In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo deve verificare se l’Amministrazione si sia conformata al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione, ma deve anche apprezzare le eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto per stabilire in concreto se il ripristino della situazione soggettiva, sacrificata illegittimamente, come definitivamente accertato in sede di cognizione, sia compatibile con lo stato di fatto e diritto prodottosi medio tempore, ferma in ogni caso l’irrilevanza delle sopravvenienze di fatto e di diritto successive alla notificazione della sentenza da eseguire (Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 29 novembre 2017, n. 1273
N. 01273/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Neri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Botero N. 17;
contro
Università del Piemonte Orientale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, Via Arsenale 21;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Piemonte n. 873 del 17 giugno 2016 passata in giudicato il 13.10.2016, con cui è stata annullata la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 27.02.2008 e per l’effetto per la declaratoria di nullità della deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienza ed Innovazione Tecnologica nella seduta del 22.3.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Piemonte Orientale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente con il presente ricorso ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questa Sezione, n. 873 del 17 giugno 2016, passata ingiudicato il 13.10.2016, con cui è stata annullata la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 27.02.2008.
Per cogliere l’esatta portata della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, occorre enunciare sinteticamente i passaggi procedimentali, che costituiscono i presupposti della deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22.3.2017, che il ricorrente ritiene elusiva del giudicato.
Il Dott. Neri, dopo aver conseguito l’idoneità a ricoprire il ruolo di Professore Associato per S.S.D. INF/01—Informatica a seguito di una procedura di valutazione comparativa indetta dalla Libera Università di Bolzano, ha chiesto, con istanza in data 25/5/2007, all’allora Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università del Piemonte Orientale (oggi Consiglio di Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica) di valutare la sua possibile chiamata come Professore Associato presso la Facoltà stessa.
All’epoca il ricorrente era ricercatore nel settore disciplinare INF/01 in servizio presso la Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Il Consiglio della Facoltà, (inizialmente con 43 membri presenti), nella seduta del 27/2/2008 ha esaminato l’istanza; al momento della votazione due membri si sono assentati, due hanno motivato la loro astensione e tutti gli altri si sono astenuti.
Il ricorso proposto dal ricorrente è stato accolto, con sentenza n. 873 del 17 giugno 2016, con cui è stata annullata la deliberazione impugnata, in quanto l’organo collegiale competente aveva omesso di adottare un provvedimento “che soddisfacesse l’esercizio del proprio potere funzionale”, per cui , “si è pienamente configurata una situazione di illegittimo arresto procedimentale, che – in base alla giurisprudenza – si verifica ove ci si trovi dinanzi a fattispecie sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell’istante o comunque di uno sviluppo diverso, rendendo incerto il soddisfacimento dell’interesse”.
L’anzidetta sentenza è stata notificata il 14.7.2016 ed è passata in giudicato il 13.10.2016.
Tuttavia, nonostante il passaggio in giudicato, il Consiglio di Dipartimento di Scienze ed innovazione tecnologica non ha assunto alcuna decisione.
Solo dopo l’espressa istanza del ricorrente, notificata in data 9.3.2017, di procedere sulla richiesta di chiamata come professore associato nell’ Area 01 -Scienze matematiche e informatiche, l’Università si è pronunciata, respingendo la domanda, con la delibera n. 4 adottata nella seduta del 22.3.2017, sulla base di tre motivazioni:
– il prof. Neri è medio tempore divenuto professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università [#OMISSIS#] II di Napoli, per cui il Dipartimento non potrebbe effettuare la chiamata su semplice richiesta, poiché in base agli artt. 18 e 29 L. 240/2010, il trasferimento da una sede universitaria ad un’altra deve avvenire attraverso la partecipazione dei soggetti interessati ad una procedura comparativa pubblica, indetta dall’Ateneo;
– il Dipartimento, in relazione alle proprie esigenze nel Settore Scientifico Disciplinare INF/01-Informatica, ha di recente proposto l’attivazione di una procedura pubblica di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia;
– di fronte alla limitata dotazione di punti organico, è necessario soddisfare anche le esigenze di altri settori disciplinari del Dipartimento.
Lamenta il ricorrente la natura elusiva del provvedimento, chiedendo la dichiarazione di nullità ex art 21 septies L.241/90.
Si è costituita in giudizio l’Università chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare secondo la tesi dell’Università il ricorrente si è precluso la facoltà di conseguire la nomina accettando la chiamata da parte dell’Università di Napoli.
