Tanto la proposta di chiamata da parte del dipartimento, quanto l’approvazione della stessa da parte del consiglio di amministrazione, hanno unicamente una funzione di controllo sulla regolarità delle operazioni concorsuali, in quanto, a voler diversamente opinare, si legittimerebbe una duplicazione della valutazione di idoneità già effettuata dalla Commissione esaminatrice, che renderebbe incerti gli effetti della graduatoria finale, esposti a incontrollabili valutazioni personali espresse dal consiglio al di fuori e al termine delle procedure proprie del concorso pubblico, il tutto in contrasto con l’art. 97 della Costituzione (TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 30 maggio 2016, n. 926).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 13 aprile 2017, n. 481
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Proposta di chiamata dipartimento e approvazione consiglio di amministrazione-Funzione
N. 00481/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2016 REG.RIC.
N. 00733/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Manuello Bertetto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di Tolve, con domicilio eletto presso il primo in Torino, Galleria [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 21;
contro
Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Fasana, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pafundi e Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 27;
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Fasana, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Sarzotti e [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, corso Re Umberto, 27;
contro
Politecnico di Torino, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Manuello Bertetto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di Tolve, con domicilio eletto presso il primo in Torino, Galleria [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 21;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 627 del 2016:
a) del decreto del Rettore del Politecnico di Torino n. 146 in data 8.4.2016, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale per il Settore concorsuale 09/A2, Meccanica Applicata alle Macchine, codice interno 07/15/P/O, conclusa senza l’individuazione del candidato maggiormente qualificato;
b) della Relazione Riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione per la predetta procedura di selezione, con riferimento alla valutazione individuale, collegiale e comparativa espressa dai Commissari proff. Allotta, Pennacchi e Sorli e la conseguente attribuzione del relativo punteggio ai due candidati negli ambiti di valutazione n. 3, 4 e 5;
b) dei verbali dei lavori svolti dalla Commissione, in particolare il verbale n. 3 e il verbale n. 5 e loro allegati con riferimento alla valutazione individuale, collegiale e comparativa espressa dai Commissari proff. Allotta, Pennacchi e Sorli e la conseguente attribuzione del relativo punteggio ai due candidati negli ambiti di valutazione n. 3, 4 e 5;
c) di ogni altro atto conseguente, presupposto e connesso a quelli impugnati;
quanto al ricorso n. 733 del 2016:
a) del decreto rettorale 8.4.2016, n. 146 (non comunicato al ricorrente), del Rettore del Politecnico di Torino, col quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di professore ordinario di ruolo presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino;
b) del verbale della Commissione esaminatrice;
c) del bando di concorso approvato con decreto rettorale 14.7.2015, n. 318;
d) di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi:
– l’art. 7 c.5 del Regolamento dell’Ateneo, approvato con decreto rettorale 31.7.2012 n. 177 e modificato con i decreti rettorali 25.7.2013 n. 277 e 5.6.2015 n. 250;
– i verbali tutti delle operazioni di selezione dei candidati ammessi alla competizione concorsuale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino, di [#OMISSIS#] Fasana e di [#OMISSIS#] Manuello Bertetto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Decreto Rettorale n. 318 del 14 luglio 2015, il Politecnico di Torino ha indetto una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di I^ fascia, di cui all’art. 18, comma 1, legge 240/2010, presso il Dipartimento Ingegneria Aeronautica e Spaziale (DIMEAS), Settore Concorsuale 09/A2 – Meccanica Applicata alle macchine.
