TAR Marche, Ancona, Sez. I, 15 dicembre 2016, n. 739

Attribuzione incarichi di insegnamento a contratto-Motivazione postuma

Data Documento: 2016-12-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato circa il merito delle valutazioni operate dalla commissione esaminatrice, che si era limitata ad evidenziare come la controinteressata prima classificata, pur non avendo al proprio attivo periodi di insegnamento universitario, potesse vantare un’esperienza professionale specifica, integrano un’inammissibile motivazione postuma del provvedimento. Questo poiché l’Avvocatura ha preso posizione sulle singole contestazioni svolte in ricorso, pervenendo a qualificare la maggiore o minore rilevanza dei titoli dichiarati dal ricorrente rispetto alla materia oggetto dell’incarico di insegnamento per cui è causa, compiendo ex post un’operazione che sarebbe dovuta essere svolta dalla p.a. in sede procedimentale.

Contenuto sentenza

N. 00713/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Meccarelli, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Starace, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Frisina, in Ancona, Via Piave, N. 6/B; 
contro
Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo”, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29; 
Commissione per la Valutazione Comparativa c/o Dipartimento di Scienze della Comunicazione, non costituita; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] De Nigris, non costituita; 
per l’annullamento
previa sospensione
– del verbale relativo alla procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di incarichi A.A. 2015/2016 del 16 dicembre 2015 di cui alla disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, dell’Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo” n. 20/2015 del 25 novembre 2015, contenente la valutazione delle domande pervenute ed il giudizio complessivo sulla candidata risultata idonea;
– della delibera del Senato Accademico n.38 del 16/02/2016 di approvazione dei contratti di diritto privato per lo svolgimento di insegnamenti ufficiali a.a. 205/2016 presso l’Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo” 25 novembre 2015 nella parte in sui assegna l’insegnamento di Storia dell’arte cinese da 8 CFU per LIN-OR alla dott.ssa de Nigris;
– nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha preso parte alla procedura comparativa bandita dall’Università di Urbino – Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a contratto; il dott. Meccarelli ha nello specifico preso parte alla selezione relativa all’insegnamento di Storia dell’Arte Cinese (L-OR/20 – 8 CFU). Il bando prevede che gli incarichi de quibus hanno durata annuale, con possibilità di successivi rinnovi fino ad un massimo di 4 anni consecutivi.
2. All’esito della selezione, la commissione giudicatrice ha ritenuto di preferire la controinteressata, e ciò in ragione della ritenuta maggiore esperienza professionale della dott.ssa De Nigris, definita particolarmente pertinente all’ambito della storia dell’arte cinese.
3. Il dott. Meccarelli deduce l’illegittimità delle valutazioni operate dalla commissione e recepite dall’Ateneo per i seguenti profili:
a) violazione del D.P.R. n. 117/2000 e del D.M. n. 89/2009, falsa applicazione dell’art. 4 dell’avviso pubblico (il ricorrente evidenzia che la commissione ha omesso di valutare adeguatamente un diploma di specializzazione in Archeologia ad indirizzo orientale, il pluriennale impegno come cultore della materia di “Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale”, l’attività di docente a contratto svolta per due anni presso l’Università di Catania, le numerose pubblicazioni a carattere scientifico risultanti dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione);
b) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione, sviamento e falsa applicazione dei criteri di valutazione comparativa, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost.
In particolare, il ricorrente contesta la qualificazione del proprio dottorato di ricerca che la commissione ha inteso operare, ritenendolo non specifico, mentre ha ritenuto specifico quello dichiarato dalla controinteressata (e ciononostante entrambi i titoli sono stati conseguiti, seppure in periodi diversi, presso la Scuola di Dottorato dell’Università “La Sapienza”). Il dott. Meccarelli, inoltre, ritiene non giustificato il giudizio che la commissione ha ritenuto di attribuire all’esperienza professionale della controinteressata, e ciò per il fatto che tale esperienza, seppure qualificante, è consistita soprattutto nell’organizzazione di eventi museali e attività connesse.
