TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 7 settembre 2017, n. 283

Procedura di reclutamento Ricercatore-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2017-09-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 00283/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Tesse, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Papa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Scarano in Campobasso, corso Umberto I, n. 43; 
contro
Università degli Studi del Molise in persona del legale rappresentante p.t.; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Campobasso, via Garibaldi, n. 124; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Giannattasio e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (non costituite in giudizio); 
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi del Molise n. 771 del 20 agosto 2012, con il quale:
vengono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva e la graduatoria generale di merito per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata triennale, di cui all’art.24, comma 3, lett. a) della legge 30/12/2010, n.240, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze per la Salute per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Settore Scientifico Disciplinare MED/38 – Pediatria Generale, (indetta con D.R. dell’Università degli Studi del Molise n. 267 del 2.4.2012 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale – Concorsi n.30 del 17/04/2012);
viene dichiarata idonea della predetta procedura selettiva la dott.ssa Giannattasio [#OMISSIS#];
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi: n. 3 verbali delle 3 riunioni della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva sopra specificata con i relativi allegati; dell’atto di nomina del candidato idoneo, se intervenuto;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro stipulato tra l’Università e la vincitrice della procedura selettiva;
per il risarcimento dei danni che deriveranno alla ricorrente dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati nella misura che sarà quantificata e documentata in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi del Molise e del Ministero dell’Istruzione dell’Università;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] De Falco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2012, la dottoressa [#OMISSIS#] Tesse ha impugnato il provvedimento con cui il Rettore dell’Università del Molise ha approvato la graduatoria predisposta dalla Commissione all’uopo istituita per la selezione di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale per il settore concorsuale 06/G1- Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Settore Scientifico Disciplinare MED/38 – Pediatria Generale di cui all’art. 24, co. 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La ricorrente che aveva preso parte alla procedura si classificava al terzo posto della graduatoria.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi del Molise e il Ministero dell’Istruzione.
In data 15 marzo 2013 la dottoressa Tesse proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto di nomina della controinteressata prima classificata in graduatoria.
Con atto depositato in data 16 maggio 2017 la dottoressa Tesse in considerazione degli sviluppi della propria carriera ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la conseguente pronuncia.
Tutto ciò considerato al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) del c.p.a..
In considerazione dell’esito della causa e della natura degli interessi fatti valere oltre che del tempo trascorso, può disporsi l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Orazio [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De Falco, Referendario, Estensore
Pubblicato il 07/09/2017