TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 10 aprile 2014, n. 603

Procedura di reclutamento Ricercatore-Rivalutazione posizione concorrenti

Data Documento: 2014-04-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Rivalutazione della posizione della vincitrice del ricorso per annullamento atti procedura comparativa. Infondatezza del ricorso.

Contenuto sentenza

N. 00603/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Ottone, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Favretto, [#OMISSIS#] Sannazzaro, con domicilio eletto presso l’avv.to [#OMISSIS#] Sannazzaro in Torino, corso Re Umberto I, 6; 
contro
Universita’ degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchiandi, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giordanengo, con domicilio eletto presso l’avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giordanengo in Torino, corso Galileo Ferraris, 43; 
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino n. 8160/2011 emesso in data 27.12.2011, ad oggetto “approvazione atti della procedura di valutazione comparativa n. 1 posto di ricercatore universitario – settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 (Storia Greca) – presso la Facoltà di Lettere e Filosofia” con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa già menzionata ed è stato dichiarato il vincitore della valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore universitario di ruolo – SSD L – ANT /02 – STORIA GRECA presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino, su conforme indicazione della Commissione, comunicato alla candidata ricorrente con nota prot. n. 1044 datata 16.1.2012 e pervenuta in data 19.1.2012;
di tutti i verbali della Commissione di gara, 
della relazione finale della procedura datata 22.12.2011,
di tutti gli allegati dei citati verbali e relazione finale, 
di tutti gli atti, antecedenti e susseguenti, direttamente connessi alla procedura di valutazione comparativa impugnata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Torino e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchiandi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare storia greca, nell’ambito della quale è risultata vincitrice la controinteressata, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1)Illegittimità per violazione di legge nella ricognizione, considerazione ed ammissibilità dei titoli. Eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento. Carenze istruttorie. Omissione dell’individuazione dei titoli preferenziali, titoli interpretati e attribuiti erroneamente. Violazione del D.M. 89/2009 e D.R. 6715/2010. Contesta parte ricorrente una non corretta ricognizione e valutazione dei titoli.
2) Illegittimità della considerazione e dell’ammissibilità delle pubblicazioni scientifiche per violazione del D.M. 89/2009. Eccesso di potere per errata interpretazione e falsa applicazione del D.R. 6715/2010. Violazione dei principi generali di imparzialità e buona amministrazione. Manifesta illogicità e palese disparità di trattamento tra candidati. Contesta parte ricorrente che nella procedura sia stata valutata una pubblicazione della controinteressata, intitolata “I periboli funerari nell’Attica classica: lo specchio di una borghesia”, la quale non presentava le caratteristiche previste ai sensi della normativa vigente per essere considerata valutabile.
3) Eccesso di potere per errata interpretazione e falsa applicazione del D.M. 89 del 2009 e del D.R. 6715 del 2010. Violazione dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione. Omissioni nella verbalizzazione della fase di discussione titoli e pubblicazioni. Contesta parte ricorrente la mancata verbalizzazione dei contenuti delle discussioni orali.
4) Illegittimità per violazione di legge, D.M. 89 del 2009 e D.R. 6715 del 2010. Eccesso di potere per carenza istruttoria. Palese illogicità e contraddittorietà. Disparità di trattamento nella redazione dei giudizi individuali e collegiali. Ingiustizia manifesta. 
5) Illegittimità della valutazione finale. Violazione e falsa applicazione di legge D.M. 89/2009. Assenza e carenza della valutazione comparativa conclusiva tra candidati. Eccesso di potere per valutazione di errati presupposti di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza e contraddittorietà nell’iter logico compiuto ex DR 6715/2010. Sostiene parte ricorrente che sarebbe stata del tutto obliterata la comparazione dei candidati.
Con sentenza n.1222/2012 di questo Tar, resa nelle more del presente giudizio, venivano annullati gli atti della procedura comparativa qui impugnata nella parte in cui era stata oggetto di positiva valutazione la pubblicazione della controinteressata intitolata “I periboli funerari nell’Attica classica: lo specchio di una borghesia”, ritenendo che lo scritto, al momento della procedura, non presentasse le caratteristiche di una pubblicazione valutabile.
In esito a detta pronuncia la commissione ha rivalutato la posizione della vincitrice, senza tenere conto di detta pubblicazione, ed è pervenuta a giudizio di merito analogo al precedente, dichiarando vincitrice la controinteressata con decreto rettorale 8.3.2013.
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha contestato quest’ultimo atto, richiamando le censure di cui al ricorso principale, ed integrando le contestazioni con una ulteriore censura.
6) Illegittimità della valutazione finale. Violazione e falsa applicazione di legge avverso DM 89/2009. Eccesso di potere per valutazione di errati presupposti di fatto, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà nell’iter logico compiuto avverso DR 6715/2010. Contesta parte ricorrente i giudizi riformulati dalla commissione giudicatrice nel raffronto tra la medesima e la controinteressata.
Si sono costituite l’amministrazione resistente e la controinteressata, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso; con riferimento al ricorso per motivi aggiunti è stata preliminarmente formulata una eccezione di tardività.
All’udienza del 20.3.2014 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si censura l’operato della commissione per una presunta non corretta valutazione dei titoli.
