TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 13 dicembre 2013, n. 1355

Dottorato di ricerca-Ammissione-Commissione esaminatrice-Tempistiche valutazione

Data Documento: 2013-12-13
Area: Giurisprudenza
Massima

La congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati non è sindacabile in sede di legittimità, considerato che l’apprezzamento della commissione d’esame è di natura squisitamente tecnico-discrezionale e che manca una predeterminazione normativa sia pure di massima (sia nella legge che, nel caso di specie, nel bando di concorso), dei tempi da dedicare all’esame dei candidati.

Contenuto sentenza

N. 01355/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Dante Fiore, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Peyron, 10; 
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
nei confronti di
CARILLO [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Franzese, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 11; 
ZANALDA [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Dell’Anno, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
DONATI [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], CIRAVEGNA [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], MALANDRINO [#OMISSIS#], DE PALMA [#OMISSIS#] e PONZETTI SERENA, non costituiti;
per l’annullamento
– del verbale 8.11.2012, n. 4 della commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di ricerca in “Diritti ed Istituzioni” bandito dall’Università di Torino, avente ad oggetto l’espletamento della prova orale, pubblicato nella medesima data;
– della graduatoria definitiva pubblicata sul sito internet dell’Università degli Studi di Torino in data 23.11.2012;
– di ogni altro atto precedente, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento, compreso il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino 24.7.2012 n. 4460 di nomina della commissione giudicatrice.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dei d.ri [#OMISSIS#] Carillo ed [#OMISSIS#] Zanalda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Sabino [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2013 e depositato il 15 gennaio 2013, il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha esposto di aver partecipato al concorso pubblico bandito il 15 giugno 2012 dall’Università di Torino per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXVIII ciclo, presentando domanda, in particolare, per l’ammissione al corso di dottorato in “Diritti ed Istituzioni”, per il quale l’Università metteva a disposizione 12 posti, di cui 6 con borse di studio (3 finanziate dall’Ateneo, 2 finanziate dalla Compagnia San [#OMISSIS#] e 1 finanziata dall’INPS); di aver sostenuto la prova scritta classificandosi quarto con la votazione di 50/60; di aver successivamente sostenuto la prova orale conseguendo il punteggio di 35/60, insufficiente per essere collocato utilmente in graduatoria, dal momento che l’art. 7 del bando prevedeva che a tal fine il candidato dovesse conseguire in ciascuna prova il punteggio minimo di 40/60.
2. Nella graduatoria definitiva, pubblicata dall’Università il 23 novembre 2012, sono risultati utilmente collocati 9 candidati (sui 12 posti messi a bando), di cui sei con borsa di studio e tre senza.
3. Ciò premesso, il dr. [#OMISSIS#] ha impugnato la predetta graduatoria definitiva unitamente al verbale n. 4 dell’8 novembre 2012 della commissione giudicatrice e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di tre motivi, con i quali ha lamentato:
I) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e comunque disparità di trattamento. Violazione del bando di gara 15 giugno 2012, art.2”: il dr. [#OMISSIS#] ha avuto un tempo insufficiente per sostenere la prova orale e, quindi, per essere correttamente valutato dalla commissione: cinque minuti per l’esposizione del progetto di ricerca e sei minuti per la verifica della conoscenza della lingua straniera; nell’esporre il progetto di ricercaprescelto egli è stato immediatamente interrotto dal presidente della commissione che riteneva l’esposizione non pertinente alla tematica del progetto; in tal modo, il tempo complessivamente concesso al ricorrente per sostenere la prova orale è stato inferiore a quello medio (di circa 15 minuti) concesso agli altri candidati, con evidente disparità di trattamento;
II) “Violazione di legge ex d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, art. 4 in relazione alla l. 3 luglio 1998 n. 210, art. 1; ex l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione”: il verbale dell’8 novembre 2012 non reca alcuna motivazione del punteggio assegnato al ricorrente in relazione alla prova orale; tale profilo configura un vizio di difetto di motivazione, dal momento che il punteggio numerico è ritenuto sufficiente dalla legge e dalla giurisprudenza solo quando la commissione esaminatrice abbia predeterminato a monte i criteri di valutazione, il che nel caso di specie non è avvenuto;
III) “Violazione di legge ex art. 2 e art. 7 del bando 15 giugno 2012”: contrariamente a quanto previsto dal bando di gara (il quale stabiliva che in sede di prova scritta il candidato indicasse 2 preferenze tra i titoli dei progetti di ricerca proposti dal Dottorato), la commissione esaminatrice ha imposto ai candidati di indicare una sola preferenza; ciò si è tradotto, per i candidati come il ricorrente che avevano titolo per aggiudicarsi la borsa di studio INPS, nell’obbligo di scegliere se concorrere per la sola borsa INPS (scegliendo uno dei due progetti appositamente predisposti) oppure concorrere per una delle 5 borse di Ateneo; il ricorrente ha scelto di concorrere per queste ultime, visto il maggior numero di posti, ma in tal modo ha dovuto rinunciare a priori alla borsa INPS, che è stata poi assegnata ad un candidato che ha conseguito appena 5 punti più del ricorrente.
