TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 7 luglio 2016, n. 288

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-07-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Se è vero che l’articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha abrogato l’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, a tenore del quale l’espletamento di insegnamento universitario mediante contratto “costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione per titoli”, è altresì vero che nulla vieta alla commissione giudicatrice di valutare come titolo-anche se non preferenziale per un concorso da ricercatore universitario- l’attività svolta dal candidato come ricercatore a tempo determinato.

Nei concorsi indetti dalle Università per l’assegnazione di posti di ricercatore o professore universitario, il compito della commissione giudicatrice è di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica. Tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicchè il giudizio finale della commissione non è il frutto di una dizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato. Tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 6 febbraio 2014, n. 396).

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Lucarelli, con elezione di domicilio in Campobasso, piazza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 5,
contro
Università degli studi del Molise, in persona del Rettore p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliata,
nei confronti di
-OMISSIS-, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Viglione, con domicilio eletto in Campobasso, presso la Segreteria del T.a.r., Via San Giovanni – Palazzo Poste; 
per l’annullamento
dei seguenti atti: 1)il decreto del Rettore dell’Università degli studi del Molise datato 11.1.2010 n. 235, di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, presso la Facoltà di Agraria; 2)gli atti della relativa procedura e, in particolare, i verbali della commissione giudicatrice; 3)l’eventuale provvedimento di assunzione in servizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le successive memorie dell’Amministrazione universitaria intimata, nonché la memoria di costituzione della parte controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Orazio [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente, avendo partecipato a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso l’Università degli studi del Molise (indetta con decreto rettorale n. 1235 del 23.9.2009, con riferimento ai criteri del D,M, n. 89/2009), riceveva dalla commissione giudicatrice una valutazione inferiore a quella della concorrente controinteressata, nonostante l’asserita superiorità dei titoli scientifici e del relativo IF (impact factor), in relazione alla maggiore valorizzazione data all’attività didattica svolta dalla controinteressata. La ricorrente si duole, altresì, dei presunti rapporti di stretta amicizia tra alcuni componenti della commissione e la concorrente risultata vincitrice, rapporti che, a suo dire, avrebbero influenzato il giudizio. Con il ricorso notificato il 7.1.2011 e depositato il 24.1.2011, la ricorrente impugna i seguenti atti: 1)il decreto del Rettore dell’Università degli studi del Molise datato 11.1.2010 n. 235, di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, presso la Facoltà di Agraria; 2)gli atti della relativa procedura e, in particolare, i verbali della commissione giudicatrice; 3)l’eventuale provvedimento di assunzione in servizio. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione; 2)violazione dell’art. 2 del d.m. 28.7.2009, violazione dell’art. 6 del bando di concorso, come modificato con il decreto rettorale n. 1235 del 23.9.2009, eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione; 3)violazione dell’art. 3 del d.m. 28.7.2009, violazione dell’art. 6 del bando di concorso come modificato con decreto rettorale n. 1235 del 23.9.2009.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione universitaria intimata, deducendo – anche con due successiva memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio.
All’udienza del 22 giugno 2016, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – La ricorrente, dal 2001, è un tecnico laureato di -OMISSIS-, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università degli studi di -OMISSIS-. Ha partecipato a una procedura concorsuale di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario bandita dall’Università degli studi del Molise nel 2009, ma ha ricevuto dalla commissione giudicatrice una valutazione inferiore a quella della concorrente controinteressata, risultata vincitrice. Quest’ultima è in possesso di tutti i titoli preferenziali indicati dall’art. 3, comma 2, del D.M. n. 89/2009 (dottorato di ricerca, borsa di post-dottorato, incarico biennale di ricercatore a tempo determinato). Viceversa, la ricorrente ha, tra i suoi titoli, il dottorato di ricerca e il post-dottorato, ma non ha mai ricoperto incarico di ricercatore universitario.
La ricorrente assume la superiorità quantitativa e qualitativa dei propri titoli scientifici e del relativo IF (impact factor), sicché considera immotivata e illegittima l’eccessiva valorizzazione data dalla commissione esaminatrice all’attività didattica svolta dalla candidata controinteressata.
Invero, l’art. 2 del D.M. n. 89/2009 impone esplicitamente nella procedura comparativa la valutazione dell’attività didattica, oltre che di quella scientifica.
Se è vero che l’art. 29 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ha abrogato l’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230 (recante nuove disposizioni su professori e ricercatori universitari), a tenore del quale l’espletamento di insegnamento universitario mediante contratto <<costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione per titoli>>, è altresì vero che nulla vieta alla commissione giudicatrice di valutare come titolo – anche se non preferenziale per un concorso da ricercatore universitario – l’attività svolta dal candidato come ricercatore a tempo determinato.
curricula vitae della candidata ricorrente e della candidata controinteressata sono molto ricchi e per certi versi si equivalgono: nel primo prevale la qualità (ma non la quantità) dell’attività scientifica, nel secondo prevale l’attività didattica. Sennonché, l’aver svolto contrattualmente un incarico di ricercatore a tempo determinato fornisce alla seconda, cioè alla docente controinteressata, un differenziale di competenze che giustifica la scelta della commissione giudicatrice. Nella produzione scientifica, la ricorrente ha documentato 30 lavori (a partire dal 1995), la controinteressata ne ha documentati 42 (a partire dal 2000). Se è vero che le pubblicazioni della ricorrente hanno un numero di citazioni e un impact factor (IF) superiori a quelle della docente controinteressata, è altresì vero che il c.d. “fattore d’impatto”, pur indicando la qualità scientifica delle pubblicazioni, rappresenta un criterio determinante di valutazione delle riviste scientifiche, non dei lavori in esse pubblicati, mentre nella valutazione delle pubblicazioni è un criterio valutativo concorrente con altri criteri (cfr.: Cons. Stato VI, 4.6.2010 n. 3561).
Nei concorsi indetti dalle Universitàper l’assegnazione di posti di ricercatoreo di professore universitario, il compito della commissione giudicatrice è di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica. Tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazionecomplessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di valutazionedel livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato. Tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (cfr.: T.a.r. Lombardia Milano IV, 6.2.2014 n. 396).
Nel caso di specie, la candidata controinteressata non ha presentato carenze di alcun genere nel campo scientifico e, comunque, ha prodotto titoli didattici sicuramente preponderanti.
IV – I tre motivi di ricorso sono, dunque, inattendibili.
La commissione non ha attribuito rilievo prevalente all’attività didattica, ma ha ben ponderato – in una valutazione complessiva – i titoli delle due candidate. In tale giudizio non sono evidenziabili errori di valutazione. Il criterio IF non è determinante nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
Quanto ai presunti rapporti di stretta amicizia tra alcuni componenti della commissione e la concorrente risultata vincitrice – rapporti che potrebbero aver influenzato il giudizio – la ricorrente non fornisce alcuna prova o principio di prova di tali frequentazioni, né dell’influenza che esse avrebbero esplicato sul giudizio della commissione. Peraltro, ai fini della violazione del principio di imparzialità, se anche tali rapporti sussistessero, occorrerebbe dimostrare che si siano verificate concrete situazioni di incompatibilità ex art. 51 c.p.c. (parentela, affinità, convivenza, convivialità, eccetera), tali da determinare l’obbligo di astensione in capo al componente o ai componenti della commissione (cfr.: Cons. Stato III, 28.4.2016 n. 1628).
V – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Per la particolare rilevanza degli interessi fatti valere e per la natura del contenzioso, sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016, con l’intervento dei magistrati:
Orazio [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De Falco, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)