TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 13 novembre 2018, n. 1237

Professore universitario-Questioni processuali

Data Documento: 2018-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., la tardività della notifica e del deposito del ricorso è questione rilevabile d’ufficio; la tardività del ricorso di primo grado è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello, atteso che il cit. art. 35 non pone limitazioni al rilievo d’ufficio in grado di appello, a differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15, rispettivamente per la questione di giurisdizione e per la questione di competenza.

Contenuto sentenza

N. 01237/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Neri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Botero n. 17; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale non costituiti in giudizio; 
Universita’ del Piemonte Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, 21; 
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Piemonte n. 873 del 17 giugno 2016 passata in giudicato il 13.10.2016, con cui è stata annullata la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 27.02.2008 e per l’effetto per la declaratoria di nullità della deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienza ed Innovazione Tecnologica nella seduta del 22.3.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ del Piemonte Orientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 19.6.2017, Neri [#OMISSIS#] agiva in giudizio nei confronti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, nonché contro e nei confronti del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 873 pronunciata dal TAR Piemonte, Sezione prima, il 25 maggio e depositata il 17 giugno 2016, passata in giudicato il 13.10.2016. In forza della predetta decisione era stata annullata la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 27.02.2008, approvata durante la seduta del giorno 27/2/2008.
Per l’effetto, il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità della deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienza ed Innovazione Tecnologica nella seduta del 22.3.2017 e successivamente comunicata, con cui era stato deliberato di rispondere negativamente alla richiesta del prof. Neri di essere chiamato nel ruolo di Professore Associato del S.S.D. INF/01 presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; infine, chiedeva la declaratoria di nullità degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Si costituiva in giudizio l’Università del Piemonte Orientale contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1273/2017, pubblicata in data 29.11.2017, l’intestato TAR dichiarava la nullità, ex art. 21 septies, l. 241/90, della delibera n. 4 del 22.3.2017; dichiarava, altresì, l’obbligo del Consiglio di Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica di dare esecuzione alla sentenza n. 873/2016, nei termini sopra indicati, assegnando, per l’adempimento, il termine di trenta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia; inoltre, per il caso di ulteriore inottemperanza, nominava Commissario ad acta il Prefetto di Torino, (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario dello stesso Ufficio), che avrebbe dovuto provvedere, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione; infine, rinviava per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018.
Successivamente, il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica adottava, in data 21/12/2017, la determina n. 873, con la quale veniva nuovamente respinta l’istanza presentata dal ricorrente in data 25/5/2005, seppur con motivazioni differenti.
Con memoria depositata in data 31.1.2018, il ricorrente sosteneva che anche la deliberazione n. 14 del 21.12.2017 fosse nulla in quanto era stata nuovamente adottata in elusione del giudicato della sentenza 873/2016, poiché la valutazione dell’istanza 25.5.2007, pur apparendo essere stata esaminata “ora per allora”, in realtà era avvenuta richiamando erronei presupposti; insisteva, quindi, affinchè, previa dichiarazione di nullità della delibera n. 87314/2017, venisse ordinato al Commissario ad acta già nominato, di provvedere a dare corretta e piena esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze nn. 873/2016 e 1273/2017. In subordine, previa conversione del [#OMISSIS#], ai sensi dell’art. 32, comma II, cpa, deduceva l’illegittimità della deliberazione n.14 adottata nella seduta del 21.12.2017, chiedendone l’annullamento.
Con sentenza n. 522/2018, depositata in data 7.5.2018, l’intestato TAR respingeva l’azione di ottemperanza, disponendo la prosecuzione del giudizio, previa conversione del [#OMISSIS#], fissando a tal fine l’udienza pubblica del 24 ottobre 2018.
In particolare, il Collegio riteneva il nuovo provvedimento non elusivo del giudicato, poiché l’Amministrazione aveva disposto una nuova autonoma fase di verifica, provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato.
Per contro, il TAR rilevava che, solo con memoria del 31.1.2018, non notificata, il ricorrente aveva articolato censure avverso la delibera n. 14/2017, chiedendo in subordine, previa conversione del [#OMISSIS#] ai sensi dell’art.32 comma II del Cpa, l’annullamento della stessa per eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta per disparità di trattamento.
Quindi, il Collegio osservava che era necessario disporre la conversione del [#OMISSIS#], demandando alla diversa fase di giudizio ordinario la valutazione in ordine alla non riconducibilità dell’impugnazione all’ambito dell’ottemperanza, con la conseguenza che ogni valutazione concernente la questione della eventuale inammissibilità delle censure esposte mediante memoria non notificata, era demandata ad una nuova fase di giudizio ordinario, cui veniva fatto rinvio con fissazione dell’udienza del. 24.10.2018.
Le parti depositavano, quindi, ulteriori memorie difensive.
All’udienza del 24.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ordine all’ammissibilità dei motivi di impugnazione di cui alla memoria difensiva datata 31.1.2018, con la quale parte ricorrente ha dedotto nuove specifiche censure relative alla delibera n. 14/2017, non per violazione o elusione del giudicato, ma per l’illegittimità della delibera medesima, occorre sottolineare che parte ricorrente avrebbe dovuto procedere in conformità alla disciplina relativa alla proposizione dei “motivi aggiunti” ex art. 43 cpa.
In particolare, ai sensi di tale ultima norma, <<1. ..ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini. 2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile>>.
E’ necessario, quindi, effettuare la notifica dell’atto contenente i motivi aggiunti entro il termine perentorio previsto dall’art. 41 cpa.
Sul punto, va richiamato l’insegnamento del Consiglio di Stato, che, seppur dettato con riferimento al ricorso, è applicabile alla fattispecie che ci occupa, altresì, in considerazione del rinvio operato dall’art. 43 cpa citato, anche per i motivi aggiunti, < Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/11/2018