4. Si è costituita in giudizio l’Università di Urbino, eccependo che alla presente selezione non si applica la normativa sul reclutamento dei docenti universitari di ruolo e che, per il resto, la commissione ha seguito pedissequamente i criteri valutati previsti dal regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento a contratto e dall’avviso di selezione, pervenendo alla scelta del candidato in possesso del [#OMISSIS#] profilo sulla base di valutazioni discrezionali non sindacabili nel merito.
5. Con ordinanza n. 170/2016 il Tribunale ha fissato per il 2 dicembre 2016 l’udienza di trattazione del merito, non ritenendo di poter concedere specifiche misure cautelari in ragione della opportunità di tutelare la continuità didattica (avendo la prof.ssa De Nigris all’epoca già ultimato le lezioni frontali previste per l’a.a. 2015/2016 ed essendo impegnata nella revisione di tesi di laurea).
6. Il ricorso va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.
7. Alla presente selezione non si applicano, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, le disposizioni sul reclutamento dei docenti universitari di ruolo, il che si evince dalle stesse previsioni dell’avviso pubblico (che richiamano unicamente il regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento a contratto, approvato con D.R. n. 215/20185 del 7/5/2015).
Sono dunque infondate tutte le censure che muovono dal presupposto che la selezione fosse disciplinata dal D.P.R. n. 117/2000 e dal D.M. n. 89/2009.
8. Sono invece fondate le doglianze con le quali si deduce il difetto di istruttoria e di motivazione.
A tal riguardo va preliminarmente osservato che le pur pregevoli argomentazioni rassegnate dall’Avvocatura dello Stato circa il merito delle valutazioni operate dalla commissione integrano una inammissibile motivazione postuma del verbale datato 16 dicembre 2015. In effetti, mentre la commissione si è limitata ad evidenziare che la controinteressata, pur non avendo al proprio attivo periodi di insegnamento universitario, poteva vantare un’esperienza professionale specifica, l’Avvocatura dello Stato ha preso posizione sulle singole contestazioni svolte in ricorso, pervenendo a qualificare la maggiore o minore rilevanza dei titoli dichiarati dal ricorrente rispetto alla materia oggetto dell’incarico di insegnamento per cui è causa (si pensi, ad esempio, all’inciso relativo alla qualificazione della fotografia come arte tradizionale o come espressione non tradizionale facente parte del settore L-Art/03).
Poiché i provvedimenti che concludono procedure comparative sono per definizione discrezionali, nella specie non si può applicare nemmeno l’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, non essendo dimostrabile che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello effettivamente adottato.
9. Quanto al difetto di istruttoria e di motivazione, si osserva che:
– dal verbale della commissione non risultano le ragioni per le quali il dottorato di ricerca a suo tempo conseguito dal ricorrente non sia stato ritenuto specifico rispetto all’insegnamento per cui è causa. Sarà quindi onere dell’amministrazione accertare, in sede di riedizione del potere, se le numerose trasformazioni che il dottorato di ricerca in Storia e Civiltà dell’Asia Orientale ha subito negli anni presso l’Università “La Sapienza” hanno determinato o meno una modifica sostanziale del contenuto didattico, tale per cui il dottorato conseguito dal dott. Meccarelli non è coerente in pieno con la materia oggetto del presente contratto di docenza (mentre, per converso, lo sarebbe quello del dottorato conseguito dalla controinteressata);
– il bando non poneva in ordine di importanza i criteri di valutazione, per cui non è dato comprendere perché l’esperienza professionale sia stata ritenuta il discrimine decisivo ai fini del conferimento dell’incarico alla dott.ssa De Nigris. In assenza di una graduazione del peso dei singoli elementi di valutazione la commissione avrebbe dovuto dare conto della complessiva preparazione didattica e professionale dei candidati, tenendo presente che la selezione riguarda pur sempre un incarico di insegnamento universitario.
10. In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente:
– annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente al conferimento dell’incarico per cui è causa;
– ordine all’Università di Urbino – Dipartimento DISCUI di procedere alla rinnovazione delle operazioni di valutazione dei curricula presentati dai soggetti che hanno partecipato alla selezione per il predetto incarico, attenendosi ai principi di diritto dianzi enunciati. La rivalutazione dovrà essere svolta a cura di diversa commissione e dovrà concludersi entro 45 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio si possono però compensare, attesa l’estrema opinabilità delle valutazioni affidate alle commissioni di concorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Aprile, Primo Referendario
Pubblicato il 15/12/2016