2. La selezione pubblica in oggetto si è articolata nelle seguenti fasi:
– una fase di preselezione dei candidati da ammettersi allo svolgimento di un seminario pubblico: la preselezione andava espletata in base a criteri predefiniti e attraverso la formulazione di giudizi individuali e collegiali su curriculum, pubblicazioni e titoli, articolati in cinque ambiti (attività scientifica; coordinamento di gruppi e progetti di ricerca/ trasferimento tecnologico; reputazione nazionale e internazionale e attività di servizio per la comunità scientifica; attività didattica; servizi e incarichi Istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o enti pubblici e privati con finalità scientifiche e/o di trasferimento tecnologico);
– lo svolgimento di un seminario pubblico (prova didattica);
– la formulazione di giudizi individuali e collegiali sul seminario pubblico;
– la predisposizione di una relazione collegiale finale, da approvarsi con maggioranza espressa da almeno 4 Commissari su 5, contenente un’articolata comparazione tra i candidati, rigorosamente coerente con i giudizi individuali e collegiali espressi sui cinque ambiti di cui al punto a) e con i giudizi individuali e collegiali espressi sul seminario pubblico (art 15);
– l’individuazione del candidato maggiormente qualificato, in coerenza con la relazione di cui al punto d), con votazione a maggioranza di almeno 4 Commissari su 5 (art. 16).
3. Dunque, ai sensi dell’art. 16 della suddetta lex specialis “Al termine dei lavori la Commissione, coerentemente con la relazione collegiale, di cui all’art. 15, individua con maggioranza di almeno 4 componenti su 5 il/i candidato/i maggiormente qualificato/i per la copertura di posto/i di I fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010″; analogamente, anche la relazione collegiale finale di cui all’art. 15 del bandodoveva “essere integralmente approvata da almeno 4 Commissari su 5“.
4. Alla procedura hanno partecipato il prof. [#OMISSIS#] Fasana e il prof. [#OMISSIS#] Manuello Bertetto.
La Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa dei due concorrenti, all’esito della quale non è stata però raggiunta la maggioranza delle 4 preferenze su 5 richiesta dagli artt. 9 lett. K, 15 e 16 del bando.
Dei cinque commissari, infatti, due (i professori prof. [#OMISSIS#] e Messina) si sono espressi in favore del prof. [#OMISSIS#] Manuello Bertetto, e tre (proff. Allotta, Pennacchi, Soda) in favore del prof. [#OMISSIS#] Fasana.
5. Con D.R. 146 dell’8/04/2016, il Rettore ha approvato gli atti della valutazione comparativa, riconoscendo la regolarità formale degli atti concorsuali e rilevando, al contempo, che la stessa si era conclusa senza l’individuazione del candidato maggiormente qualificato.
6. In relazione alla procedura concorsuale in oggetto sono stati radicate le due impugnative qui riunite.
La prima, promossa dal prof. Fasana e rubricata all’R.G.733/2016, ha ad oggetto il decreto conclusivo della procedura e il presupposto bando di concorso, nella parte in cui impone la maggioranza qualificata di 4 commissari su 5 per l’individuazione del concorrente più qualificato alla copertura del posto.
Tre i motivi di ricorso dedotti:
– con il primo, il ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati risulterebbero “in contrasto con quanto stabilito dall’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 e dall’art. 4 comma 13 del D.P.R. 117/2000, nonché (soprattutto) con quanto stabilito dallo stesso art. 5 comma 7 del Regolamento di Ateneo, adottato dallo stesso Politecnico in attuazione del predetto art. 18 della L. 240/2010 e richiamato nel preambolo dello stesso bando di concorso”.
Osserva il ricorrente che tanto l’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, quanto l’art. 4 comma 13 del D.P.R. 117/2000, nel disciplinare rispettivamente la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e lo svolgimento delle procedure comparative per ricercatore, per professore associato e per professore ordinario, fissano la regola della maggioranza dei componenti della Commissione quale quorum necessario e sufficiente per l’individuazione del vincitore della procedura selettiva.
Detta regola è stata recepita dal Regolamento di Ateneo adottato dal Politecnico nel 2012, il cui art. 5 comma 7 prevede che “la Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti”.
E’ vero, peraltro, che l’art. 7 comma 5 del medesimo Regolamento di Ateneo, recentemente introdotto dal Decreto rettorale 5.6.2015, n. 250, ha previsto la possibilità di definire nel bando di concorso il quorum richiesto per la delibera a maggioranza del candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale da proporre per la nomina a professore (“Al termine del lavori, la Commissione, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, il cui quorum viene definito dal bando, individua il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a concorso a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale.. “).
