La commissione deve essere costituita dopo lo spirare del termine per la presentazione delle domande, al fine di evitare situazioni di incompatibilità tra commissari e partecipanti. **Dottorato di ricerca-Ammissione-Voto numerico** Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte e orali di qualsiasi tipo di selezione esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove.
(Nel caso di specie, la commissione ha indicato i criteri di valutazione e ad essi si è attenuta nell’esaminare i singoli candidati, esprimendo anche una valutazione sintetica conclusiva).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 26 maggio 2016, n. 749
Dottorato di ricerca-Ammissione-Commissione
N. 00749/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Mungo, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Gandino, [#OMISSIS#] Paire, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Gandino in Torino, corso Duca degli Abruzzi 4;
contro
Università degli Studi di Torino in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Agostino Miletto, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Carapelle, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Torino, Via San Pio V, 20;
[#OMISSIS#] Ottazzi, rappresentata e difesa dall’avv. Guido [#OMISSIS#] Fuscà, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, corso Re Umberto 23;
Amabili Giordana, Boragina [#OMISSIS#] e Morandini Tazio, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Moro, Franco Enoch, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Moro in Torino, Via Vela, 29;
per l’annullamento
– della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze archeologiche, storiche e storiche-artistiche (XXXI ciclo – AA 2015/2016), bandito dall’Università degli Studi di Torino con decreto rettorale n. 2073/2015 dell’8 giugno 2015;
– del verbale della Commissione giudicatrice – n. 1 in data 17 luglio 2015;
– della Tabella “esiti valutazioni titoli” dei candidati svoltasi in data 17 luglio 2015;
– del verbale n. 2 relativo all’espletamento della prova scritta e n. 3A concernente la lettura degli elaborati, entrambi in data 3 settembre 2015;
– del verbale n. 3B e n. 4 entrambi in data 4 settembre 2015;
– del Bando di concorso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino e dei controinteressati [#OMISSIS#] Agostino Miletto e di [#OMISSIS#] Ottazzi e di Amabili Giordana-Boragina [#OMISSIS#] e Morandini Tazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettorale n. 2073 del giorno 8 giugno 2015, l’Università degli Studi di Torino ha bandito, tra gli altri, il concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze Archeologiche, storiche e storiche artistiche (XXXI ciclo).
In base al bando di concorso (allegato 4), sarebbero stati ammessi al Dottorato i primi sei classificati, di cui i primi cinque con borsa di studio e il sesto senza. Sempre in base al bando di concorso e al relativo allegato 4, il punteggio dei candidati sarebbe stato determinato nel seguente modo:
1) valutazione dei titoli: massimo 20 punti;
2) prova scritta: massimo 40 punti;
3) colloquio: massimo 40 punti;
per un totale di 100 punti.
Hanno partecipato alla prova scritta 55 candidati, tra cui il ricorrente, che si è classificato al sesto posto con un punteggio complessivo di 80 punti, di cui 10 per titoli, 31 per la prova scritta 39 per il colloquio.
Ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe, articolando i seguenti motivi di illegittimità:
1) violazione e falsa applicazione dell’art 4 DPR 117/2000, dell’art 1 e 4 L. 210/1998; violazione dell’art 12 dpr 487/1994, violazione dell’art 3 dell’all. del Regolamento di ateneo, dell’art 1 L. 241/90, violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’azione amministrativa: il ricorrente lamenta la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, delle prove scritte e delle prove orali: la lex specialis si limitava a prevedere il punteggio massimo di 100 punti diviso tra titoli, prova scritta e colloquio orale e la Commissione non ha indicato né sub criteri né sub punteggi né griglie valutative prima del termine di presentazione delle domande, violando la ratio dell’art 12 DPR n. 487/1994.
Il ricorrente si sofferma quindi ad indicare l’illegittimità dei criteri di valutazione:
a) per i titoli la commissione si è limitata a suddividere i 20 punti in 8 punti per il voto di laurea e 2 punti per l’abstract della tesi e 10 punti per le pubblicazioni, senza però specificare le griglie di valutazione.