4. In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto disporsi la prova testimoniale, al fine di dimostrare l’esiguità del tempo concessogli per sostenere la prova orale
5. Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Torino, con il patrocinio della Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo il rigetto del gravame, in particolare evidenziando i seguenti profili:
– la congruità del tempo dedicato dalla commissione esaminatrice alla valutazione delle prove d’esame non è sindacabile in sede di legittimità in mancanza di una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti (Cons. Stato, IV, 10 giugno 2011 n. 3528 e 17 novembre 2009, n. 7143); la commissione ha dedicato a ciascun candidato il tempo ritenuto congruo; gli orari riportati in ricorso sono del tutto congetturali e si basano su un calcolo presuntivo dei tempi medi (dagli atti concorsuali risulta solo l’orario di inizio (14,00) e l’orario di chiusura (18,30);
– il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente, soprattutto in sede di prova orale, laddove la predeterminazione dei criteri neppure avrebbe senso, attesa la mancanza di un riscontro documentale che possa consentire al giudizio il controllo di legittimità circa la congruità del punteggio motivazionale;
– l’indicazione di un solo progetto di ricerca come tema di esame orale ha costituito un’agevolazione per i candidati, i quali in tal modo hanno dovuto prepararsi solo su di un tema.
6. All’udienza in camera di consiglio del 7 febbraio 2013, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare a fronte della sollecita fissazione dell’udienza di merito, che è stata fissata per il 27 giugno successivo.
7. In esito a quest’ultima, con ordinanza n. 848 del 28 giugno 2013 il collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria (l’atto introduttivo era stato notificato soltanto a due di essi) e ha rinviato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 21 novembre 2013.
8. In data 24 ottobre 2013 la difesa di parte ricorrente ha depositato l’atto di integrazione del contraddittorio, ritualmente notificato a tutti i controinteressati.
9. Si sono costituiti i controinteressati dr.ri Zanalda [#OMISSIS#] e Carrillo [#OMISSIS#] depositando memorie e chiedendo il rigetto del ricorso.
10. All’udienza pubblica del 21 novembre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dato atto che il contraddittorio processuale, inizialmente instaurato dal ricorrente nei confronti dell’Amministrazione e di due soli controinteressati, è stato ritualmente integrato dal ricorrente nelle forme e nei termini precisati dal collegio con ordinanza n. 848 del 28 giugno 2013.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Innanzitutto, la durata media dei colloqui orali degli altri candidati, riportata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, si basa su un calcolo soggettivo e meramente congetturale, atteso che nel verbale n. 4 dell’8 novembre 2012 la commissione di concorso ha indicato solo l’orario d’inizio (14,00) e quello di chiusura (18,00) della prova orale di tutti i candidati.
3.2. In ogni caso, la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati non è sindacabile in sede di legittimità, considerato che l’apprezzamento della commissione d’esame è di natura squisitamente tecnico-discrezionale e che manca una predeterminazione normativa sia pure di massima (sia nella legge che, nel caso di specie, nel bando di concorso), dei tempi da dedicare all’esame dei candidati.
3.3. Pertanto, il maggior tempo eventualmente riservato dalla commissione all’esame orale di taluno dei concorrenti rispetto ad altri non integra un vizio di legittimità della procedura, né quale violazione di legge né quale eccesso di potere per disparità di trattamento, rientrando nelle facoltà discrezionali attribuite alla commissione di concorso, la quale può esercitarle a suo insindacabile giudizio adattando la durata dell’esame alle contingenze (talora anche solo “emotive”) del singolo colloquio.
3.4. E’ quindi inconferente, ai fini del giudicare, la prova testimoniale dedotta dal ricorrente.
3.5. Alla luce di tali rilievi, il motivo in esame va respinto.
4. E’ infondato anche il terzo motivo, che giova esaminare prima del secondo per mere esigenze discorsive.
4.1. La borsa di studio INPS è stata messa a concorso assieme alle altre cinque, finanziate in parte dall’Ateneo e in parte dalla Compagnia San [#OMISSIS#]. Sulla scorta di quanto previsto nel bando di concorso pubblicato dall’Ente previdenziale (doc. 4 ricorrente), l’erogazione della borsa di studio INPS non era legata al progetto di ricerca prescelto dal candidato per l’espletamento della prova orale, ma solo ed esclusivamente al possesso dei requisiti soggettivi previsti dallo stesso bando (essere figli o orfani di dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti all’INPS o di pensionati INPS) e alla collocazione in graduatoria conseguita dal candidato, nel senso che la borsa sarebbe stata assegnata seguendo l’ordine di graduatoria predisposto dall’Ateneo e individuando come avente diritto il primo candidato idoneo “utente INPS” non beneficiario di una delle altre cinque borse di studio messe a concorso.
4.2. E’ vero che la borsa di studio sarebbe stata erogata dall’INPS per lo svolgimento di un progetto di ricerca, definito dallo stesso Istituto, dal titolo “Il management pubblico nella fornitura dei servizi sanitari”, ma nè il bando di concorso pubblicato dall’Ateneo né il bando di concorso INPS imponevano che i candidati interessati alla predetta erogazione svolgessero la propria prova orale su tale progetto.