Tale disposizione regolamentare, tuttavia, a detta del ricorrente, per un verso non avrebbe previsto espressamente che nel bando possa essere indicato un quorum qualificato diverso da quello della maggioranza dei componenti dell’organo collegiale; e, per altro verso, contrasterebbe apertamente con la disposizione generale di cui al precedente art. 5 comma 7 del regolamento stesso, oltre che con le superiori previsioni normative di rango primario e secondario costituite dall’art. 4 comma 13 del DPR 117/2000 e dai principi generali riguardanti la maggioranza richiesta nelle decisioni collegiali.
Tutto ciò posto, secondo la tesi svolta in ricorso, la regola della maggioranza assoluta dei componenti è stata illegittimamente violata dal bando che ha indetto la procedura selettiva in questione, avendo questo inopinatamente introdotto un criterio di maggioranza qualificata contrastante con l’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, con l’art. 4 comma 13 del D.P.R. 117/2000, nonché con l’art. 5 comma 7 del Regolamento di Ateneo. Detta scelta risulterebbe non assistita da adeguata motivazione in grado di giustificare la deroga alla regola generale e, comunque, apparirebbe contraddittoria con le stesse premesse del bando, dove analoga previsione non è contemplata.
Il profilo invalidante vizierebbe, oltre alla lex specialis, anche, in via derivata, i verbali della Commissione, la relazione conclusiva dei lavori e il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura.
– Con il secondo motivo di ricorso l’odierno ricorrente evidenzia come l’art. 7 comma 5 del Regolamento, ponendosi in contrasto con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali, avrebbe necessitato di una espressa previsione normativa, attributiva del potere di prescrivere una maggioranza qualificata per l’individuazione del candidato maggiormente qualificato.
Sotto un diverso profilo, la norma regolamentare risulta carente, oltre che di base normativa, anche di un’adeguata ratio giustificatrice, in quanto la stessa dà adito ad un sostanziale potere di veto a favore della minoranza dissenziente in seno all’organo collegiale chiamato a formulare il giudizio sull’idoneità dei candidati da esaminare, così da rendere più difficoltoso e meno agevole l’esito fruttuoso del procedimento selettivo.
– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Commissione del parere di uno dei tre referee internazionali dallo stesso indicati a sostegno della propria candidatura. È vero, infatti, che il parere è pervenuto con modalità diversa da quella (on line) prevista dal bando. Tuttavia, in alcun punto il bando comminava l’esclusione del parere per effetto del mancato utilizzo di tale specifica modalità di acquisizione.
7. Nel giudizio iscritto ad R.G. 733/2016 si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Torino e il prof. Bertetto, controdeducendo ai rilievi del ricorrente e instando per la reiezione del ricorso.
8. La seconda impugnativa, iscritta ad R.G. 627/2016, è stata radicata dal Prof. Bertetto sulla base dei seguenti tre motivi di censura, incentrati sulle valutazioni espresse dalla commissione nella comparazione tra i due candidati.
– Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha contestato il giudizio operato dai commissari Proff. Allotta, Pennacchi e Sorli in merito al quarto ambito di valutazione, relativo all’attività didattica dei candidati.
In particolare, l’odierno ricorrente ha lamentato il fatto che ad entrambi i candidati sia stato attribuito lo stesso punteggio (5 punti su 15 disponibili) pur a fronte di un’attività didattica, emergente dai due curricula, sensibilmente diversa dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
– Con il secondo motivo di gravame il prof. Bertetto ha contestato il giudizio che la maggioranza della Commissione ha attribuito ai candidati in merito all’ambito di valutazione 5, relativo ai servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o enti pubblici e privati con finalità scientifiche e/o di trasferimento tecnologico.
A tal fine ha sostenuto che i suoi incarichi sarebbero più prestigiosi poiché svolti a livello locale, nazionale e sopranazionale, mentre quelli del controinteressato riguarderebbero il solo ambito locale e non necessiterebbero, ai fini del loro conferimento, di particolari referenze curricolari.
