TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 7 settembre 2017, n. 283

Procedura di reclutamento Ricercatore-Partecipazione Tecnico laureato

Data Documento: 2017-09-07
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 1, legge 14 gennaio 1999, n. 10, comma 10, richiede espressamente che il personale tecnico laureato, al fine di poter del beneficio previsto, debba essere assunto in ruolo a seguito dei concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea.

Contenuto sentenza

N. 04252/2017REG.PROV.COLL.
N. 02580/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2580 del 2010, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Mazzarolli e [#OMISSIS#] Manzi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Manzi in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 5;
contro
Universita’ degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I n. 02311/2009, resa tra le parti, concernente insegnante universitario – bando per valutazione comparativa 24 posti di ricercatore universitario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Padova e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 21 luglio 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Reggio D’Aci, in dichiarata delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Manzi, e [#OMISSIS#] D’Avanzo dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in primo grado (oggi appellante) ha chiesto l’annullamento del decreto 24 marzo 2004, n. 578 del rettore dell’Università degli studi di Padova, con il quale è stata bandita la procedura per le valutazioni comparative per la copertura di 24 posti di ricercatore universitario, limitatamente alle indizione del posto da destinarsi in via riservata al ricorrente e cioè: 1 posto presso la Facoltà di Medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/ 28, malattie odontostomatologiche; di ogni atto a questo presupposto, conseguente o comunque connesso, e in particolare, per quanto di ragione, della deliberazione del Senato accademico 4 dicembre 2002 e 17 dicembre 2003 e delle deliberazioni del Consiglio di facoltà 26 febbraio 2004 e 10 marzo 2004 con cui è stata decisa e richiesta l’attivazione della procedura impugnata.
Egli espone di essere dipendente dell’Università degli studi di Padova in qualità di “tecnico laureato”: come tale svolge attività didattiche di ricerca del tutto analoghe a quelle proprie degli assistenti, e dei ricercatori. Il fatto che le funzioni svolte presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dai tecnici laureati appartenenti all’area tecnica e socio sanitaria siano funzioni assistenziali e didattiche del tutto coincidenti con quelle dei ricercatori universitari, e che per questo motivo tale personale risulti pienamente inserito nello svolgimento dell’attività di ricerca presso gli istituti universitari, ha indotto il legislatore a prendere atto di tale coincidenza di funzioni di ruoli e riconoscere ai tecnici laureati la possibilità di essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari. Se questo è l’obiettivo perseguito dalla legge 14 gennaio 1999, n.4, e specificato, dopo aver illustrato il possesso dei requisiti richiesti da parte del ricorrente, che la facoltà di medicina aveva già nel piano di sviluppo 2001-2003 previsto il posto MED/ 28 adesso messo a concorso e il direttore del dipartimento aveva sia in data 18 aprile 2002 sia in data 15 dicembre 2003 sollecitato l’indizione del concorso in questione, nonostante, insomma, fosse chiaro il diritto del ricorrente all’indizione del concorso riservato, diritto già maturato nel 2002, l’Università di Padova non solo non ha proceduto tempestivamente all’indizione del concorso riservato nel 2003, ma con l’impugnato bando ha indetto i concorsi pubblici (“procedure di valutazione comparativa”) per la copertura di 24 posti di ricercatore universitario di ruolo presso la facoltà e lo specifico settore scientifico disciplinare nel quale opera il ricorrente.
2. La sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
[#OMISSIS#] delle eccezioni preliminari.
La prospettazione del ricorrente è quella di una sorta di subordinazione dell’esperimento della procedura concorsuale “ordinaria” alla copertura dei posti riservati al personale tecnico laureato.
In realtà la norma si limita ad autorizzare le università a bandire i concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale tecnico laureato in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che alla predetta data abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca, senza indicare alcuna gradazione, ma riservando all’amministrazione la scelta.
Ciò premesso, va osservato che per giurisprudenza [#OMISSIS#] con riferimento alla prima parte del comma 10 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 10, non sembra revocabile in dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale per fruire del beneficio debba essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea (cfr. Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3333 del 2002 e n.2540 del 2007).
A tale proposito va ricordato che con ordinanza 4 dicembre 2002, n.517 è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale la questione di costituzionalità avente a oggetto l’articolo 1 comma 10 citato.
