N. 00158/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Manzo, rappresentata e difesa dagli avv. Chiara [#OMISSIS#]’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Ancona, Via [#OMISSIS#] 8;
contro
Universita’ degli Studi di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Ancona, piazza Don Minzoni, 4;
per l’annullamento
diniego di iscrizione in soprannumero ai TFAp per il sostegno, comunicata in data 18.6.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, nel biennio 2008-20010, inoltrava regolare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (d’ora in poi SSIS) per l’ammissione al corso biennale abilitante all’attività didattica di sostegno di 800 ore di cui al D.M. 20.2.2002.
All’esito di valutazione dei titoli prodotti, la ricorrente si collocava in posizione utile alla frequentazione del citato corso. Per sopravvenute esigenze familiari, chiedeva e otteneva il congelamento della posizione concorsuale, con provvedimento del 7.5.2009.
Successivamente l’evocata Università degli Studi ai sensi del DM n. 832 del 10.11.2014, bandiva una selezione pubblica per l’accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno agli alunni con disabilità. Il ricorrente, quindi, chiedeva l’ammissione diretta al corso in forza del pregresso diritto acquisito in seguito al congelamento della sua posizione. L’Università degli Studi di Macera, tuttavia, respingeva con il provvedimento impugnato la citata richiesta, in quanto non era possibile ammettere soggetti in soprannumero.
Con l’odierno ricorso è impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento. In particolare è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c.2 DM 832/2014, dell’art.14 c.2 del bando di concorso, dell’art. 11 disp. prel. C.c. e Del DM 11.11.2011 art. 1 c. 19, nonché eccesso di potere per contradditorietà tra più atti.
Parte ricorrente h rinunciato all’istanza cautelare, in quanto la ricorrente è stata ammesso con riseva al corso per decisione dell’Università in attesa della decisone di merito del ricorso.
L’Università degli Studi di Macerata si è costituita è in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto, come ritenuto, in caso identico per l’anno accademico 2013/2014, dalla sentenza del Tar Campania-Salerno 4.11.2015 n. 2320 (si veda anche l’ordinanza 27.6.2014 n. 2723, resa dalla Sez. VI del Consiglio di Stato nel medesimo caso).
2 La presente controversia involge la questione del se sia possibile consentire la partecipazione diretta, senza sostenere le prove di concorso, alla selezione pubblica per l’accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2014/2015 a coloro che hanno sospeso la frequentazione della scuola interuniversitaria campana di specializzazione all’insegnamento (cd. “congelati”).
Ritiene il Collegio che la delicata questione sottoposta dal ricorrente possa essere risolta con una lettura improntata alla ragionevolezza complessiva del sistema, anche se il dato normativo non è sempre chiaro e organico.
2.1 La ricorrente ha inoltrato domanda di partecipazione al corso biennale abilitante all’attività didattica di sostegno 800 ore di cui al D.M. 20.2.2002 collocandosi in posizione utile. Avendo ottenuto la sospensione della frequenza, ha poi chiesto, successivamente, di essere ammesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2014/2015, senza necessità di sostenere le prove concorsuali.
La legge finanziaria del 2007 ha fortemente innovato il sistema di reclutamento degli insegnanti e il DM 249/2010 ha disciplinato, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, legge 2412.2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6.8.2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.
2.2 La modifica del quadro normativo ha posto il problema di verificare se sia possibile far proseguire gli studi anche a coloro che precedentemente erano iscritti ad un corso di specializzazione per attività di sostegno.
2.3 Sul punto l’art. 4 del DM del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica in data 26.5.1998 “Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli Ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e delle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria” al comma 8 non prevedeva alcun accesso programmato per completare il corso con le 400 ore per il sostegno, ritenuto una naturale prosecuzione dell’iter formativo del docente anche dopo che le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario hanno cominciato a funzionare a partire dall’anno accademico 2001/2002 e tale iter deve essere mantenuto per i congelati SSIS il cui percorso abilitativo deve essere salvaguardato da una opportuna estensione del regime transitorio.
2.4 A ciò, nonostante il non sempre chiaro tenore normativo della disciplina, non si oppone neppure la lettera dell’art. 1, comma 19 del decreto 11.11.2011 stante il quale: “Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’art. 15, comma 17, del decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.” In tale decreto il riferimento all’art. 15 comma 17 del Regolamento di cui al D.M. n. 249 del 2010, che disciplinava appunto l’ammissione al TFA di coloro la cui iscrizione alle SSIS fosse caduta nella sospensione di cui al d.l. n. 112 del 2008, sopra citato, non impedisce che i congelati SSIS possano proseguire il loro percorso di formazione integrandolo con la specializzazione nel sostegno, e proprio perché esso fa anche riferimento a coloro che “fossero già risultati idonei o in posizione utile per il conseguimento di una seconda abilitazione” (in senso conforme, Tar Lazio, 24.3.2014 n. 3214).
2.5 Per i “congelati” SSIS si deve partire dal presupposto che secondo il previgente ordinamento coloro che avevano superato l’esame di ammissione ad una Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario ed avessero poi conseguito l’abilitazione potevano svolgere ulteriori 400 ore per il sostegno inteso come ulteriore elemento di specializzazione ad essa integrato, con la conseguenza che il regime transitorio deve preservare tale loro percorso formativo consentendo di completare il la formazione con l’ammissione in soprannumero avendo essi conseguito l’abilitazione ex TFA, come se l’avessero conseguita ex SSIS se il regime delle abilitazioni non fosse stato modificato.
3 Ne deriva che il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato.
3.1 La complessità della vicenda, e al difficile interpretazione della normativa giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)