– Con il terzo motivo di gravame è stato infine contestato il punteggio attribuito dalla maggioranza della Commissione con riferimento all’ambito di valutazione 3, attinente alla Reputazione nazionale e internazionale e all’attività di servizio per la comunità scientifica. A tal proposito il ricorrente ha sostenuto che i 2 punti di differenza tra il suo giudizio e quello relativo al prof. Fasana rappresenterebbero uno scarto di differenza troppo ridotto, a fronte di una asserita “significativa differenza dei due curricula” e del fatto che alcuni titoli del controinteressato non risulterebbero afferenti alle voci di valutazione ricomprese nell’ambito di valutazione n. 3.
9. A seguito della rinuncia all’istanza cautelare avanzata nel procedimento R.G. 733/2016 e dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., i due ricorsi sono stati discussi e posti in decisione all’udienza pubblica dell’8 marzo 2017.
DIRITTO
1. I profili di connessione soggettiva e oggettiva che avvincono le due impugnative ne consigliano in questa sede la trattazione unitaria.
2. Il ricorso iscritto ad R.G. 733/2016 è solo in parte fondato.
2.1. In relazione al primo motivo di censura si osserva che l’art. 18 comma 1 lett. e) della L. 240/2010 prevede che “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri; … e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione”.
Questa Sezione, con la pronuncia n. 181/2016, ha già rilevato la non pertinenza della disposizione in oggetto con la fase di comparazione e formulazione dei giudizi sui candidati da parte della commissione di concorso.
– Che si tratti di due fasi diverse della procedura di concorso risulta chiaro dal fatto che la proposta di chiamata: a) è espressa dal dipartimento (e non dalla commissione giudicatrice); b) viene approvata dal consiglio di amministrazione; c) si colloca a valle della procedura selettiva/valutativa vera e propria, che è di competenza della commissione ed è deputata alla individuazione del candidato maggiormente qualificato.
– Nello stesso senso si è osservato che tanto la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, quanto l’approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, hanno unicamente una funzione di controllo sulla regolarità delle operazioni concorsuali, in quanto, a voler diversamente opinare, si legittimerebbe una duplicazione della valutazione di idoneità già effettuata dalla Commissione esaminatrice, che renderebbe incerti gli effetti della graduatoria finale, esposti a incontrollabili valutazioni personali espresse dal Consiglio al di fuori e al termine delle procedure proprie del concorso pubblico, il tutto in contrasto con l’art. 97 della Costituzione (T.A.R. Toscana, sez. I, 30 maggio 2016, n. 926).
– La distinzione tra le due fasi trova conferma, nel caso di specie, nello stesso Regolamento di Ateneo del Politecnico, in cui la procedura selettiva e la proposta di chiamata sono disciplinate da articoli distinti (rispettivamente agli artt. 7 e 9), dai quali si desume chiaramente la successione logico-cronologica dei due momenti.
– Infine, l’art. 18 della L. 240/2010, oltre a non essere strettamente pertinente al caso di specie, nulla prevede in ordine alle maggioranze da applicare alle deliberazioni delle commissioni giudicatrici.
Per tutto quanto esposto, lo stesso non può assumere alcuna rilevanza ai fini della presente decisione.
2.2. In relazione alla presunta violazione dell’art. 4 comma 13 del D.P.R. 117/2000, occorre rilevare innanzitutto che detto D.P.R. 117/2000 disciplina le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei docenti ai sensi della Legge 210/1998 e, pertanto, non trova applicazione alla fattispecie di cui trattasi. Come noto, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia sono disciplinate dalle Università con proprio regolamento (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 01 settembre 2016, n. 4136; T.A.R. Trentino-Alto Adige, 17 luglio 2015, n. 231). La normativa regolamentare è, quindi, l’unica fonte di disciplina delle procedure di valutazione comparativa bandite dopo la legge 240/2010, tra cui quella oggetto di impugnativa.