Alla camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione, n. 873 del 17 giugno 2016, con cui è stata annullata la delibera del 27.02.2008, adottata dal Consiglio di Facoltà in riscontro alla domanda di chiamata del ricorrente quale professore associato.
Il provvedimento adottato è stato ritenuto illegittimo per contrasto con l’art. 8, comma 2, lett. h, del Regolamento di Facoltà, in base al quale il Consiglio di Facoltà deve “provvede [re] alla chiamata dei docenti e dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato”.
Ha ritenuto questo Tribunale che “a fronte di una precisa richiesta di chiamata come professore associato, peraltro proveniente da un ricercatore già in servizio presso la stessa Facoltà, il Consiglio avrebbe dovuto pronunciarsi in senso positivo ovvero in senso negativo, accogliendo o respingendo la domanda, nel rispetto delle proprie competenze e dell’ordinamento accademico. Ed invece, mediante il verbale oggetto di impugnazione, il Consiglio di Facoltà – pur addivenendo ad una deliberazione formalmente valida, anche alla luce dei principi generali operanti in materia di deliberazioni degli organi collegiali, ad es. con riguardo al numero legale – ha mantenuto un atteggiamento interlocutorio: per un verso, come si evince dagli interventi riportati succintamente nel verbale, sono emerse ragioni ostative alla chiamata del ricercatore, senza alcuna presa di posizione positiva sulla sua domanda; per altro verso e contraddittoriamente, tuttavia, senza alcuna spiegazione apparente, quelle ragioni ostative non sono state tramutate in un dispositivo di rigetto, posto che tutti i componenti del consesso hanno deciso di abbandonare i lavori ovvero di astenersi. In tal modo, sono state frustrate le legittime attese del ricorrente, in quanto così comportandosi l’amministrazione ha sostanzialmente frapposto alla legittima domanda del privato un ingiustificato arresto del procedimento decisorio, nel senso di bloccare a tempo indeterminato l’adozione del provvedimento finale e di sottrarsi, in tal modo, al generale obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un espresso provvedimento, come prescritto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.
Questo ha quindi portato all’annullamento della delibera e all’obbligo dell’Università di rideterminarsi sulla domanda originaria del ricorrente.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, l’Università, in esecuzione delle sentenza, ha respinto la richiesta, sulla base di tre motivazioni, di cui due relative a fatti sopravvenuti, (il prof. Neri è divenuto professore associato presso un’altra Università e il Dipartimento ha di recente proposto l’attivazione di una procedura pubblica di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia) e una di carattere generale (la necessità di soddisfare anche le esigenze di altri settori disciplinari del Dipartimento).
Va ricordato che in sede di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione è tenuta non solo a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti imposti dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull’oggetto della pretesa, all’evidente scopo di evitare ogni possibile elusione del giudicato.
Va anticipato che l’esatta ottemperanza alla statuizione contenuta nella sentenza avrebbe dovuto portare l’Università a riesaminare la domanda del ricorrente, in base alla situazione vigente al momento della presentazione dell’istanza, motivando le ragioni del suo eventuale rigetto, ovvero accogliendola e nominando il prof. Neri professore associato.
2) La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del [#OMISSIS#] speciale di ottemperanza, poiché le censure sollevate attengono alla carenza di motivazione della delibera del 22.3.2017, per cui avrebbero dovuto essere vagliate in sede di merito.
Ad avviso del Collegio l’eccezione non è fondata.
L’oggetto proprio del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica se l’amministrazione abbia o meno adempiuto all’obbligo nascente dal giudicato, e cioè se abbia o meno attribuito all’interessato quella utilità che la sentenza ha riconosciuto come dovuta: tale verifica è possibile anche quando viene adottato un provvedimento, che contiene però una valutazione contrastante con le statuizioni del giudicato.
Nel caso in esame il ricorrente ha lamentato la mancata esatta esecuzione della sentenza, poiché l’Università ha adottato un provvedimento in manifesta violazione della statuizione rinvenibile dalla sentenza: come si vedrà nel punto successivo, non ostava all’adempimento del giudicato la sopravvenuta chiamata all’Università di Napoli, poiché dalla sentenza discendeva l’obbligo di provvedere ora per allora alla richiesta di nomina.
Pertanto, poichè il provvedimento adottato si configura come atto elusivo del giudicato, anche tale atto deve essere vagliato dal giudice dell’ottemperanza, sia perché questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto è il giudice competente per l’esame della forma patologica più grave dell’atto, quale è la nullità.
