E’ da ribadire il principio per cui non è sufficiente di per sé la pendenza di indagini penali per legittimare l’adozione di un provvedimento in autotutela, mentre, per altro verso, non è necessaria una condanna penale laddove l’amministrazione accerti “aliunde” la falsità dei presupposti che abbiano condotto al rilascio di un provvedimento favorevole (cfr. TAR Marche, Ancona, 29 dicembre 2017 n. 945; Id., 29 settembre 2016, n. 536; Id., 19 dicembre 2016 n. 99; Id., 5 novembre 2015 n. 774; Id., 3 luglio 2014 n. 675. Negli stessi termini, cfr. TAR Umbria, Perugia, 2 gennaio 2017 n. 2; TAR Emilia-Romagna, Parma, 29 ottobre 2015 n. 278).
TAR Marche, Ancona, Sez. I, 26 aprile 2018, n. 311
Studente universitario-Falsificazione esami
N. 00311/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2016, proposto da
Aymen Noomane, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Filippetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] – Scaleggi – Guidobaldi in Ancona, via I Maggio, 142/b;
contro
Università degli Studi di Camerino – Unicam, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29;
per l’annullamento
del decreto rettorale 8 maggio 2015, n.70 recante l’annullamento degli esami di profitto convalidati nella seduta n. 25 del 7 marzo 2012, della laurea specialistica in Farmacia (Classe 14/S) conferita il 13 aprile 2012 e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista superato dal ricorrente nella sessione I di giugno 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Camerino – Unicam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso vengono impugnati gli atti di annullamento, in autotutela, della carriera universitaria del ricorrente, conclusasi con la laurea specialistica in farmacia e l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.
I provvedimenti traggono origine da indagini avviate dalla Procura di Macerata e riguardanti presunte irregolarità di crediti formativi acquisiti durante il periodo svolto in “Erasmus” presso l’Università Lille 2 (Francia) e che venivano convalidati all’interessato in relazione ai seguenti esami: patologia generale (10 cfu, voto 26/30); chimica farmaceutica tossicologica II (10 cfu, voto 25/30); tecnologia, socio economia e legislazione farmaceutica II (12 cfu, voto 27/30); farmacognosia (5 cfu, voto 24/30 previo superamento esame integrato).
Si è costituita l’Università degli Studi di Camerino per resistere al gravame.
2. Questo Tribunale, con ordinanza 19/6/2017 n. 523, rilevava quanto segue:
“- che nella vicenda in esame sembra emergere che l’Università di Camerino si sia limitata a trasmettere la documentazione richiesta dalla Guardia di Finanza nell’espletamento delle indagini delegate dalla Procura, adottando infine il provvedimento impugnato sulla scorta delle conclusioni istruttorie, della stessa Procura, comunicate con nota del 19.3.2015;
– che non sembra invece emergere lo svolgimento di un’autonoma istruttoria da parte della stessa Università di Camerino per verificare, ad esempio tramite richiesta diretta di conferma all’Università di Lille 2 e al Referente straniero prof. Chavatte, l’autenticità dei certificati esibiti dallo studente (in particolare quelli relativi all’effettiva partecipazione e agli studi compiuti), sulla base dei quali il Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute procedeva alla convalida degli esami poi annullati”.
Di conseguenza il Collegio disponeva istruttoria per acquisire chiarimenti al riguardo oltre ad eventuale copia degli atti istruttori non depositati in giudizio.
L’adempimento non è stato tuttavia eseguito.
La difesa dell’Università non ha inoltre depositato memorie o altri documenti in vista dell’odierna udienza pubblica e neppure ha chiesto di poter discutere la causa (nelle attività preliminari si è limitata a rimettersi agli atti già depositati). Non è dato quindi comprendere le effettive ragioni della mancata esecuzione dell’ordinanza citata.
I profili sopra rilevati fanno tuttavia emergere, quantomeno, la fondatezza delle censure di eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione, in relazione alle quali può essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato, anche in applicazione 64, comma 4, c.p.a. secondo cui il giudice “può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”.
Quest’ultima disposizione è stata più volte applicata, dalla giustizia amministrativa, in caso di ingiustificata omessa collaborazione, di una delle parti, nello svolgimento di attività istruttorie (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, 16/10/2017 n. 4780; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23/2/2018 da 46 a 67; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 10/1/2018 n. 178; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 17/11/2017 nn. 11395, 11391, 11366; TAR Abruzzo, L’Aquila, 6/7/2017 n. 163; TAR Calabria, Reggio Calabria, 25/5/2017 n. 462; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 18/11/2016 n. 2159; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 12/5/2016 n. 1273).
Dall’inerzia dell’Università si può infatti trarre la verosimile conclusione che non sono state effettuate verifiche dirette con l’Università di Lille 2 e con il Referente straniero prof. Chavatte.
L’amministrazione si è quindi limitata ad aderire acriticamente alla comunicazione della Procura del 19/3/2015 e, oltretutto, in violazione delle garanzie partecipative (come dedotto con il primo motivo di gravame) senza fornire alcuna giustificazione dovuta all’eventuale urgenza di provvedere o ad altre circostanze impeditive.
Questo Tribunale, in più occasioni, anche recenti, ha affermato il principio secondo cui, per un verso, non è sufficiente di per sé la pendenza di indagini penali per legittimare l’adozione di un provvedimento in autotutela, mentre, per altro verso, non è necessaria una condanna penale laddove l’amministrazione accerti “aliunde” la falsità dei presupposti che abbiano condotto al rilascio di un provvedimento favorevole (cfr. TAR Marche, 29/12/2017 n. 945; 29/9/2016, n. 536; 19/2/2016 n. 99; 5/11/2015 n. 774; 3/7/2014 n. 675. Negli stessi termini, cfr. TAR Umbria, 2/1/2017 n. 2; TAR Emilia-Romagna, Parma, 29/10/2015 n. 278).
Ciò in applicazione del generale principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, della Costituzione, nonché dell’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità del processo penale rispetto all’esito del procedimento amministrativo.
Tali circostanze onerano pertanto dell’Amministrazione a procedere ad una autonoma valutazione dei fatti, per adottare provvedimenti in autotutela, ove abbia accertato la falsità della documentazione a prescindere dall’esito del procedimento penale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20/2/2018 n. 1091; id. Sez. II, 16/7/2015 n. 2098; 5/3/2014 n. 715; 11/2/2013 n. 545).
4. Il decreto rettorale 8/5/2015 n. 70 è quindi illegittimo e va annullato.
3. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto rettorale 8/5/2015 n. 70.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 26/04/2018