Il test per l’ammissione alla scuola di specializzazione non ha funzione preselettiva, bensì integra una prova d’esame. Il giudice amministrativo, dunque, non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della prova scritta e l’ordinanza sospensiva con cui, nelle more del giudizio, si è consentita la frequenza al corso, non dà luogo all’ammissione alla scuola di specializzazione. Pertanto, l’accoglimento del ricorso in relazione al motivo per cui il segno apposto sul modulo, per il quale il ricorrente è stato escluso, non comporta la riconoscibilità della prova, determina l’obbligo per la commissione d’esame di valutare la prova scritta del ricorrente.
TAR Marche, Ancona, Sez. I, 14 novembre 2016, n. 644
Ammissione scuola in specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
N. 00644/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Tifi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Animali, domiciliato presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Universita’ degli Studi di Camerino non costituita in giudizio;
nei confronti di
Chiara Compagnoni non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria di merito per l’ammissione alla Scuola in specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche afferente alla scuola di scienze mediche veterinarie – polo di medicina veterinaria dell’Università di Camerino per l’anno accademico 2015/2016;- del verbale della seduta della medesima Commissione in data 26/11/2015;- del verbale della seduta della medesima Commissione in data 30/11/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Aprile e uditi per le parti i difensori;
La ricorrente ha domandato l’annullamento della graduatoria di ammissione alla scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.
Con memoria depositata in data 15 marzo 2016, si sostiene che la ricorrente sia stata ammessa alla frequenza del corso per effetto della tutela cautelare apprestata da questo Tribunale Amministrativo.
Tuttavia, dagli atti processuali, non emerge che le prove di concorso siano state superate.
Il test per l’ammissione alla scuola di specializzazione non ha funzione preselettiva, bensì integra una prova d’esame.
Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della prova scritta della ricorrente.
All’ordinanza sospensiva n° 41/2016 non consegue l’ammissione alla scuola di specializzazione.
Non potendo ritenersi che il segno apposto sul modulo, per il quale la ricorrente è stata esclusa, importi la riconoscibilità della prova, il ricorso dev’essere accolto nei limiti dell’obbligo della commissione d’esame di valutare la prova scritta della ricorrente.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti dell’obbligo di valutare la prova scritta della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 15 aprile 2016, 7 ottobre 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Aprile, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 14/11/2016