Al ricorrente ha quindi attribuito ai titoli solo 2 punti, pur avendo lo stesso una rilevante produzione scientifica, decennale;sempre rispetto ai titoli viene rilevata l’illegittimità perché sono stati determinati dopo il termine per la presentazione delle domande;
b) rispetto alla prova scritta non sono stati previsti criteri oltre quelli generici del bando, che si limitano ad indicare il punteggio massimo, omettendo invece di richiamare quei criteri consueti, quali la pertinenza, la correttezza linguistica e la capacità organizzativa degli argomenti trattati;
c) uguale censura viene prospettata per la prova orale;
2) violazione dell’art 3 L. 241/90, eccesso di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi in materia di valutazione dei titoli; eccesso di potere per travisamento dei fatti, incoerenza, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, in quanto manca un giudizio sui voti: in un concorso quale quello in esame si pone la necessità di un obbligo di motivazione integrativa, stante la complessità delle prove; invece le prove non sono oggetto di segni; anche in considerazione del numero limitato dei candidati partecipanti questo modus agendi risulta illogico.
Non è stata valutata adeguatamente la produzione scientifica del ricorrente, mentre risultano sproporzionati i punteggi assegnati agli altri concorrenti; anche rispetto alla prova orale si lamenta la presenza di criteri non adeguati e non dettagliati.
A causa dell’assenza di motivazione non sono comprensibili le ragioni della discrasia riportata tra il voto della prova scritta e quello della prova orale.
Si sono costituite in giudizio l’Università intimata e i controinteressati, sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso per contraddittorietà tra le domande azionate e chiedendone il rigetto nel merito.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015 la domanda cautelare è stata rinunciata e il ricorso è quindi stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 30 marzo 2016.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è stato proposto avverso gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Torino, per l’ammissione di sei candidati (di cui i primi cinque con borsa di studio), al Dottorato di ricerca in Scienze Archeologiche, storiche e storiche artistiche (XXXI ciclo).
Il ricorrente, classificatosi al sesto posto, ha impugnato gli atti della selezione lamentandone l’illegittimità per la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, delle prove scritte e delle prove orali, nonché per il difetto di motivazione e l’incongruità dei punteggi assegnati.
Il quadro normativo tracciato dal ricorrente fa capo alle disposizioni di cui agli artt. 4 DPR 117/2000, 1 e 4 L. 210/1998, 12 dpr 487/1994, all. 3 del Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca.
Sul punto correttamente le parti resistenti hanno rilevato che la previsione di cui all’art 4 DPR 117/2000 attiene a procedure concorsuali differenti da quella oggetto del presente ricorso; parimenti l’art 12 DPR 487/1994 disciplina i concorsi pubblici, mentre la selezione per il dottorato di ricercatrova una sua disciplina esclusivamente nell’art 4 L. 210/98 rubricato “dottorati di ricerca”, che, a sua volta, rimette alle università la regolamentazione dei corsi di dottorato e le modalità di accesso.
L’Università di Torino con l’All. 3 al Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca, ha stabilito le modalità con cui si deve svolgere l’esame (valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale), demandando alla Commissione la distribuzione dei 100 punti tra le tre prove, la predeterminazione dei criteri e la fissazione delle soglie minime di punteggio per l’ammissione alle prove successive.
2) Passando ai motivi, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2.1 Nel primo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme che disciplinano la valutazione dei titoli, delle prove scritte e orali, in quanto la Commissione ha determinato i criteri valutativi dopo il termine per la presentazione delle domande; i criteri avrebbero invece dovuto essere determinati prima dello spirare del termine per la presentazione delle domande, al fine di evitare di calibrare i punteggi in base ai partecipanti.
Il motivo non è fondato.
E’ sufficiente osservare che la Commissione deve essere costituita dopo lo spirare del termine per la presentazione delle domande, al fine di evitare situazioni di incompatibilità tra commissari e partecipanti: per tale ragione il modus operandi della Commissione rispetto alla determinazione dei criteri non risulta inficiato dai profili di illegittimità sollevati.
In base alla disciplina regolamentare contenuta nell’allegato 4 del bando, la Commissione ha determinato nella prima seduta (verbale del 17 luglio 2015) i sub criteri per l’attribuzione dei punteggi prevedendo la ripartizione per il voto di laurea e i parametri di valutazione dei titoli.
Per le pubblicazioni sono assegnati fino ad 8 punti, di cui 1 punti per monografie e 0,5 punti per le altre pubblicazioni; con la precisazione che le pubblicazioni sarebbero state valutate solo se pertinenti al settore disciplinare del dottorato e a condizione del loro riconosciuto valore scientifico; è altresì precisato che non sarebbero stati valutati lavori in corso di pubblicazione.
Anche per la prova orale sono stati stabiliti criteri per la valutazione dei candidati: il grado di conoscenza della materia e la capacità di sintesi, la conoscenza del tema oggetto del progetto di ricerca, l’originalità della proposta e della metodologia di svolgimento del progetto anche in relazione ai profili interdisciplinari.
