TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 18 marzo 2016, n. 373

Equivalenza diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale e diploma universitario-Riconoscimento CFU

Data Documento: 2016-03-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Il “diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale” non può considerarsi automaticamente equivalente al diploma universitario di laurea in fisioterapia, poiché in base al quadro normativo, rappresentato dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dall’art. 9 l. 19 novembre 1990, n. 341, dalla l. 26 febbraio 1999, n. 42 e dal D.M. 14 settembre 1994, n. 741, soltanto per i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente alla riforma attuativa del richiamato art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 è stata riconosciuta l’equipollenza tra il titolo di massofisioterapista ed il diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 14 settembre 1994, n. 741, ancorché tale equipollenza operi espressamente “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.

La non equivalenza del diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale al diploma universitario di laurea in fisioterapia non equivale ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, considerata la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.

Totale equipollenza tra il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale e il diploma universitario di laurea in fisioterapia non si ravvisa e non ha carattere di automatismo, poiché detto titolo di studio deve essere specificamente valutato dall’Università ai fini dell’ammissione ai corsi e dell’attribuzione di crediti formativi per il conseguimento della laurea di primo livello: è infatti l’Università che procede alla valutazione della verifica degli studi compiuti in base ai precedenti ordinamenti didattici ai fini dell’individuazione dei relativi crediti formativi. Pertanto l’Università ben potrebbe, nell’ambito delle valutazioni alla stessa spettanti, ritenere che, sebbene il diploma conseguito ai sensi della normativa previgente costituisca titolo ai fini dell’ammissione, tuttavia, lo stesso debba essere valutato, ai fini dell’individuazione dei crediti formativi, in modo non conforme al diploma universitario di fisioterapia.

