TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 96

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Interpretazione art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Professore a contratto presso ateneo che bandisce procedura-Esclusione dalla selezione

Data Documento: 2018-01-18
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sancisce che l’attività di insegnamento prestata per una università in qualità di professore a contratto è ostativa alla partecipazione alle selezioni indette ai sensi della disposizione medesima.

L’ art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non fa alcuna distinzione, nell’ambito dei rapporti di servizio che precludono la partecipazione ai concorsi indetti ai sensi di tale previsione, in base alla durata di tali rapporti, che rimangono ugualmente preclusivi sia che abbiano avuto una estensione temporale limitata ad una sola settimana, sia che si siano protratti per l’intero triennio anteriore alla pubblicazione del bando, o anche più. Del resto,  la norma intende favorire l’assunzione in qualità di professori di ruolo di persone che si sono formati in ambiente completamente esterno. Il fatto che gli incarichi a contratto possano rispondere all’esigenza di consentire ad un professore di verificare se un certo ambiente universitario gli sia confacente, oppure alla stessa Istituzione universitaria di verificare le capacità del professore ed il gradimento che riscuote presso gli studenti, non può portare ad interpretare l’art. 18 comma 4 citato nel senso che gli incarichi a contratto non sono preclusivi, anche perché proprio lo svolgimento dell’incarico a contratto può indurre l’aspirante professore di ruolo a perdere quei tratti di originalità che gli provengono dalla diversa formazione; è poi evidente il rischio che il concorrente che sia già conosciuto nell’ambiente universitario per aver svolto un incarico a contratto, potrebbe non essere valutato con imparzialità qualora il rapporto pregresso possa averlo reso inviso o, al contrario, particolarmente apprezzato. I professori a contratto possono comunque sempre partecipare alle procedure concorsuali “ordinarie”, di guisa che essi non ricevono alcun particolare pregiudizio dalla indicata interpretazione dell’art. 18 succitato.

