TAR Molise, Sez. I, 22 novembre 2016, n. 481

Recepimento D.M. del 18 novembre 2008 “aggiornamento sistemi di remunerazione delle prestazioni ospedaliere”-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-11-22
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00481/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2009, proposto da: 
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Abbate C.F. BBTFRZ42M25H501N, [#OMISSIS#] Savini Nicci C.F. SVNMRA74D27H501K, Costanza [#OMISSIS#] C.F. SPMCTN73L58H501M, [#OMISSIS#] Iacovino C.F. CVNVCN61R07F391R, [#OMISSIS#] Irti C.F. RTINTL36D05A515O, con domicilio eletto presso l’avvocato Iacovino in Campobasso, via Berlinguer, n. 1; 
contro
Regione Molise in persona del Presidente p.t., Ministero della Salute in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124; 
Azienda Sanitaria Regionale del Molise in p.l.r.p.t., non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
della delibera della Giunta Regionale della Regione Molise del 20.7.09 n. 783 avente ad oggetto <<recepimento D.M. del 18.12.09 – Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella S.D.O e per la remunerazione delle prestazioni “ospedaliere” e definizione delle tariffe di riferimento provvisorie per i D.R.G. di nuova introduzione, in base alla nuova Classificazione della Codifica ICD – CM – 2007 e della versione 24 del D.R.G. Grouper. Presa d’atto Relazione Tecnica del Servizio Ispettivo Regionale>>;
nonchè di ogni atto prodromico, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16 novembre 2009 e depositato il successivo 26 novembre, l’Università Cattolica del Sacro cuore ha chiesto l’annullamento della delibera della Giunta regionale del Molise 20 luglio 2009 avente ad oggetto il Recepimento D.M. del 18/12/2009 (rectius: 2008): <<aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella S.D.O. e per la remunerazione delle prestazioni “ospedaliere” e definizione delle tariffe di riferimento provvisorie per i D.R.G. di nuova introduzione, in base alla nuova Classificazione della Codifica ICD-9-CM – 2007 e della versione 24 del D.R.G. Grouper. Presa d’atto Relazione tecnica del Servizio Ispettivo Regionale>>.
Con atto depositato in data 5 gennaio 2010 si è costituita in giudizio la Regione Molise per resistere al ricorso.
All’udienza del 26 ottobre 2016, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio; parte resistente non ha sollevato eccezioni e non si è opposta, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della riferita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e visto l’art. 25, co. 1, lett. c) del c.p.a. al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Tenuto conto che alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio parte ricorrente non si è opposta, può disporsene l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Orazio [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De Falco, Referendario, Estensore
Pubblicato il 22/11/2016