Contenuto sentenza

N. 00373/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Morfino [#OMISSIS#], Visciglia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Capello, presso il cui studio hanno eletto domicilio, in Torino, Via [#OMISSIS#] Clemente, 19; 
contro
Universita’ degli Studi di Torino, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
per l’annullamento
dei provvedimenti emessi in data 19/11/2015 dall’Università degli Studi di Torino – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, protocolli n. 53894 relativo a [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 53895 relativo a Morfino [#OMISSIS#], n. 53891 relativo a Visciglia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], comunicati a mezzo posta elettronica certificata, nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso, ancorchè ignoti ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentite sul punto le parti, che non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
I) I ricorrenti, diplomati in Massofisioterapia presso l’Istituto E. Fermi di Perugia nel 2009, hanno presentato, in data 31.9.2015 domanda di iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, attraverso il sistema di riordino creditizio del titolo in possesso.
Con i provvedimenti in epigrafe l’Università ha respinto la domanda, sull’assunto dell’impossibilità di consentire l’accesso al Corso richiesto, senza il preventivo sostenimento del test di ammissione.
I ricorrenti, con ricorso notificato il 14.1.2016 e depositato in data 21.1.2016, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, articolando i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della L. n. 403/1971, L. 341/1990, D. lgs. 502/1992, L. 42/1999 e del D.M. 27/7/2000, del D.M. 22.10.2004 n. 270 e del d.p.c.m. 26.7.2011: in base all’attuale quadro normativo sussiste l’equipollenza tra il diploma di Massofisioterapista e il diploma di laurea in Fisioterapia.
2) Eccesso di potere e difetto di istruttoria: in quanto l’Università non ha valutato il percorso formativo seguito dai ricorrenti, ai fini del riconoscimento dei crediti, ma ha respinto le domande sulla base del parere negativo reso dall’associazione rappresentativa dei fisioterapisti;
3) Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento: l’interpretazione avversata pretende di riconoscere la piena equipollenza soltanto ai diplomi conseguiti ante 1997 e non anche a quelli successivi, nonostante la perfetta coincidenza del percorso formativo per entrambe le categorie di massiofisioterapisti.
Si costituiva in giudizio l’Università intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 c.p.a..
II) Il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, stante il pacifico orientamento formatosi sulla questione, che il Collegio ritiene di condividere.
2.1 Sulla questione centrale posta dalle ricorrenti circa la riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia è sufficiente richiamare i principi affermati nella recente decisione del Consiglio di Stato, (sez. VI, 05/03/2015 n.1105), così sintetizzabili.
In base al quadro normativo, rappresentato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dall’art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, dalla L. n. 42/99, dal D.M. 14 settembre 1994 n. 741 che ha istituito la figura professionale del fisioterapista, è stata riconosciuta l’equipollenza tra il titolo di Massofisioterapista, conseguito ai sensi della legge n. 403/1971 – ovverosia “in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” – ed il diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, ancorché tale equipollenza operi espressamente “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
La fase di individuazione di titoli di studio equipollenti ha la finalità di indicare quali, tra i diversi diplomi abilitanti all’esercizio di professione sanitaria riconducibile a quella del fisioterapista, possano essere considerati equipollenti, quanto a valore ed effetti, ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, anche del Servizio Sanitario Nazionale, sul presupposto pacifico che tali titoli non siano uguali nella forma al diploma di fisioterapista, ma abbiano intrinsecamente uguale valore in merito a ciò che gli stessi sono destinati ad attestare.
Del resto, con le norme in esame si è inteso perseguire proprio l’integrazione delle attività formative di iniziativa universitaria con quelle organizzate dalle Regioni attraverso le strutture pubbliche operanti nell’ambito delle loro competenze in funzione di razionalizzazione e concentrazione della stessa attività in ambito altamente specializzato, al fine di razionalizzare le risorse formative, da un lato, e di raggiungere una omogeneità di preparazione del personale sanitario tecnico, affidata sino a quel momento a differenti canali, privilegiando quello di ambito ospedaliero, od altro ambito equiparato attraverso il sistema dell’accreditamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 aprile 2005 , n. 2593).
E’ stato però precisato che la suddetta normativa non prevede l’equipollenza, “tout court”, dei diplomi di Massofisioterapista al diploma universitario di Fisioterapista, ma soltanto nei limiti in cui tali diplomi siano stati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.
La normativa richiamata ed, in particolare, il D.L. 12.11.2001 n. 402, riconosce ancora [#OMISSIS#] ai predetti titoli anche agli specifici fini dell’accesso ai corsi di laurea, anche se specialistica (mentre la laurea in Fisioterapia è una laurea base) .
2.2 Nel caso dei ricorrenti il diploma di massaggiatore massofisioterapista risulta essere stato rilasciato, come indicato nel diploma stesso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1406/1968, della legge n. 403/1971 e dei D.M. 7.9.1976 e 14.4.1997.
A fronte di tale contesto il diniego dell’istanza della ricorrente è stato motivato sul semplice generale rilievo di non poter attribuire alcun valore a Crediti Formativi non universitari.
Pertanto, stante l’espressa disciplina legislativa, volta all’equiparazione del diploma universitario con il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge n. 403/1971, non pare logica un’interpretazione della normativa vigente che escluda del tutto la [#OMISSIS#] di detti titoli ad ogni effetto relativo all’iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia.
Detta interpretazione della normativa vigente pone del tutto nel nulla, ai fini universitari, la [#OMISSIS#] di un titolo che invece ha espressamente pieno effetto ex lege ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
La mancata espressa previsione della [#OMISSIS#] del titolo ai fini del corso di laurea base (quale quella di Fisioterapia), stabilita per i corsi di laurea specialistica dalla legge n. 1/2002 e per i corsi di formazione post base dal più volte indicato art. 4 della legge n. 42/1999, non significa che a questi fini il diploma in questione sia del tutto irrilevante.
Detto titolo deve essere quindi certamente considerato e valutato ai fini di determinare il percorso formativo.
Differente è la questione, sollevata dalla difesa erariale, della impossibilità da parte dell’Università di riconoscere una automatica equipollenza, ai fini dei crediti formativi, tra il diploma universitario di fisioterapista e il diploma in questione conseguito ai sensi della normativa previgente.
Tale totale equipollenza non si ravvisa e non ha carattere di automatismo, poiché detto titolo di studio deve essere specificamente valutato dall’Università ai fini dell’ammissione ai corsi e dell’attribuzione di crediti formativi per il conseguimento della laurea di primo livello: è infatti l’Università che procede alla valutazione della verifica degli studi compiuti in base ai precedenti ordinamenti didattici ai fini dell’individuazione dei relativi crediti formativi.
Pertanto l’Università ben potrebbe, nell’ambito delle valutazioni alla stessa spettanti, ritenere che, sebbene il diploma conseguito ai sensi della normativa previgente costituisca titolo ai fini dell’ammissione, tuttavia, lo stesso debba essere valutato, ai fini dell’individuazione dei crediti formativi, in modo non conforme al diploma universitario di fisioterapia (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 243).
2.3 Risulta quindi illegittimo il provvedimento gravato, laddove sostiene che la normativa vigente non consentirebbe di estendere l’equipollenza oltre il 17.3.99, data di entrata in vigore della L. 42/99 che ha disciplinato le professioni sanitarie.
Tale tesi non tiene conto della vigente normativa in materia, nei termini che sono stati sopra indicati.
Le domande formulate da parte ricorrente dovevano quindi essere specificamente valutate dall’Amministrazione con riferimento al concreto titolo prodotto e non rigettate sulla base di una generica motivazione di estraneità dell’Università alla formazione del titolo per cui viene richiesto il credito formativo.
III) Per le suesposte ragioni che assorbono ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatta salva la facoltà dell’Università di valutare i diplomi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i decreti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Torino a liquidare a favore dei ricorrenti la somma di € 3.000,00 (tremila,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)