Contenuto sentenza

N. 00096/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Preti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Finocchiaro in Torino, corso Re Umberto, 65; 
contro
Universita’ degli Studi di Torino, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21; 
nei confronti di
Amianto [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
1) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino n. 2802 del 9 agosto 2016, pubblicato nell’albo dell’Ateneo il 9 agosto 2016, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata – settore concorsuale 06/D5 (psichiatria) – settore scientifico disciplinare MED/25 (psichiatria) – Dipartimento di Neuroscienze “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini” e con il quale è stato individuato quale candidato qualificato a ricoprire il ruolo il controinteressato [#OMISSIS#] Amianto;
2) del verbale del giorno 20 luglio 2016, pubblicato nell’albo on line dell’Ateneo il 9 agosto 2016;
3) dei verbali n. 1 e 2, rispettivamente del giorno 11 luglio e 20 luglio 2016 e pubblicati il 9 agosto 2016;
4) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Torino;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] Amianto; 
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato il dott. [#OMISSIS#] Preti, premettendo di essere medico psichiatra e docente a contratto di psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari, ha riferito di aver partecipato alla selezione indetta dalla Università di Torino per la selezione, ai sensi dell’art. 4 L. 240/2010, per la selezione di 4 professori di seconda fascia nel settore disciplinare MED/25, da coprire mediante chiamata ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010, e cioè mediante chiamata di “esterni”.
1.1. Il ricorrente, in particolare, ha partecipato alla selezione per l’unico posto riservato al settore 06/D5 MED/25 Psichiatria, per il quale ha postulato anche il dott. [#OMISSIS#] Amianto, che è risultato vincitore con punto 110,50 contro punti 25,625 assegnati al dott. Preti.
2. Con Decreto Rettorale del 9 agosto 2016 la graduatoria è stata approvata ed il dott. Amianto è stato chiamato dalla Università quale professore di seconda fascia.
3. Contro tale atto nonché contro tutti gli atti del concorso il ricorrente ha proposto impugnazione deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010, del regolamento della Università per la disciplina delle chiamate dei professori e ricercatori di cui al D.R. 6127/2014, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica: il bando vietava la partecipazione a coloro che nel triennio precedente alla pubblicazione del bando avessero prestato servizio per l’Università, il controinteressato nel proprio curriculum ha dichiarato di lavorare come docente a contratto per l’università quantomeno a far tempo dall’anno accademico 2011/2012, le docenze a contratto costituiscono forme di collaborazione che escludono dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive indette ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010;
II) violazione dell’art. 51 c.p.c. ed eccesso di potere: uno dei commissari non si è astenuto, pur essendo documentato che delle 20 pubblicazioni riferibili al dott. Amianto, tutte sono state scritte in collaborazione con tale commissario, al quale il ricorrente è anche legato da rapporto di natura professionale, in quanto entrambi operano presso la stessa struttura sanitaria.
III) violazione di legge e difetto di motivazione sui giudizi formulati nei confronti dei candidati, violazione dell’art. 7 del bando, eccesso di potere, avendo la commissione espresso il giudizio solo tramite valori numerici, risultando comunque inspiegabile la ragione per cui al ricorrente non è stato attribuito neppure un punto per attività di insegnamento, che il dott. Preti ha svolto per 10 anni in un settore pertinente.
4. Con atto passato a notifica il 31 ottobre 2016 e depositato il 17 novembre 2016 il dott. Amianto ha spiegato ricorso incidentale per far valere:
I) la illegittimità del bando per contraddittorietà nella parte in cui non prevede la automatica esclusione per i partecipanti privi dei titoli richiesti nell’Allegato 1, e cioè la Laurea in Medicina e Chirurgia, la Specializzazione in Psichiatria ed il Dottorato in Neuroscienze -: il dott. Preti non sarebbe titolare del Dottorato;
II) la illegittimità dei verbali della commissione, che non ha applicato il bando correttamente, laddove questo richiedeva per ognuno dei parametri oggetto di valutazione un giudizio “positivo”: il dott. Preti ha riportato 0 punti in almeno due parametri, e perciò avrebbe dovuto essere dichiarato non idoneo o escluso.
5. Tanto l’Università che il controinteressato hanno poi resistito al ricorso principale rilevando: che le docenze a contratto non sarebbero preclusive della partecipazione alle selezioni indette ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010; che le collaborazioni tra candidato e membro di commissione, se frutto di attività professionale e chiaramente individuabili, non possono valere a creare incompatibilità: nel caso di specie il dott. Amianto ha debitamente dichiarato tutte le pubblicazioni frutto di collaborazione professionale con il commissario; che non si ravvisa difetto di motivazione nei giudizi e che, comunque, il punteggio pari a 0 conseguito dal dott. Preti per l’attività didattica e clinico-assistenziale è dovuto alla circostanza che le attività dallo stesso indicate non erano state esplicate nel settore di pertinenza.
6. Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2016 le parti hanno rinunciato alla discussione della domanda cautelare.
7. Con atto depositato il 6 marzo 2017, debitamente notificato, il ricorrente ha spiegato motivi aggiunti per impugnare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2016, che ha approvato la chiamata del dott. Amianto con decorrenza dal 1° ottobre 2016, ed il D.P.R. del 29 settembre 2916, che ha nominato il controinteressato Professore Universitario di seconda fascia con la qualifica di professore associato per il S.S.D. MED/25, facendone valere l’illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso principale.
8. I ricorsi sono stati infine chiamati per la discussione del merito alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017, allorché, previo scambio di ulteriori memorie, sono stati trattenuti a decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo di ricorso incidentale, il quale se fondato avrebbe efficacia paralizzante del ricorso principale, comportando l’esclusione del ricorrente dal concorso non avendo lo stesso conseguito un dottorato di ricerca in neuroscienze.