2.3. Non può essere condivisa neppure l’argomentata violazione da parte dei provvedimenti impugnati dell’art. 5 comma 7 del Regolamento (rubricato “Commissione di valutazione”) nella parte in cui stabilisce che “la Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti”.
Tale disposizione attiene alle regole di funzionamento generali della Commissione – come quelle di definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascun ambito – e stabilisce il criterio minimo di maggioranza necessario per l’operatività della Commissione. Più specificamente pertinente alla materia delle deliberazioni volte alla individuazione del candidato maggiormente qualificato è invece l’art. 7 comma 5 del Regolamento. Questo, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie – successiva alla modifica introdotta dal Decreto Rettorale n. 250 del 5 giugno 2015 – dispone che la Commissione “con delibera assunta a maggioranza dei componenti, il cui quorum viene definito dal bando, individua il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale ovvero nel /i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stato bandito il posto”.
Dunque, il Regolamento rinvia alla lex specialis per la determinazione del quorum deliberativo attinente alla individuazione del candidato che potrà rivestire la posizione di docente universitario. Il bando, pertanto, dispone in via esclusiva e primaria in merito alla maggioranza richiesta.
Quali limiti all’autonomia regolamentare, l’art. 18 impone unicamente il rispetto del Codice Etico, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e dei criteri espressi dallo stesso art. 18. In nessuna di queste fonti vengono previste limitazioni alla introduzione di maggioranze qualificate.
Per quanto esposto, risulta infondata l’argomentata violazione da parte degli atti impugnati dell’art. 5 comma 7 del Regolamento.
3. Vengono quindi in rilievo le censure di illegittimità portate nei confronti dell’art. 7 comma 5 del Regolamento di Ateneo, sotto il duplice profilo della asserita carenza di un’adeguata sua ratio giustificatrice e della possibile traduzione della regola della maggioranza qualificata in un sostanziale potere di veto a favore della minoranza dissenziente, in seno all’organo collegiale chiamato a formulare il giudizio sull’idoneità dei candidati da esaminare, tale da rendere più difficoltoso e meno agevole l’esito fruttuoso del procedimento selettivo.
In realtà, diverse considerazioni (puntualmente messe in rilievo dalla parte resistente) depongono in senso contrario alle deduzioni della parte ricorrente, fornendo argomenti a favore della razionalità della regola della maggioranza qualificata. In particolare, l’esigenza di individuare con particolare rigore il candidato qualificato al ruolo di professore di prima fascia si giustifica proprio in considerazione:
– della posizione apicale di tale ruolo nell’ambito della docenza universitaria;
– del fatto che lo stesso ruolo conferisce il diritto ad accedere alle cariche di carattere istituzionale di maggior importanza (tra tutte la carica di Rettore, Prorettore e Direttori di Dipartimento), nonché a far parte delle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale;
– della considerazione che, a seguito dell’emanazione della Legge 240/2010, è stato superato il periodo di straordinariato e il meccanismo del giudizio di conferma nel ruolo da professore ordinario dopo 3 anni dalla nomina;
– del superamento del meccanismo della doppia idoneità all’esito della valutazione comparativa, che permetteva alle Facoltà/Dipartimenti di valutare il profilo più adatto a ricoprire la posizione;
– del fatto che nelle selezioni del tipo per cui è causa, tutti i concorrenti sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (conseguita ai sensi dell’art. 16 L.240/2010), quale titolo necessario per poter partecipare alla selezione, che viene conferito a seguito di una valutazione di carattere assoluto sul candidato.
Più in generale, la previsione di disposizioni volte ad individuare con la più ampia condivisione possibile il profilo più qualificato tra i diversi candidati di per sé tutti idonei a ricoprire il ruolo di professore di I fascia, appare giustificata dall’esigenza di scongiurare la formazione di designazioni orientate da logiche concordate e spartitorie; a tal fine, essa mira a far convergere il giudizio dei commissari su basi di consenso ampio che, tendenzialmente, non possono che determinarsi secondo il criterio della selezione puramente qualitativa dei candidati.