Premesso che le censure non possono invadere il merito dell’azione amministrativa, dalla narrativa di cui al ricorso parrebbe essere stata omessa ogni ricognizione dei titoli dei candidati, che invece è stata, come di consueto, analiticamente formulata per ciascuno degli stessi. Dai verbali della procedura risulta altresì quali, tra i titoli prodotti dai vari candidati, dovevano intendersi esclusi e quali, appunto perché inseriti nel prospetto ricognitivo oggetto di valutazione, erano oggetto di valutazione. Sul punto nessuno dei titoli vantato dalla ricorrente è omesso nella ricognizione fatta dalla commissione e, per contro, non si rinvengono, nella valutazione della controinteressata, titoli che potrebbero essere ritenuti non pertinenti. Questione a parte, su cui infra, è rappresentata dalla pubblicazione contestata con il secondo motivo di ricorso. Come evidenziato dalla controparti, anche solo numericamente, i titoli vantati dalla controinteressata risultano più numerosi
E’ poi vero che la controinteressta vanta un dottorato in Archeologia classica, appartenente a diverso settore scientifico disciplinare, ma è altresì vero che detto dottorato, svoltosi con attività “sul campo” in Atene non pare possa essere considerato, come contestato in ricorso, estraneo alle esigenze di valutazione della procedura, riferita alla storia greca. Né per altro da alcun atto della procedura si evince che detto titolo sarebbe stato da solo dirimente per l’esito del giudizio; del tutto infondata è poi la paventata tesi secondo cui artatamente non sarebbe stato specificato il settore disciplinare nel cui ambito la vincitrice vantava la tesi di dottorato, e ciò per la dirimente ragione che, per nessuno dei candidati in possesso di dottorato, è stata formulata tale specificazione. Resta il fatto che, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, non sembra possa ragionevolmente ritenersi che il dottorato della controinteressata sia estraneo alla disciplina di concorso. Ancora risulta palese la genericità della censura là dove si contestano presunte omissioni nell’elencazione dei titoli della ricorrente, senza indicare alcunché che non figuri nei prospetti predisposti dalla commissione.
Infine si formula un irrilevante confronto con il candidato Primo, per concludere che la controprova della superficialità delle valutazioni espresse dalla commissione sarebbe rinvenibile nell’espressione “il curriculum del candidato è valutato positivamente”, presente nel giudizio di ogni candidato.
Come evidenziato dall’amministrazione, tuttavia, siffatta espressione, presente in tutti i giudizi, esplicita semplicemente la circostanza che il candidato viene ritenuto meritevole di accedere alla selezione, senza per questo che i singoli giudizi manchino poi di articolate e distinte considerazioni. 
In ricorso si procede quindi ad un raffronto tra i titoli della ricorrente e quelli della candidata Marchiandi, controinteressata, senza che possa dirsi che taluno di siffatti titoli sia stato omesso nell’ambito del giudizio, semplicemente esprimendo un proprio difforme avviso rispetto a quello dei commissari. Si procede infine ad un ulteriore confronto con i titoli della candidata Gallotta, irrilevante ai fini del decidere. 
Il secondo motivo di ricorso risulta improcedibile, in quanto identica censura è già stata accolta in esito a ricorso proposto da altra candidata, definito con la sentenza n. 1222/2012 di questo TAR. La commissione, nelle more del presente giudizio, ha proceduto ad una rivalutazione della posizione della controinteressata, depurata di detta pubblicazione.
Con il terzo motivo di ricorso si censura l’omessa verbalizzazione dei contenuti delle discussioni orali dei candidati. Posto che nessuna norma impone tale dettaglio di verbalizzazione la censura non può trovare accoglimento.
Con il quarto motivo di ricorso in parte si reiterano censure già formulate (l’inammissibilità di una pubblicazione della vincitrice, la presunta inammissibilità dei titoli maturati dalla vincitrice nell’ambito della disciplina “Archeologia greca”, la presunta omessa valutazione di titoli della ricorrente, che invece sono riportati nelle varie schede valutative), si formula poi una personale rivalutazione dei titoli, non suffragata da elementi oggettivi, ed infine si instaura un confronto con la candidata Gullotta, irrilevante ai fini del decidere, dal momento che non si rinvengono censure idonee a sconfessare la prima posizione della controinteressata.
Con il quinto motivo di ricorso in parte si ripropongono questioni già evidenziate, in parte si sovrappone un proprio giudizio di merito a quello, diverso, espresso dalla commissione ed in parte ci si duole della mancanza di un espresso confronto dei giudizi tra i vari candidati. Il confronto emerge tuttavia dagli atti in base ad una valutazione dei giudizi espressi sia da ogni singolo commissario sia complessivamente sui vari candidati, essendo pacifico che non vi è alcun obbligo della commissione di esplicitare un raffronto di ogni candidato con ogni altro candidato. 
I motivi aggiunti, oltre a richiamare le già valutate censure di cui al ricorso principale, formulano una nuova contestazione con riferimento al giudizio da ultimo espresso dalla commissione giudicatrice con riferimento alla posizione della controinteressata; la censura entra palesemente nel merito del giudizio, tentando semplicemente di sovrapporre una propria diversa valutazione a quella della commissione giudicatrice e come tale risulta inammissibile prima ancora che infondata. 
L’infondatezza delle censure assorbe anche la preliminare eccezione di tardività, per altro infondata considerato che la ricorrente non poteva avere alcun onere di informarsi con riferimento ad eventi della procedura (riedizione del giudizio in seguito ad annullamento giurisdizionale) non fisiologici e che non la hanno vista parte in causa.
Il ricorso risulta quindi complessivamente infondato, salva l’improcedibilità del vizio già oggetto di decisione in altra pronuncia.
Considerato che il secondo motivo di ricorso ha trovato accoglimento nell’ambito di altro giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il ricorso in parte improcedibile ed in parte infondato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)