N. 01379/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Bedrone, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Faletti, presso il cui studio elegge domicilio, in Torino, corso Vinzaglio, 2;
contro
Politecnico di Torino, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
Grazia [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’accertamento del diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno d’età, nonchè della sussistenza in capo al ricorrente della titolarità di elettorato passivo ex artt. 3 e 4 Nota operativa,e per il conseguente annullamento dei provvedimenti emessi dal Politecnico di Torino con cui era comunicato al ricorrente il mantenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico successivo al compimento del sessantottesimo anno d’età;
nonchè per la declaratoria di nullità, illegittimità, inefficacia della deliberazione del DIST 8/7/13 con cui il ricorrente è stato dichiarato in candidabile, nonchè delle elezioni svoltesi l’8/7/2013 per la designazione del referente del DIST nel Consiglio della Scuola Master e Formazione Permanente, del relativo risultato, dell’eventuale decreto rettorile di proclamazione del risultato medesimo, nonchè di ogni altro atto, ancorchè non noto, alla stessa presupposto, preordinato o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è professore associato di II fascia presso il Politecnico di Torino, titolare degli insegnamenti di “evoluzione del pensiero urbanistico e della pianificazione” nel corso di laurea in Pianificazione territoriale e urbanistica e di Urbanistica dell’Atelier “progetto Urbanistico” del Corso di laurea magistrale in architettura per la sostenibilità.
Il ricorrente fa parte del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio (da ora anche DIST); detto dipartimento designa i propri rappresentanti nell’ambito del Consiglio della Scuola Master e Formazione Permanente istituita presso il Politecnico, ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale di Ateneo.
Per l’elezione del suddetto Consiglio possono essere candidati i professori di ruolo di I e di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, come previsto dalla “nota informativa per le operazioni relative all’elezione” del Consiglio (da ora anche solo Nota operativa), emanata in attesa della approvazione di un apposito Regolamento.
La domanda di candidatura del ricorrente presentata per le elezioni del DIST del 8.7.2013 è stata respinta, in forza del combinato disposto dell’art 4 della Nota operativa, che richiama lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l’art 35 comma secondo dello Statuto, secondo cui “salva previsione diversa di legge o del presente Statuto gli elettorati passivi per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”.
Il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato a riposo il 1 novembre 2014 e quindi non avrebbe garantito la permanenza in servizio per i due anni successivi della carica.
Con il presente ricorso sostiene l’illegittimità del provvedimento che ha escluso la sua candidatura, in quanto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 2013 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 25 L. 340/2010), anche i professori universitari possono rimanere in servizi fino a 70 anni cioè per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo per essi previsto.
In tal modo il ricorrente riuscirebbe a superare lo scoglio di cui alla art 35 comma II dello Statuto, perché il suo pensionamento sarebbe il giorno 1.11.2016.
Inoltre, sotto la vigenza dell’art 16 c. 1 d. lgs. 503/92, prima della introduzione della l. 340/2010, il Senato Accademico aveva deliberato che il biennio di permanenza in servizio fosse concesso ai docenti e ricercatori titolari di una carica elettiva prevista dallo Statuto dell’Ateneo.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al Tribunale Ordinario di Torino, chiedendo l’accertamento della sussistenza della titolarità di elettorato passivo ex artt. 3 e 4 Nota operativa e la nullità della delibera del Consiglio del Dist 8.7.2013, con cui è stato dichiarato incandidabile.
Nel ricorso al Tribunale Ordinario sostiene parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento con cui è stata dichiarata la sua incandidabilità, perché il rinvio allo Statuto è limitato ex art 11 “per quanto non previsto nel presente regolamento”: la materia dell’elettorato passivo è regolamentata nella sua integrità dagli artt 3 e 4 della Nota e dunque non potrebbe trovare applicazione la disposizione dell’art 35 c. 2 dello Statuto.