9.1. La doglianza, tuttavia, non è fondata: il dottorato in Neuroscienze è menzionato solo nell’Allegato 1 al bando sotto la voce “standards qualitativi richiesti a livello internazionale”. L’Allegato 1, ai sensi dell’art. 1 del bando, ha chiaramente la funzione di descrivere le funzioni che il vincitore è chiamato a svolgere, ed il richiamo al dottorato in Neuroscienze, effettuato nello spazio relativo a “Standards qualitativi riconosciuti a livello internazionale, eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e abilità clinica assistenziale, ove richiesto” sta evidentemente ad indicare che il livello di insegnamento richiesto deve essere quello atteso nell’ambito di un dottorato in Neuroscienze. In ogni caso detto titolo non era indicato quale requisito di partecipazione, al qual fine era invece necessaria e sufficiente la abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, che il ricorrente ha prodotto.
10. Respinto il primo motivo di ricorso incidentale, il Collegio passa ad esaminare il ricorso principale, stante che le ulteriori doglianze articolate nel ricorso incidentale attengono alla legittimità della valutazione compiuta dalla Commissione e non risultano preclusive della partecipazione del ricorrente al concorso.
11. Ebbene, il ricorso principale va accolto per la assorbente fondatezza del primo dei motivi di ricorso, con cui si lamenta che il dott. Amianto avrebbe dovuto essere escluso per aver prestato servizio per l’Università nel triennio precedente in qualità di professore a contratto: con sentenze n. 372/2016 questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il comma 4 dell’art. 18 L. 240/2016 consente alle università di riservare una parte del budget disponibile per la chiamata di professori di prima e seconda fascia a copertura di procedure concorsuali riservate alla partecipazione di soggetti esterni alla università e ciò allo scopo di acquisire competenze professionali formatesi in un diverso contesto culturale e, perciò, maggiormente idonee a garantire quel fermento e quel ricambio di idee che dovrebbe caratterizzare un ambiente accademico. Per tale ragione con il ricordato pronunciamento la Sezione si è già pronunciata interpretando l’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 nel senso che l’attività di insegnamento prestata per una università in qualità di professore a contratto è ostativa alla partecipazione alle selezioni indette ai sensi della disposizione medesima.
11.1. Tale pronunciamento è stato confermato, in sede d’appello, dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. VI n. 3626/2016, ed inoltre dalla successiva sentenza della Sezione n. 698/2017.
11.2. L’art. 18 comma 4 della L. 240/2010, inoltre, non fa alcuna distinzione, nell’ambito dei rapporti di servizio che precludono la partecipazione ai concorsi indetti ai sensi di tale previsione, in base alla durata di tali rapporti, che rimangono ugualmente preclusivi sia che abbiano avuto una estensione temporale limitata ad una sola settimana, sia che si siano protratti per l’intero triennio anteriore alla pubblicazione del bando, o anche più. Del resto, come si è detto, la norma intende favorire l’assunzione in qualità di professori di ruolo di persone che si sono formati in ambiente completamente esterno. Il fatto che gli incarichi a contratto possano rispondere all’esigenza di consentire ad un professore di verificare se un certo ambiente universitario gli sia confacente, oppure alla stessa Istituzione universitaria di verificare le capacità del professore ed il gradimento che riscuote presso gli studenti, non può portare ad interpretare l’art. 18 comma 4 citato nel senso che gli incarichi a contratto non sono preclusivi, anche perché proprio lo svolgimento dell’incarico a contratto può indurre l’aspirante professore di ruolo a perdere quei tratti di originalità che gli provengono dalla diversa formazione; è poi evidente il rischio che il concorrente che sia già conosciuto nell’ambiente universitario per aver svolto un incarico a contratto, potrebbe non essere valutato con imparzialità qualora il rapporto pregresso possa averlo reso inviso o, al contrario, particolarmente apprezzato. I professori a contratto possono comunque sempre partecipare alle procedure concorsuali “ordinarie”, di guisa che essi non ricevono alcun particolare pregiudizio dalla indicata interpretazione dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010.
12. Il ricorso principale merita dunque di essere accolto per la indicata assorbente ragione, pacifico essendo che il prof. Amianto non avrebbe potuto essere ammesso al concorso in ragione degli incarichi di professore a contratto che aveva già eseguito per conto della Università degli Studi di Torino.
13. In accoglimento del ricorso principale va conseguentemente annullato il Decreto del Rettore della università degli Studi di Torino n. 2802 del 9 agosto 2016, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 comma 4 L. 240/2010 per la assunzione di 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D5, S.S.D. MED/25, Dipartimento di Neuroscienze, e con il quale il dott. Amianto è stato individuato come vincitore, nonché tutti gli atti presupposti a tale Decreto: l’annullamento è limitato agli atti di gara riguardanti il prof. Amianto, che non avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare al concorso. 
14. In accoglimento del ricorso per motivi aggiunti devono inoltre essere annullati, per illegittimità derivata, la deliberazione del C.d.A del 28 settembre 2016, con il quale è stata stabilita la chiamata del prof. Amianto a decorrere dal 1° ottobre 2016, nonché il Decreto del Rettore n. 3192 del 29 settembre 2016, con il quale il prof. Amianto è stato nominato Professore Universitario di seconda fascia con la qualifica di associato per il S.S.D. MED/25.
15. Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del fatto che al momento in cui la procedura concorsuale veniva indetta la giurisprudenza relativa alla interpretazione dell’art. 18 comma 4 L. 240/2010 non era ancora consolidata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– annulla il Decreto del Rettore della università degli Studi di Torino n. 2802 del 9 agosto 2016 e gli atti ad esso presupposti, e segnatamente il verbale della Commissione giudicatrice del 20 luglio 2016, recante la graduatoria dei concorrenti, nei limiti dell’interesse, e cioè nella sola parte in cui approva gli atti di gara riguardanti il prof. Amianto;
– annulla, per illegittimità derivata, la deliberazione del C.d.A del 28 settembre 2016, con il quale è stata stabilita la chiamata del prof. Amianto a decorrere dal 1° ottobre 2016, nonché il Decreto del Rettore n. 3192 del 29 settembre 2016, con il quale il prof. Amianto è stato nominato Professore Universitario di seconda fascia con la qualifica di associato per il S.S.D. MED/25.
– Visto l’art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a. dispone che l’Università degli Studi di Torino, in ottemperanza alla presente decisione, entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione concluda gli atti della procedura previa riformulazione della graduatoria depennando il nominativo del prof. Amianto. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Sabino [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 18/01/2018