Con specifico riferimento al settore di concorso concorsuale 09/ A2 (Ingegneria Meccanica Applicata alle Macchine), al quale inerisce la procedura de qua, occorre osservare che al suo interno sono ricompresi SSD diversi, ancorché affini, ai quali afferiscono i candidati che hanno preso parte al concorso. Anche in ragione di tale circostanza, appare logico e ragionevole aver previsto nel bando che la Commissione – chiamata a valutare candidati e contesti scientifici eterogenei – si pronunciasse con una maggioranza espressiva della più ampia convergenza sul profilo ritenuto migliore.
Infine, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, l’opzione per il criterio di maggioranza qualificata inserito nel bando non necessita – ai sensi di legge – di apposita motivazione giustificativa; resta vero, peraltro, che le ragioni giustificatrici di tale scelta possono desumersi dai presupposti generali e particolari, sin qui richiamati, entro i quali si inquadra la specifica procedura concorsuale.
4. Con la terza e ultima censura il ricorrente lamenta l’illegittimità, per violazione delle prescrizioni del bando di concorso e per difetto di istruttoria e di motivazione, della mancata acquisizione del parere di uno dei referee internazionali indicati a sostegno della sua candidatura al posto di professore di I fascia. Detto referee non sarebbe stato contattato in alcun modo dalla Commissione e/o dal Rettore del Politecnico o, comunque, non sarebbe stato avvertito delle modalità di trasmissione del parere a pena di irrilevanza dello stesso.
La censura è fondata e meritevole di accoglimento.
L’Amministrazione, cui spettava dimostrare di aver effettivamente contattato il destinatario della richiesta di parere, come prescritto dal bando (art. 12), si è limitata a produrre la mail indirizzata al prof. N.M.[#OMISSIS#] dell’Universidade de Lisboa, che tuttavia non risulta munita di alcun avvertimento circa le modalità di invio del parere a pena di irrilevanza dello stesso.
Sotto diverso profilo, la scelta di considerare il parere tamquam non esset, in quanto inviato via posta elettronica semplice e non nelle modalità indicate dal bando – senza in alcun modo tener conto del suo contenuto in favore del ricorrente – appare irragionevole ed anch’essa contraria alle prescrizioni della lex specialis del concorso, in quanto queste ultime non prevedevano l’utilizzo della procedura on line da parte dei referee a pena di esclusione della rilevanza dei pareri espressi ed, anzi, stabilivano che “I giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione sul curriculum, sulle pubblicazioni e sui titoli dei candidati …” avrebbero dovuto “tenere conto dei pareri espressi dagli esperti/referee internazionali segnalati dal candidato, della loro qualificazione e reputazione scientifica e del numero dei pareri ricevuti”(art. 12).
Da qui l’illegittimità di tutti i giudizi formulati dalla Commissione sul ricorrente nella parte in cui non tengono conto del parere del referee indicato in sede di domanda di partecipazione (cfr. in termini, su una fattispecie del tutto analoga, TAR Piemonte, sez. I, 15 aprile 2016, n. 488).
5. Vengono quindi in rilievo le censure formulate dal ricorrente Bertetto nel ricorso R.G. 627/2016.
5.1. In relazione alle stesse occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, nella disamina della legittimità delle operazioni valutative inerenti l’esito di procedure concorsuali, ed in special modo di quelle svolte in ambito universitario, è inibito al giudice amministrativo l’esercizio di una funzione di riesame delle valutazioni di merito svolte dalla commissione di concorso, trattandosi di un ruolo esulante dalle competenze tecniche dell’organo giurisdizionale e riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione.
È invece consentito al giudice amministrativo verificare, nei limiti delle censure proposte, se la procedura concorsuale sia stata condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge e del bando di concorso nonché, quanto ai giudizi formulati dalla commissione, se questi siano affetti da vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto, vizi cioè di tale immediata evidenza da essere percepibili da chiunque, senza la necessità di possedere particolari competenze specialistiche nella materia oggetto delle prove concorsuali (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 27 giugno 2013 n. 835 e 15 aprile 2016, n. 488).
