TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 17 giugno 2016, n. 873

Chiamata ricercatore come professore associato-Illegittimo arresto procedimentale

Data Documento: 2016-06-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Integra un’ipotesi di illegittimo arresto procedimentale, contrario al generale obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un espresso provvedimento, la condotta del Consiglio di facoltà che, incaricato dal regolamento di facoltà di provvedere alla chiamata dei docenti, non si pronunci in segno positivo o negativo a fronte della domanda di chiamata come professore associato presentata da un ricercatore ma che, invece, pur addivenendo ad una deliberazione formalmente valida, abbia mantenuto un atteggiamento interlocutorio (nel caso di specie, in presenza di elementi ostativi alla chiamata emersi nella seduta del Consiglio, l’organo non ha preso posizione alcuna sulla domanda, posto che tutti i componenti del consesso hanno deciso di abbandonare i lavori ovvero di astenersi).

Contenuto sentenza

N. 00873/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2008, proposto da: 
[#OMISSIS#] NERI, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Cotto, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, Via Botero, 17; 
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, SEDE DI VERCELLI; 
per l’annullamento
– della deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 27.02.2008, avente ad oggetto l’esame della richiesta del ricorrente ad essere chiamato dalla facoltà quale professore di seconda fascia nel settore disciplinare INF/01;
– degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. [#OMISSIS#] Neri, ricercatore universitario nel settore disciplinare INF/01 (Informatica) in servizio presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, aveva avanzato istanza, nei confronti della medesima Facoltà, per essere chiamato a ricoprire un posto di professore di seconda fascia per tale settore disciplinare. Ciò, in considerazione del fatto che, con decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano, del 4 giugno 2006, egli aveva conseguito l’idoneità come professore associato.
Il Consiglio di Facoltà, riunitosi in data 27 febbraio 2008 proprio per deliberare in ordine a questa richiesta, ha avuto il seguente esito: “favorevoli: 0 – contrari: 0 – astenuti: tutti i presenti”. Nel verbale sono peraltro riportate le affermazioni di alcuni membri del Consiglio, ed in particolare le seguenti: “la Facoltà deve prima decidere se intende creare un posto di II fascia e successivamente come intende coprirlo”; “suggerisce di formulare una mozione che senza entrare nel merito scientifico si limiti ad affermare che in questo momento la Facoltà non ha né la possibilità né la volontà di creare un posto di II fascia nel settore INF/01”; “si tratta di una proposta che non rispetta le procedure usuali”.
Con il ricorso in epigrafe il dott. Neri ha impugnato dinnanzi a questo TAR detto verbale del Consiglio di Facoltà sollevando, in diritto, i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 8, comma 2, lett. h, del Regolamento di Facoltà, approvato con decreto rettorale n. 226 del 2 luglio 2003; violazione dei principi generali in tema di deliberazione degli organi collegiali;
– violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza della motivazione;
– violazione degli art. 10-bis e 21-octies della legge n. 241 del 1990.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti e chiedendo, con memoria di mero stile, il rigetto del gravame.
In vista della pubblica udienza di discussione, entrambe le parti hanno svolto difese, anche nella forma delle repliche.
Alla pubblica udienza del 25 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
Dispone l’invocato art. 8, comma 2, lett. h, del Regolamento di Facoltà (doc. n. 2 del ricorrente) che spetta alla competenza del Consiglio di Facoltà “provvede [re] alla chiamata dei docenti e dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato”. Non vi è dubbio, pertanto, che, a fronte di una precisa richiesta di chiamata come professore associato, peraltro proveniente da un ricercatore già in servizio presso la stessa Facoltà, il Consiglio avrebbe dovuto pronunciarsi in senso positivo ovvero in senso negativo, accogliendo o respingendo la domanda, nel rispetto delle proprie competenze e dell’ordinamento accademico. Ed invece, mediante il verbale oggetto di impugnazione, il Consiglio di Facoltà – pur addivenendo ad una deliberazione formalmente valida, anche alla luce dei principi generali operanti in materia di deliberazioni degli organi collegiali, ad es. con riguardo al numero legale – ha mantenuto un atteggiamento interlocutorio: per un verso, come si evince dagli interventi riportati succintamente nel verbale, sono emerse ragioni ostative alla chiamata del ricercatore, senza alcuna presa di posizione positiva sulla sua domanda; per altro verso e contraddittoriamente, tuttavia, senza alcuna spiegazione apparente, quelle ragioni ostative non sono state tramutate in un dispositivo di rigetto, posto che tutti i componenti del consesso hanno deciso di abbandonare i lavori ovvero di astenersi. In tal modo, sono state frustrate le legittime attese del ricorrente, in quanto così comportandosi l’amministrazione ha sostanzialmente frapposto alla legittima domanda del privato un ingiustificato arresto del procedimento decisorio, nel senso di bloccare a tempo indeterminato l’adozione del provvedimento finale e di sottrarsi, in tal modo, al generale obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un espresso provvedimento, come prescritto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, pertanto, proprio perché l’organo collegiale competente si è comunque validamente riunito per l’esame dell’affare, con prese di posizione di qualcuno dei propri membri, ma non ha poi adottato alcun dispositivo che soddisfacesse l’esercizio del proprio potere funzionale, si è pienamente configurata una situazione di illegittimo arresto procedimentale, che – in base alla giurisprudenza – si verifica ove ci si trovi dinanzi a fattispecie sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell’istante o comunque di uno sviluppo diverso, rendendo incerto il soddisfacimento dell’interesse (cfr. da ultimo, tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, sent. n. 12876 del 2015; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 758 del 2015; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5893 del 2014).
4. Con assorbimento delle ulteriori censure, pertanto, il ricorso deve essere accolto, nei sensi appena delineati, con la conseguenza che l’amministrazione intimata dovrà nuovamente procedere in ordine alla richiesta di chiamata come professore associato che le era stata rivolta dal ricorrente, con pronuncia espressa e definitiva da adottarsi entro i tempi di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidarsi nella misura di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il verbale del 27 febbraio 2008 del Consiglio di Facoltà dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Masaracchia, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)