Le limitazioni poste per l’elettorato passivo sono in contrasto con la possibilità di permanere in servizio, prevista dall’art 16 d. lgs. 503/92, come modificata dall’art 72 c. 7 D.L. 112/2008, che prevede la facoltà dell’Università di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente.
A seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, il ricorso è stato riassunto avanti questo Tribunale, chiedendo l’accertamento del diritto a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età; l’annullamento dei provvedimenti emessi con cui è stato comunicato al ricorrente il mantenimento fino al termine dell’anno accademico successivo al compimento del sessantottesimo anno di età e l’annullamento della dichiarazione di incandidabilità.
Ha altresì chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi dal Politecnico di Torino, con cui è stato comunicato al ricorrente il mantenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico successivo al compimento del sessantesimo anno di età, producendo il decreto n. 34 del 31.3.2010, nonché la ulteriore istanza presentata in data 22.10.2013, respinta con la nota del 25.11.2013.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, perché la Nota operativa prevede che il ricorso inerente alle elezioni sia presentato entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, sia perché il ricorrente non ha diritto a permanere in servizio, sia perché la disciplina delle elezioni della Scuola è contenuta nello Statuto.
Ha altresì evidenziato la difesa erariale che la possibilità di rimanere in carica oltre due anni in presenza di una carica elettiva, è stata eliminata nella seduta del 19.7.2013, a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 83/2013.
All’udienza del 18 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Con il presente ricorso il prof. Bedrone, professore associato di II fascia presso il Politecnico di Torino, ha chiesto l’accertamento del diritto a permanere in servizio fino a 70 anni e l’annullamento dei provvedimenti con cui è stato dichiarato incandidabile per le elezioni per la designazione di referente del DIST nel consiglio della Scuola Master e Formazione permanente.
2) Il Collegio ritiene di poter rescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle difesa del Politecnico, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Al fine di una esatta comprensione della pretesa azionata, va precisato che con il ricorso proposto avanti a questo Tribunale il ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto a permanere in servizio fino a 70 anni, poiché una volta riconosciuto detto diritto, verrebbe ad avere il requisito per essere candidato quale referente del DIST nel Consiglio della scuola Master e Formazione permanente, dal momento che ai sensi dell’art 35 comma 2 dello Statuto “gli elettorati passivi per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”.
Il ricorrente rileva anche che, sotto la vigenza dell’art 16 c. 1 d.lgs. 503/92 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione del Politecnico avevano deliberato che il biennio di permanenza in servizio fosse concesso ai docenti e ricercatori che fossero titolari di una carica elettiva prevista dallo Statuto dell’Ateneo.
Chiede poi l’annullamento del provvedimento con cui è stato dichiarato incandidabile, delle operazioni elettorali e dei provvedimenti emessi dal Politecnico con cui è stato disposto il suo mantenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico successivo al compimento del sessantesimo anno di età, (cioè il decreto n. 34 del 31.3.2010 e la nota del 25.11.2013 di rigetto della domanda di trattenimento in servizio fino a 70 anni presentata in data 22.10.2013).
3) La domanda di accertamento è infondata.
Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per le elezioni svolte nel luglio 2013, quando aveva già compiuto 68 anni e non era intervenuto alcun provvedimento dell’Amministrazione che autorizzasse il ricorrente a rimanere in servizio; il suo collocamento era quindi previsto per il 1.11.2014.