4.3. Il ricorrente, pertanto, pur avendo prescelto per la propria prova orale un progetto di ricerca diverso da quello finanziato dall’INPS, avrebbe potuto ugualmente aggiudicarsi la borsa di studio se, oltre ad essere in possesso – come afferma di essere – dei requisiti soggettivi per ambire a tale erogazione, avesse superato la prova orale e si fosse collocato in graduatoria in posizione utile per conseguirla.
4.4. In tale contesto, il ricorrente non è stato pregiudicato dalla decisione dell’amministrazione di consentire a ciascun candidato di indicare un solo progetto di ricerca su cui svolgere la prova orale, sia perché, indipendentemente dal progetto prescelto per la prova orale, il ricorrente restava in corsa per ambire alla borsa INPS, sia perché la facoltà attribuita a ciascun concorrente di indicare un solo progetto anziché due (come previsto dall’art. 7 del bando) ha costituito evidentemente un’agevolazione per i candidati, che in tal modo hanno potuto preparasi su un solo argomento.
4.5. Del resto, che la prova orale avrebbe avuto ad oggetto la discussione “del progetto di ricerca prescelto dall’esaminando”, l’amministrazione l’aveva chiarito già con le “informazioni aggiuntive al bando” pubblicate il 29 giugno 2012, che il ricorrente non ha impugnato.
4.6. Il terzo motivo va quindi respinto.
5. E’ invece fondato il secondo motivo.
5.1. Dagli atti della procedura concorsuale si evince che la prova orale si è svolta senza alcuna preventiva predeterminazione, da parte della commissione, di criteri di valutazione, e senza alcuna verbalizzazione (anche solo sintetica) delle domande poste ai candidati e del giudizio conclusivo della commissione.
5.2. Tale circostanza – che è pacificamente ammessa dalla stessa difesa erariale – rende impossibile verificare sulla base di quali elementi e di quali valutazioni la commissione sia pervenuta ad attribuire al ricorrente il punteggio di 35/60, insufficiente a garantirgli l’inserimento in graduatoria, e quindi equivalente, in sostanza, ad un giudizio di “non idoneità”.
5.3. La giurisprudenza richiamata nei propri scritti dalle difese dell’amministrazione e dei controinteressati circa l’adeguatezza motivazionale del punteggio numerico nella procedure concorsuali, non è conferente al caso di specie: in primo luogo perché essa è stata elaborata con riferimento a procedure concorsuali in cui l’elevatissimo numero di partecipanti giustificava modalità estremamente sintetiche di verbalizzazione delle valutazioni dei candidati, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, laddove nel caso in esame il numero estremamente esiguo dei candidati, di poco superiore alla diecina, avrebbe certamente consentito alla commissione di verbalizzare, sia pure in forma sintetica, lo svolgimento della prova orale e il giudizio conclusivo della commissione sui singoli candidati; in secondo luogo perché la stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa dell’amministrazione, pur ritenendo sufficiente la motivazione in forma meramente numerica, presuppone, in ogni caso, che “a monte” della procedura siano stati predeterminati i criteri di valutazione, criteri che, invece, nel caso di specie, non risulta siano stati predisposti dalla commissione (da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. I 28 ottobre 2013 n. 1470; T.A.R. Piemonte, sez. I 12 luglio 2013 n. 888).
5.4. In tale contesto, il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione nei confronti del ricorrente appare del tutto privo di motivazione, e come tale in definitiva arbitrario (tanto più perché riferito ad un candidato che pure aveva superato la prova scritta con un punteggio rilevante, collocandosi al quarto posto), non consentendo a questo giudice di operare alcun sindacato sulla sua congruità e sulla sua ragionevolezza.
6. Il motivo in esame va quindi accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati ai fini della ripetizione della prova orale del (solo) ricorrente.
7. Al fine di garantire la serenità di giudizio dei commissari ed il corretto svolgimento della prova, la ripetizione del colloquio orale del ricorrente dovrà avvenire previa nomina di una diversa commissione esaminatrice.
7.1. A tal fine, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza (o dalla sua notifica se anteriore), il Rettore dell’Università degli Studi di Torino provvederà a nominare una nuova commissione esaminatrice.
7.2. La nuova commissione convocherà il ricorrente per l’espletamento della prova orale per un giorno lavorativo ricompreso tra il 31° e il 45° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente.
7.3. La commissione sottoporrà il ricorrente ad un nuovo esame orale sullo stesso progetto di ricerca già prescelto dal medesimo, previa predeterminazione dei criteri di valutazione e con obbligo di verbalizzazione delle domande poste al candidato e del giudizio conclusivo della commissione.
7.4. All’esito della prova orale, sulla scorta del punteggio conseguito dal candidato, la commissione provvederà a redigere e pubblicare una nuova graduatoria definitiva, che sostituirà la precedente qui annullata.
8. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra tutte le parti costituite per la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
a) annulla gli atti impugnati;
b) dispone che l’Università degli Studi di Torino dia corso agli incombenti precisati in motivazione, nei termini assegnati;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Sabino [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
  DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)