Orbene, il ricorrente risulta provenire dai ruoli del Provveditorato agli studi di Vicenza presso il quale prestava servizio in qualità di assistente amministrativo di sesta qualifica, per l’accesso la quale non è richiesto il diploma di laurea; inoltre assumeva servizio presso l’Università in data 1 febbraio 1999 quale assistente tecnico, sesta qualifica dell’area funzionale tecnico scientifica, per l’accesso alla quale parimenti non è richiesto il diploma di laurea.
Dunque, a prescindere dal fatto che non sembra contestabile che scaduto il quinquennio (l’articolo 1 comma 10 autorizzava le università a bandire nell’arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall’esercizio 1999) la norma speciale di autorizzazione all’assunzione in deroga alle procedure ordinarie non possa più trovare applicazione, il ricorrente non possedeva il congiunto requisito né dell’anzianità di almeno tre anni all’entrata in vigore della legge, né di essere stato assunto in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea.
E non potrebbe neppure applicarsi la seconda parte del comma 10, secondo cui “è comunque fatta salva per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 del d.p.r. 11 luglio 1980 382, anche se maturati successivamente al 1 agosto 1980, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n.341”, perché la norma si limita a confermare nei confronti dei tecnici laureati l’applicazione dell’articolo 16, che stabilisce che nella presente legge nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 alla data di entrata in vigore del predetto decreto: per effetto di tale norma dunque i tecnici laureati conservano i compiti di docenza che sono stati loro assegnati, pur se non inquadrati per effetto del concorso riservato di cui al comma 10 medesimo nella posizione di ricercatore.
3. Con il ricorso in appello l’interessato ha riproposto i motivi dedotti in primo grado.
a) Violazione di legge (art. 1, comma 10, della l. n. 4 del 14 gennaio 1999). Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti di fatto. Sviamento.
b) Violazione di norme e principi in materia di spesa e contabilità pubblica. Eccesso di potere per carenza di motivazione e incongruenza.
Ebbene, il dott. [#OMISSIS#] è laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria ed è stato assunto all’Università di Padova presso la Facoltà di Medicina, provenendo dalla disciolta A.S.S.T, solo ed in quanto in possesso del diploma di laurea e la relativa idoneità all’attività assistenziale e didattica.
Con specifico riferimento alla parte della disposizione normativa de qua, laddove si richiede che il personale tecnico sia stato assunto in ruolo “a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea”, assunta nella impugnata sentenza a motivo del rigetto della pretesa del ricorrente, si sottolinea che, ai fini della corretta applicazione della norma, non può rilevare soltanto il fatto in sé del possesso del diploma di laurea, ma il fatto concreto -e verificatosi nella fattispecie in esame- che’ il posto stesso di tecnico cui si è pervenuti vincendo il relativo concorso richieda il possesso del diploma di laurea.
Un requisito, quello del possesso del diploma di laurea, non solamente formale, ma sostanzialmente legato al posto ricoperto, come avviene appunto nel caso di cui ci si occupa.
Invero, la posizione, lavorativa del dott. [#OMISSIS#] è caratterizzata dall’indubbia particolarità che il dipendente è pervenuto presso l’Amministrazione universitaria (in qualità di tecnico) in forza di provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’esito di un contenzioso del quale non serve in questa sede ricordare i particolari.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con memoria depositata il 21 aprile 2016, ha dedotto che l’appellante:
– alla data di entrata in vigore della legge n. 4/99 (pubblicata nella G.U. del 19.1.1999 n. 14) era dipendente dell’Ateneo da un paio di giorni;
– proveniva dai ruoli del Provveditorato agli Studi di Vicenza nel quale prestava servizio in qualità di assistente amministrativo di VI q.f. (ossia una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il solo diploma di scuola superiore);
– assumeva servizio presso l’Ateneo patavino in data 01.02.1999 quale assistente tecnico, VI qualifica dell’area funzionale tecnico scientifica (ossia una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il solo diploma di scuola superiore).
Orbene la giurisprudenza consolidatasi nel tempo in materia, ha ritenuto pienamente legittima l’esclusione dalle suddette procedure concorsuali riservate del personale dipendente originariamente assunto per un posto di qualifica funzionale non richiedente per l’accesso il diploma di laurea, risultando irrilevante, a tali fini, la circostanza che lo stesso fosse comunque in possesso di tale diploma.
5. Alla luce delle deduzioni dell’Amministrazione appellata e della documentazione in atti il ricorso non può trovare accoglimento: l’appellante non è stato assunto con un concorso che prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso del diploma di laurea.
A riprova di ciò l’appellante non ha mai nei propri scritti difensivi indicato quando ha conseguito il diploma di laurea di cui pure è in possesso.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della somme di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori se dovuti, per le spese del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Pubblicato il 08/09/2017