TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 1130

Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2018-10-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessata materia del contendere, dal momento che l’università , in seguito all’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, ha provveduto ad annullare d’ufficio gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.

Contenuto sentenza

N. 01130/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Barosio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris, 120; 
contro
Università degli Studi del Piemonte Orientale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del Rettore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, 21; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Puddu, [#OMISSIS#] Galassi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore Patti, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cicoira e [#OMISSIS#] Nodari, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale del 26 settembre 2017, con cui il Consiglio (in seduta ristretta ai professori di prima fascia) ha approvato l’attivazione di una procedura concorsuale per la chiamata di un professore ordinario nel Settore concorsuale 06/D1, Settore scientifico- disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, ai sensi dell’art. 18 co. 4, l. n. 240/2010;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte Orientale del 29 settembre 2017 con cui:
a) è stato attribuito al Dipartimento di Medicina Traslazionale il “punto organico” assegnato all’Università del Piemonte Orientale dal M.I.U.R. nell’ambito del “Piano straordinario 2016 per lachiamata di professori di prima fascia”, di cui al Decreto Interministeriale n. 242 dell’8 aprile 2016, ai fini della chiamata di un professore ordinario nel Settore concorsuale 06/D1, Settore scientifico- disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”;
b) è stata approvata l’attivazione della procedura concorsuale di cui sopra, “riservata, ai sensi …dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo, a coloro che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio … nell’università stessa”;
– del Decreto rettorale del 5 ottobre 2017, n. prot. 16141 – n. rep. 1110/2017, avente ad oggetto il bando di concorso per la chiamata di un professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare (Settore concorsuale 06/D1, Settore scientifico- disciplinare MED/11) nel Dipartimento di Medicina Traslazionale, riservato ai docenti esterni all’Università del Piemonte Orientale, pubblicato il 31 ottobre 2017;
– della nota del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale del 31 ottobre 2017, n. prot. 17912, indirizzata al prof. De [#OMISSIS#], avente ad oggetto la risposta alla richiesta di chiarimenti in merito allo svolgimento della seduta del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 26 settembre 2017 ed all’attivazione da parte dell’Ateneo di una procedura concorsuale “riservata agli esterni”;
– per quanto possa occorrere, della convocazione “straordinaria” e dell’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale (seduta ristretta ai professori di prima fascia) del 13 ottobre 2017, datati 11 ottobre 2017, e del verbale della medesima seduta, laddove il Consiglio di Dipartimento dichiara di “confermare integralmente” la delibera del 26 settembre 2017, di approvazione dell’attivazione di un concorso riservato agli esterni all’Università del Piemonte Orientale nel Settore scientifico- disciplinare MED/11 – “Malattie dell’apparato cardiovascolare”;
– sempre per quanto possa occorrere, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte Orientale del 10 novembre 2017, avente ad oggetto l’approvazione della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 13 ottobre 2017;
– del Regolamento del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, approvato con Decreto rettorale del 4.3.2013, n. prot. 3558 – n. rep. 176/2013; e – in particolare – dell’art. 10 comma 4 di tale Regolamento, riguardante la possibilità per il Consiglio di Dipartimento di discutere e deliberare “su argomenti non all’ordine del giorno” della seduta del Consiglio stesso “in presenza e con il consenso di tutti i presenti alla riunione”;
– degli eventuali ulteriori atti della predetta procedura concorsuale per la chiamata di un professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare (Settore concorsuale 06/D1, Settore scientifico- disciplinare MED/11) nel Dipartimento di Medicina Traslazionale, di cui sopra al n. 3 (atti ad oggi non noti);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 gennaio 2018 :
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte Orientale del 10 novembre 2017 (doc. 25, punto 8.4), con cui:
a) è stata approvata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 13 ottobre 2017 (già impugnata con il ricorso introduttivo: doc. 12), avente ad oggetto la “conferma” della deliberazione del medesimo Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2017 (pure già impugnata con il ricorso: doc. 5), di approvazione della proposta di attivazione di un concorso per professore ordinario riservato agli esterni all’Università del Piemonte Orientale nel Settore concorsuale 06/D1, Settore scientifico- disciplinare MED/11 – “Malattie dell’apparatocardiovascolare”;
b) è stata “confermata” ed “integrata nella motivazione” la delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2017 (pure già impugnata con il ricorso introduttivo: doc. 6, punto 9.13), avente ad oggetto l’approvazione della proposta di attivazione del concorso predetto e l’attribuzione al Dipartimento di Medicina Traslazionale di n. 1 “punto organico” (derivante dal “Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia”, di cui al Decreto Interministeriale n. 242 del giorno 8.4.2016) ai fini della chiamata del vincitore di tale concorso;
c) è stata “confermata” – di conseguenza – l’attivazione della procedura concorsuale “ad un posto diprofessore di I fascia, da svolgersi mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30.10.2010, n. 240, riservata, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30.10.2010, n. 240, e ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, a coloro che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio … nell’università stessa”, per il Settore concorsuale 06/D1, Settore scientifico- disciplinare MED/11 – “Malattie dell’apparatocardiovascolare”, procedura concorsuale già bandita dall’Università del Piemonte Orientale con il Decreto rettorale del 5 ottobre 2017 (pure già impugnato con il ricorso: doc. 7);
– degli ulteriori atti della predetta procedura concorsuale per la chiamata di un professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare (Settore concorsuale 06/D1, Settore scientifico- disciplinare MED/11) nel Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, adottati dopo il ricorso introduttivo (ivi compresi quelli ad oggi non noti) e, in particolare, dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, di cui al Decreto rettorale del 12.12.2017, n. prot. 21305 – n. rep. 1475/2017 (doc. 30);
Con le spese di giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Università’ degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” e i relativi allegati;
Viste le plurime memorie e i documenti depositati da entrambe le parti;
Vista la memoria del 7 settembre 2018, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed ha richiesto la condanna alle spese dell’amministrazione resistente;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in assenza dei difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha comunicato, con memoria depositata il 7 settembre 2018, che l’Università del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, in seguito all’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato (ordinanza della Sezione sesta dell’11 maggio 2018 n. 2099), ha provveduto ad annullare d’ufficio gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.
Ritiene il Collegio che la pretesa del ricorrente a non essere escluso dalla partecipazione al concorso per professore di prima fascia nell’insegnamento della disciplina “Malattie dell’apparatocardiovascolare” risulti, pertanto, pienamente soddisfatta dal predetto esercizio del potere di autotutela, per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All’esito del giudizio di soccombenza virtuale, quale denotata dal riconoscimento dell’illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione, e tenuto conto della quantità e della qualità dell’attività difensiva svolta nell’interesse del ricorrente, il Collegio dispone la condanna dell’amministrazione resistente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Università del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” al pagamento in favore del ricorrente delle spese della fase del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 17/10/2018