5.2. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che solo la prima delle censure dedotte in ricorso presenti una consistenza argomentativa tale da di infrangere il limite di insindacabilità del potere discrezionale.
Essa attiene alla presunta illogicità del giudizio espresso dai Commissari Proff. Allotta, Pennacchi e Sorli in merito al quarto ambito di valutazione, relativo all’attività didattica dei candidati.
Si sostiene in ricorso che del tutto immotivatamente ad entrambi i candidati i tre commissari abbiano attribuito 5 punti su 15 disponibili, pur a fronte di un’attività didattica emergente dai due curricola sensibilmente diversa.
– La differenza emergerebbe evidente dal confronto fra i 121 CFU (Crediti Formativi Universitari) vantati dal Fasana a fronte dei 593 CFU ed un corso di Dottorato (3 ore) vantati dal Bertetto.
– Sotto un diverso profilo, la Commissione avrebbe tralasciato di considerare a favore del ricorrente l’attività di organizzazione dei corsi e seminari elencati a pag. 48 del CV, pur rientrando negli incarichi di insegnamento anche l’attività di responsabilità della didattica (del tutto assente, invece, nel curriculum del prof. Fasana).
5.3. A questi rilievi il Politecnico ha replicato osservando come il CFU non costituisca un parametro sufficientemente oggettivo di comparazione dell’attività didattica, in quanto rapportato ad un impegno medio di 25 ore complessive per studente, di cui solo una parte, determinata in autonomia da ogni singola università, dedicata all’attività didattica.
– In ogni caso i CFU sono stati compiutamente disciplinati in epoca successiva a quella in cui i due candidati hanno iniziato la loro attività di insegnamento, sicché, anche sul piano temporale, detti CFU costituirebbero un parametro di giudizio non del tutto attendibile.
– Infine, nella valutazione dell’attività didattica del prof. Fasana si è tenuto conto anche gli incarichi didattici di collaborazione indicati nel relativo C.V., in quanto aventi peso equivalente a quelli caratterizzati da una piena titolarità dell’incarico di insegnamento.
– Viceversa, alcun rilievo è stato attribuito all’attività afferente alla responsabilità della didattica, vantata dal ricorrente, in quanto distinta da quella di “docenza in senso stretto”, cui andrebbe rapportato in via esclusiva l’ambito valutativo in questione.
5.4. Il motivo di censura merita accoglimento, per le ragioni e sui profili qui di seguito precisati.
– Innanzitutto, i rilievi svolti dalla difesa del Politecnico in merito ai limiti di oggettività e di congruenza temporale dei CFU dei due candidati rispetto al periodo di svolgimento della loro attività didattica, non figurano nei giudizi espressi dai Commissari Allotta, Pennacchi e Sorli, né possono valere ad integrarne ex post la motivazione. Analoga considerazione deve valere con riguardo all’interpretazione che la difesa erariale fornisce della nozione di “attività didattica” – come comprensiva delle attività di “collaborazione” e non di quelle di “responsabilità” didattica – in quanto anch’essa del tutto estranea ai contenuti dei giudizi formulati dai commissari.
– Ciò posto, la censura di contraddittorietà e di illogicità formulata dal ricorrente si rivela fondata, nella misura in cui pone in luce una valutazione di equivalenza dei due profili didattici posti a confronto, non rispondente, tuttavia, ai dati divergenti dai quali i giudizi dei tre commissari traggono origine.
In particolare, le valutazioni individuali dei prof. Allotta e Pennacchi muovono dalla esclusiva considerazione dei CFU vantati dai due candidati e, pur riscontrando un’assai rilevante divergenza quantitativa tra i complessivi crediti formativi allegati dagli stessi (avendo il Bertetto un numero di crediti pari a circa il quadruplo di quelli del Fasana), giungono ad esprimere una votazione del tutto equivalente.
Nessuna motivazione viene addotta a giustificazione di tale conclusione, apparentemente del tutto distonica rispetto ai dati numerici di partenza posti a confronto e presi in esame.
La segnalata incongruenza ricorre sia nelle valutazioni espresse in riferimento a ciascun cand