N. 00227/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2013, proposto da:
Mignini [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Felici Bedetti e [#OMISSIS#] Felici, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Panzavuota in Ancona, corso Mazzini, 73;
contro
Università degli Studi di Camerino, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Ancona, domiciliata in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29;
per l’annullamento
– del provvedimento 26.10.2012 Disp. 56/APO con cui il Direttore Amministrativo dell’Università di Camerino ha definito i criteri generali per il riconoscimento ex art. 103 del DPR n. 382/1980, in favore dei ricercatori confermati, dei servizi precedentemente prestati nella qualifica di “Tecnici Laureati”;
– del consequenziale provvedimento applicativo 17.11.2012, prot. 10102, riguardante il ricorrente;
e per
– il riconoscimento del servizio pre-ruolo come da istanza presentata all’Amministrazione;
– la consequenziale ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici, con pagamento delle corrispondenti somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Camerino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, ricercatore confermato presso l’Università di Camerino dal giorno 1.10.2001, agisce in tale qualità per il mancato riconoscimento, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, dei seguenti servizi pre-ruolo:
– Collaboratore Tecnico di ruolo in prova – VII q.f. – con decorrenza giuridica dal 17.12.1988 ed economica dal 9.2.1989, confermato in ruolo dal 9.8.1989;
– Funzionario Tecnico – VIII q.f. – Area tecnico scientifica – dal giorno 15.3.1989 al giorno 8.8.2000 (qualifica acquisita in applicazione delle procedure di cui alla Legge n. 63/1989);
– qualifica D/2 acquisita dal giorno 9.8.2000 in base alle corrispondenze di cui alla Tab. A del CCNL 9.8.2000 e mantenuta fino alla qualifica di ricercatore universitario.
Al riguardo invoca i principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008 che ha dichiarato illegittimo l’art. 103 comma 3 del DPR n. 382/1980 nella parte in cui non prevede che per i ricercatori confermati venga riconosciuta l’attività pregressa prestata come “tecnico laureato con almeno tre anni di attività di ricerca”.
Si è costituita l’Università degli Studi di Camerino per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto. Eccepisce, comunque, l’intervenuta prescrizione delle richieste avanzate.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
3. Per quanto concerne il servizio prestato dal ricorrente in qualità di Collaboratore Tecnico – VII q.f., l’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale che esclude l’assimilabilità di tale qualifica a quella del “funzionario tecnico”, poiché esse si differenziano non solo per il livello giuridico-retributivo (VII l’una e VIII l’altra), ma anche per contenuti e autonomia nell’attività didattica e di ricerca (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 522; Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013 n. 2412; Cons. Stato, sez. VI; 5 aprile 2013, n. 1880; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 15 gennaio 2015 n. 239).
4. Deve invece considerarsi valutabile il servizio prestato in qualità di Funzionario Tecnico – VIII q.f. e il successivo servizio in qualifica D/2.
Al riguardo il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale più recente e opposto a quello invocato dall’Amministrazione, che fa leva sulle modalità di acquisizione della qualifica in esame, derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di accesso fondate sul concorso pubblico.
Sul punto è stato da ultimo affermato che non assumono rilievo le modalità, più o meno agevolate, attraverso le quali a ciascun docente è stata attribuita la qualifica di funzionario tecnico, poiché ciò che rileva ai fini del riconoscimento dei benefici in esame è l’elemento “funzionale” dell’avvenuto svolgimento di attività caratterizzate da attinenza specifica con compiti di ricerca e di sperimentazione, e non il dato “genetico” relativo al modo attraverso il quale le attività summenzionate sono state attribuite al dipendente (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5883, quanto all’acquisizione della qualifica attraverso le procedure di cui alla Legge n. 63/1989; Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 522, già innanzi citata, quanto all’acquisizione della qualifica attraverso le procedure di cui alla Legge n. 21/1991).
5. Entro tali limiti il ricorso va quindi accolto, dovendosi disattendere l’eccezione di prescrizione dedotta dall’Amministrazione resistente.
Anche sul punto l’odierno Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in difetto di espressa previsione contraria, la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, avanzata ai sensi del citato art. 103, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex art. 2946 Cod. Civ., a differenza delle azioni dirette a ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica, che invece si prescrivono nel termine quinquennale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 522/2014 cit.; TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 239/2015 cit.).
Considerando la data di acquisizione della qualifica di ricercatore confermato e la data della domanda, la pretesa di parte ricorrente deve considerarsi tempestiva.
6. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di riconoscimento del servizio prestato in qualità di Funzionario Tecnico (VIII q.f. e D/2), provvedendo, altresì, alla liquidazione e al versamento delle differenze economiche consequenziali nel termine di 120 giorni dalla notificazione della presente sentenza.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate, considerata la parziale fondatezza del ricorso e i contrapposti orientamenti giurisprudenziali che hanno caratterizzato la vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione. L’Amministrazione adempirà alla presente sentenza nei termini e nei modi di cui al punto 6 della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)