N. 00758/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2009, proposto da:
Farina [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pianesi, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, viale della Vittoria, 6;
contro
Università Politecnica delle Marche, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 11786 dell’8.5.2009 con cui è stata respinta la richiesta di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti dal ricorrente in qualità di funzionario tecnico presso l’Università Politecnica delle Marche ai fini del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio;
– di ogni atto presupposto, connnesso e conseguente, ivi compreso il decreto rettorale n. 1024 del 29 maggio 2009 di ricostruzione della carriera, nella parte in cui non sono stati riconosciuti detti servizi pre ruolo;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei predetti servizi ai sensi dell’art. 103 del DPR n. 382/1980 e al conseguimento del [#OMISSIS#] trattamento retributivo conseguente, nonché alla retribuzione delle maggiori somme derivanti, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, con corrispondente condanna dell’Università.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente è dipendente dell’Università Politecnica delle Marche con la qualifica di professore associato confermato presso la Facoltà di Ingegneria a decorrere dall’1.4.2008 (decreto rettorale n. 1061 del 21 luglio 2008).
Inizialmente era stato inquadrato come funzionario tecnico (8° qualifica funzionale), a seguito del superamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami; successivamente, essendo risultato idoneo alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, bandita dall’Università degli studi di Lecce, con decreto rettorale n. 582 del 29 marzo 2005 era stato nominato professore associato non confermato presso la Facoltà di Ingegneria con decorrenza 1° aprile 2005.
In data 30 marzo 2009 il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, indicando espressamente anche quello svolto in qualità di funzionario tecnico dal giugno 1999 al marzo 2005.
Con la nota impugnata l’Università Politecnica delle Marche ha negato detto riconoscimento per il servizio svolto come funzionario tecnico, ritenendo che, in virtù del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 191/2008, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi pre-ruolo svolti in qualità di tecnico laureato fossero riconoscibili solo per i ricercatori, per quanti fossero stati destinatari delle disposizione di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999.
Di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente contesta la legittimità dell’operato dell’Amministrazione censurandolo sotto distinti profili.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Università Politecnica delle Marche.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. L’art. 103, comma 2, del DPR n. 382/1980 stabilisce che “ai professori associati, all’atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonchè per un terzo in qualità di assistente volontario”.
Poiché il ricorrente, in qualità di professore associato confermato, si trova nelle condizioni di applicabilità della suddetta disposizione, gli vanno riconosciuti, ai fini della carriera, tutti i servizi elencati nella norma che siano stati dallo stesso effettivamente prestati, tra cui rientra anche quello di tecnico laureato.
In proposito giova evidenziare che, per giurisprudenza consolidata (ex multis TAR Campania Napoli, sez. II, 20 novembre 2014, n. 6017 e 11 giugno 2014, n. 3221; TAR Lazio Roma, sez. III, 5 gennaio 2011, n. 20), la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato ”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del DPR n. 382/1980. Tale elencazione deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di un’interpretazione logica, nel senso che l’indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata, sotto il profilo formale, alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento. La qualifica di funzionario tecnico, quindi, non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita, anche al fine del riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Errato è poi il richiamo dell’Università alla sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008 per escludere il riconoscimento del beneficio in capo al ricorrente, atteso che detta pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 103 del citato DPR, nella parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca; per effetto di tale sentenza, quindi, il beneficio in questione è stato esteso anche ai ricercatori, mentre lo stesso era già riconosciuto ex lege ai professori associati e di ruolo, stante quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 103 del DPR n. 382/1980.
II.2. Per tali ragioni, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, gli atti impugnati vanno annullati e va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in qualità di funzionario tecnico dal giugno 1999 al marzo 2005 ai fini della ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza rispetto al trattamento economico spettante.
III. Avuto riguardo alla natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone come in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 2 luglio 2015 e 8 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estenso
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)