3) Nel merito il ricorso va accolto.
Come sopra detto, al fine dell’esatta esecuzione del contenuto conformativo rinveniente dalla pronuncia, l’Università avrebbe dovuto vagliare la domanda del ricorrente “ora per allora”, in applicazione all’art. 8, comma 2, lett. h, del Regolamento di Facoltà, in base al quale il Consiglio di Facoltà deve “provvede [re] alla chiamata dei docenti e dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato”.
L’Università ha invece posto come elementi ostativi all’esecuzione della sentenza il fatto sopravvenuto della nomina del ricorrente presso l’Università di Napoli, la proposta dell’attivazione di una procedura pubblica di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia e la necessità di soddisfare anche le esigenze di altri settori disciplinari del Dipartimento. E’ evidente come l’unico fatto già esistente, verificatosi e attuale, sia solo la nomina del ricorrente presso un’altra Università, perché la sola proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa non precludeva all’Amministrazione di interrompere o revocare il procedimento, che era in una fase prodromica; mentre le altre motivazioni sono generiche.
Va quindi valutata la portata ostativa all’esecuzione delle sentenza del fatto sopravvenuto della nomina presso l’Università di Napoli.
In tema di sopravvenienze, si sono affermati, sulla base dell’orientamento prevalente (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 06/05/2013, n. 2418), questi principi:
– l’esecuzione del giudicato da parte della Pubblica amministrazione può trovare ostacoli e limiti nelle sole sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza;
– sono invece irrilevanti le sopravvenienze ‘in senso proprio’ successive alla notifica, cioè quelle relative a questioni di fatto o di diritto che non abbiano rappresentato oggetto effettivo o potenziale del thema decidendum e che siano emerse solo successivamente al passaggio in decisione del ricorso e prima della notifica della sentenza (cfr. da ultimo Cons. St., Sez. VI, 16 giugno 2013, n. 3299; Id. 13 febbraio 2013, n. 898).
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo deve verificare se l’Amministrazione si sia conformata al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione, ma deve anche apprezzare le eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto per stabilire in concreto se il ripristino della situazione soggettiva, sacrificata illegittimamente, come definitivamente accertato in sede di cognizione, sia compatibile con lo stato di fatto e diritto prodottosi medio tempore, ferma in ogni caso l’irrilevanza delle sopravvenienze di fatto e di diritto successive alla notificazione della sentenza da eseguire (Cons. St., Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400).
Nel caso in esame la nomina a Napoli è antecedente alla notifica della sentenza (dal sito dell’Università si reperisce il decreto del Rettore DR/2012/3564 del 12/11/2012, con cui viene istituito il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione e in cui il prof. [#OMISSIS#] Neri è indicato tra i docenti assegnati.
Pertanto, essendo un fatto nuovo, verificatosi tra la proposizione del ricorso e la decisione dello stesso, il Collegio è chiamato a valutare in concreto se il ripristino della situazione soggettiva, sacrificata illegittimamente, come definitivamente accertato in sede di cognizione, sia compatibile con lo stato di fatto e diritto prodottosi medio tempore.
Ritiene il Collegio che la nomina a professore di Napoli non sia ostativa all’esecuzione della sentenza, poiché si tratta di una condizione soggettiva del ricorrente, che non gli impedisce di essere nominato “ora per allora” professore associato presso l’Università di Torino, con rinuncia alla nomina presso l’Università partenopea e agendo poi, in via risarcitoria, sia sul piano retributivo, sia per la ricostruzione della carriera.
4) Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della delibera del Consiglio di Dipartimento n.4 del 22.3.2017 e condanna dell’Università ad ottemperare alla sentenza, nei termini sopra specificati, entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Torino, (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario dello stesso Ufficio), che, entro trenta dalla scadenza del termine precedente, darà corso al procedimento, compiendo tutti gli atti necessari.
A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione almeno 5 giorni prima della camera di consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione.
Il Collegio si riserva di liquidare in sede di sentenza definitiva le spese del presente giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara la nullità ex art 21 septies L. 241/90 della delibera n. 4 del 22.3.2017;
– dichiara l’obbligo del Consiglio di Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica di dare esecuzione alla sentenza n.873/2016, nei termini sopra indicati, assegnando per l’adempimento il termine di trenta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia;
– per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Torino, (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario dello stesso Ufficio), che provvederà, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione cautelare;
– rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 29/11/2017