2.2. Il ricorrente contesta l’assegnazione dei singoli punteggi rispetto a tutte le tre prove.
Prima di esaminare le censure, si deve ricordare che, considerati il tipo di giudizio, a forte connotazione tecnico-discrezionale, oggetto di impugnazione e le censure in questa sede proposte, che investono proprio il momento valutativo, come largamente condiviso in giurisprudenza, i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice sono soggetti al vaglio giurisdizionale, limitatamente ai profili della palese irragionevolezza e sproporzione ovvero al travisamento o errore sul fatto.
Ciò perché nei concorsi universitari le commissioni esaminatrici sono dotate di ampi poteri discrezionali, che possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale soltanto quando viene dedotta, oltre alla violazione di una specifica disposizione di legge, la sussistenza di una figura sintomatica dell’eccesso di potere dalla quale risulti la violazione del principio di ragionevolezza (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4011). È stato ancora precisato che nelle valutazioni della commissione, assume un rilievo essenziale il giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati (Cons. Stato, 27 aprile 2015, n. 2114).
Facendo quindi applicazione di detti principi si possono esaminare le censure di cui al motivo in esame.
In primo luogo si osserva che la commissione giudicatrice non è incorsa in errori od illegittimità nell’attribuzione del punteggio per i titoli: in applicazione dei criteri prefissati, al ricorrente non sono stati valutati lavori in corso di pubblicazione (lo stesso ricorrente ha elencato otto pubblicazioni con la precisazione “in via di pubblicazione dicembre 2015”).
Risulta altresì logica e non censurabile l’assenza di punteggio che non considera le pubblicazioni su riviste sportive, che, seppur di rilievo nel settore specifico, tuttavia non possono essere riconducibili ad alcuno dei temi di ricerca indicati nell’All. 4 del bando.
È tra l’altro criterio generale quello secondo cui nella valutazione specifica delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo di quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca.
Anche nella voce “altri titoli” l’operato della commissione è corretto, perché il ricorrente non ha dimostrato il possesso di master universitari o di scuole di specializzazione, unici titoli oggetto di valutazione.
Quanto alle censure mosse rispetto alla prova scritta, si deve premettere che tutti i candidati hanno riportato una valutazione che si è attestata tra il 31 e il 35/40 e il ricorrente non ha contestato, nel merito, le valutazioni della commissione esaminatrice o individuato profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza o di travisamento del fatto, ma si è limitato ma ribadire l’assenza di criteri predeterminati ed in particolare di una griglia a cui ogni candidato avrebbe dovuto attenersi.
Anche questa censura non può trovare accoglimento: è sufficiente sul punto richiamare quanto già affermato da questa Sezione, (sez. I, 03/04/2015, n. 574), secondo cui nel concorso per l’ammissione ad un dottorato di ricerca la prova scritta è diretta a valutare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, con la formulazione di un giudizio che non sembra richiedere la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della capacità organizzativa degli argomenti trattati.
Né si deve sottovalutare la circostanza che la prova scritta è garantita dall’anonimato per cui viene assicurato in tal modo l’imparzialità della commissione nella formulazione dei giudizi anche in assenza di criteri di valutazione predeterminati.
Anche il motivo che investe la prova orale, in cui il ricorrente ha avuto il punteggio massimo tra tutti i candidati, è infondato, in quanto la Commissione ha dato applicazione ai criteri predeterminati, verbalizzando le domande rivolte a ciascun candidato e dando un giudizio complessivo oltre ad un voto numerico.
3) Il secondo motivo è incentrato sul difetto di motivazione e di istruttoria, nonché su vari profili di eccesso di potere: il ricorrente contesta le valutazioni e i giudizi di merito, lamentando l’insufficienza del mero punteggio numerico assegnato ai candidati, in quanto la motivazione si rendeva ancora più necessaria stante la genericità dei criteri di valutazione.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Secondo l’orientamento [#OMISSIS#], il voto numericoattribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte e orali di qualsiasi tipo di selezione esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove.
Nel caso di specie, come detto, la commissione ha indicato i criteri di valutazione e ad essi si è attenuta nell’esaminare i singoli candidati, esprimendo anche una valutazione sintetica conclusiva (si veda verbale della seduta del 4 settembre 2015).
Anche la mancanza di segni grafici sulle singole prove scritte non rende illegittima la valutazione, perché ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.
4) Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)