TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 4 gennaio 2019, n. 5

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2019-01-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente ottenuto l’immatricolazione presso altro ateneo.

 

Contenuto sentenza

N. 00005/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2017, proposto da Geloso [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio p.e.c. come da Registri di Giustizia, 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., e Università degli Studi del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliatiex lege in Campobasso, via Garibaldi, n. 124; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Pia Ricci, controinteressata, non costituitasi in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il D.R. n. 567/2017 nella parte in cui (art. 3) prevede che “i posti eventualmente risultati non coperti nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte”, ove interpretato nel senso di essere riferito anche ai soggetti non partecipanti presso la sede dell’Ateneo del Molise; 2) ove occorra il D.M. 477/17 che pedissequamente richiama tale disposizione; 3) il diniego all’istanza formulata da parte ricorrente il 7 novembre 2017 con la quale si chiedeva l’assegnazione a uno dei posti extracomunitari rimasti vacanti, formalizzato con nota p.e.c. 22 novembre 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi del Molise;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Orazio [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I – Il ricorrente ha partecipato nel 2017 alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina presso l’Ateneo di Palermo, ottenendo il punteggio di 59,5, non utile per l’ammissione a Palermo ma superiore rispetto all’ultimo ammesso presso l’Ateneo del Molise, sicché contesta la lex specialis di concorso nella parte in cui non consente ai soggetti con punteggio utile rispetto alla sede di concorso, di occupare uno dei posti rimasti vacanti riservati agli studenti extracomunitari, di cui all’art. 39, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 (172 posti a livello nazionale, 5 posti in Molise). Insorge, dunque, con il ricorso notificato il 30 novembre 2017 e depositato il 1° dicembre 2017, per impugnare i seguenti atti: 1) il D.R. n. 567/2017 nella parte in cui (art. 3) prevede che “i posti eventualmente risultati non coperti nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte”, ove interpretato nel senso di essere riferito anche ai soggetti non partecipanti presso la sede dell’Ateneo del Molise; 2) se occorra, il D.M. 477/17 che pedissequamente richiama tale disposizione; 3) il diniego all’istanza formulata da parte ricorrente il 7 novembre 2017 con la quale si chiedeva l’assegnazione a uno dei posti extracomunitari rimasti vacanti, formalizzato con nota p.e.c. 22 novembre 2017. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) interesse al ricorso e tempestività dell’azione, con riguardo alla procedura chiusasi il 15 novembre 2017 ed allo scorrimento del 18 novembre 2017; 2) violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264, violazione del bando di concorso e della disciplina ivi contenuta, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso ateneo, difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituiscono congiuntamente le Amministrazioni intimate, deducendo inammissibilità e infondatezza del ricorso, del quale chiedono la reiezione. Con decreto presidenziale n. 220/2017, è respinta l’istanza cautelare interinale del ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 29/2018, questa Sezione respinge la domanda cautelare.
Con la memoria conclusiva, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, essendosi immatricolato presso l’Ateneo di Palermo, ma insiste per la condanna alle spese giudiziali dell’Amministrazione.
Con note di deposito del 21.11.2018, le Amministrazioni resistenti eccepiscono l’improcedibilità del ricorso a seguito della rinuncia espressa agli studi universitari intrapresi, sottoscritta dal ricorrente in data 2 ottobre 2018 e acquisita al protocollo dell’Università degli studi del Molise in data 9 ottobre 2018.
All’udienza del 19 dicembre 2018, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è improcedibile.
III – Il ricorrente, già iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo del Molise, ha formulato espressa rinuncia agli studi, in quanto egli ha ottenuto – con il punteggio di 50,40 – l’immatricolazione al corso di laurea in Medicina presso l’Università degli Studi di Palermo, all’esito del superamento del test svolto in data 4 settembre 2018 per l’a. a. 2018/19. L’ottenimentoaliunde del bene della vita richiesto dal ricorrente determina il sopravvenuto difetto d’interesse e, consequenzialmente, l’improcedibilità del presente giudizio, poiché nessuna utilità può ormai derivare al ricorrente dall’eventuale accoglimento del ricorso.
IV – Benché una valutazione della causa alla luce di recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa (cfr.: Cons. Stato VI, ord. 9.6.2017 n. 2416) induca a ipotizzare come possibile una soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente, tuttavia sussistono le giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, stante la novità della questione oggetto del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Orazio [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Luce, Primo Referendario
Pubblicato il 04/01/2019