Il ricorrente tuttavia sostiene l’illegittimità dell’esclusione, perché avrebbe avuto diritto a permanere in servizio fino a settant’anni, in applicazione al nuovo regime di cui all’art 1 comma 17 L. 230/2005 (c.d. Legge Moratti) che ha introdotto il limite di 70 anni per tutti i professori universitari, indipendentemente dalla fruizione del biennio di proroga dopo il compimento dei 65 anni, nonché della sentenza della Corte Costituzione n. 83/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 l. 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui ha escluso, per la sola categoria dei professori universitari, la possibilità di ottenere, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 503/92, la proroga del servizio per un ulteriore biennio, fermo restando che “…l’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio non è automatico, a seguito dell’intervento normativo realizzato con l’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 (poi convertito), ma consegue alla valutazione dell’amministrazione di appartenenza, che decide in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, considerando la “particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”: il che, da un lato, consente all’Amministrazione di utilizzare esperienze professionali ancora valide, dall’altro contribuisce a ridurre il numero dei beneficiari del trattenimento; in terzo luogo, questo impegna un arco di tempo contenuto (al massimo, un biennio) che non sembra suscettibile d’incidere in misura apprezzabile sulla spesa pubblica” (C. Cost. n. 83/13 cit.).
Secondo l’orientamento consolidato (Consiglio di Stato sez. VI, 24 ottobre 2013 n. 5148; 27 luglio 2011, n. 4501; 24 gennaio 2011, n. 479) l’art. 16 citato non contempla un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza, che egli ha facoltà di presentare, sia valutata discrezionalmente dall’amministrazione (la quale ha facoltà, non obbligo) di accoglierla, e possa trovare accoglimento solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali legati ai profili organizzativi generali dell’amministrazione medesima (“in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali”) e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente(” in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti”).
L’Amministrazione si è già pronunciata sulla domanda del ricorrente con decreto n. 34 del 31.3.2010, e con il diniego del 25.11.2013, provvedimenti non impugnati.
Trattandosi quindi di una scelta discrezionale, non si può configurare un diritto al mantenimento in servizio, con la conseguenza che la domanda in esame deve essere respinta.
Da ciò discende che al momento della presentazione della candidatura, in assenza di un provvedimento di trattenimento in servizio fino a 70 anni, il ricorrente non possedeva il requisito richiesto, cioè la possibilità di rimanere in servizio per i due anni corrispondenti alla durata della carica.
3) Ritiene il Collegio di esaminare anche le censure articolate (seppur non in modo lineare) avverso gli atti di esclusione.
Sostiene parte ricorrente l’illegittimità della delibera del Dist 8.7.2013 e in genere di tutto il procedimento elettorale, perché la materia dell’elettorato passivo è stata illegittimamente disciplinata in base all’art 35 dello Statuto, in forza del rinvio dell’art 11 della Nota operativa: il rinvio dello Statuto è limitato a quanto non previsto dalla Nota; poiché nella Nota operativa gli artt. 3 e 4 contengono la disciplina la materia dell’elettorato passivo nella sua integrità, non dovrebbe trovare applicazione lo Statuto.
Il motivo non è fondato.
La Scuola è stata prevista per la prima volta dallo Statuto entrato in vigore il 6.12.2011 e redatto in conformità alle previsioni contenute nella L. 240/2010; la Nota operativa contiene criteri, in attesa di apposito Regolamento, che non possono che integrare lo Statuto, senza tuttavia derogare alla disciplina Statutaria, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti.
Pertanto in assenza di una disciplina integrativa della Nota operativa in materia di requisiti per le candidature, correttamente sono state applicate le disposizioni statutaria.
Pertanto anche rispetto alla eleggibilità/ineleggibilità, la Nota non può sostituire la disciplina generale contenuta nello Statuto e nel regolamento generale.
4) Quanto alla questione della permanenza in servizio per coloro che sono titolari di una carica elettiva, va osservato che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico con delibera del 19.7.2013 ha aggiornato i criteri di concessione della permanenza in servizio, eliminando il riferimento relativo alla titolarità di una carica elettiva; pertanto anche nell’ipotesi in cui il ricorrente fosse stato eletto, non poteva comunque estendere la sua permanenza in servizio oltre il limite dei 68 anni, in virtù della disposizione evocata.
5) Per le ragioni sopra riportate, il ricorso va respinto.
La novità della questione in esame giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Fratamico, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)