Al fine della decorrenza del termine decadenziale d’impugnazione, la pubblicazione di un atto amminstrativo rileva soltanto se la legge o il regolamento che da essa discende vi riconduca espressamente tale effetto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6843; Id., 12 gennaio 2009, n. 38).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 3 aprile 2014, n. 550
Procedura di reclutamento Ricercatore-Termine decadenziale impugnazione
N. 00550/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Berti, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Santo Falletta e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pensato in Torino, via Lamarmora, 43;
contro
Universita’ degli Studi di Torino, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchiandi, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giordanengo, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Universita’ degli Studi di Torino n. 1142, dell’08.3.2013 – conosciuto in virtù della Raccomandata prot. n. 9339 del 27.3.2013, ricevuta in data 28.3.2013 – con cui si è proceduto all’approvazione degli atti di procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore Universitario – Facoltà di Lettere e Filosofia – settore L-ANT/02 (Storia Greca);
– della Relazione finale della Commissione Giudicatrice del 13.2.2013 e dei relativi Allegati “A”, “B” e “C”;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, che ha determinato la nomina della dott.ssa [#OMISSIS#] Marchiandi quale vincitrice della procedura comparativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Torino e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchiandi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore universitario – facoltà di lettere e filosofia, settore storia greca – che ha visto vincitrice la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchiandi.
1.1 Con precedente sentenza di questo T.A.R. (n. 1222/2012) la stessa procedura concorsuale era stata annullata, su impugnativa della medesima ricorrente, in quanto ritenuta viziata dalla valutazione di un volume monografico della controinteressata che non risultava essere stato pubblicato nel rispetto delle prescritte disposizioni in materia di deposito legale delle pubblicazioni scientifiche.
La sentenza di accoglimento aveva statuito l’annullamento degli atti impugnati e la rinnovazione della valutazione dei concorrenti, disponendo che nella stessa non si tenesse in considerazione la pubblicazione non tempestivamente depositata in relazione agli originari termini di partecipazione alla selezione.
1.2 Gli atti della nuova procedura valutativa, approvati con D.R. n. 1142 dell’8 marzo 2013, hanno visto nuovamente primeggiare la dott.ssa Marchiandi.
2. In ricorso sono state formulate tre censure.
I) Violazione del DPR n. 11/72000; violazione del bando di concorso, decreto rettorale n. 6715 del 2.12.210; eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990.
La ricorrente assume che la commissione giudicatrice si sarebbe limitata a riprodurre, con riguardo alla dott.ssa Marchiandi, gli stessi giudizi espressi a conclusione della precedente valutazione oggetto della pronuncia n. 1222/2012; e ciò in evidente contraddizione con il depennamento, tra i titoli scientifici della candidata, del volume più significativo dalla stessa allegato alla propria domanda di partecipazione al concorso e sul quale si erano appuntati i maggiori apprezzamenti da parte dei singoli commissari.
In sostanza, l’Università degli Studi di Torino, nel dare seguito al precetto conformativo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1222/2012, ne avrebbe eluso gli effetti vincolanti.
II) Violazione dell’art.4, DPR n. 11/72000, dell’art. 3, DM n. 89/2009, dell’art. 6 del bando della procedura comparativa. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta.
Si sostiene che tutti i titoli e le pubblicazioni della controinteressata afferiscono ad un settore scientifico-disciplinare (archeologia classica e topografia antica) diverso da quello per cui è stata bandita la procedura comparativa in oggetto (storia greca).
3. Tanto l’Università degli Studi di Torino quanto la controinteressata si sono costituite in giudizio, replicando alle argomentazioni avversarie e chiedendone la reiezione.
Oltre a controdedurre nel merito, l’Università ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione, rilevando come il D.R. n. 1142 dell’8 marzo 2013 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa in questione sia stato reso pubblico mediante affissione per via telematica all’albo dell’Ateneo nella medesima data di emanazione, e dunque l’8 marzo 2013, con repertorio n. 307; per contro, il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta notificato in data 30 maggio 2013, quindi oltre il termine previsto dall’art. 29 cpa.
4. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 20 febbraio 2014.
DIRITTO
1. Va innanzitutto vagliata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, poggiante su una sua pretesa tardività rispetto alla data di pubblicazione dell’esito della procedura mediante affissione per via telematica all’albo dell’Ateneo.
A detta della resistente, la decorrenza del termine decadenziale coinciderebbe con l’assolvimento di detta forma di pubblicazione.
1.1 L’eccezione è infondata.
È noto che al fine della decorrenza del termine decadenziale d’impugnazione, la pubblicazione di un atto amministrativo rileva soltanto se la legge o il regolamento che da essa discende vi riconduca espressamente tale effetto (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6843 e Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 38).
1.2 In tema di valutazioni comparative a posti di professore ordinario nelle università, opera quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 117/2000.
In particolare, l’art. 5, comma 1, prevede che “il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti”.
1.3 Tanto è avvenuto nel caso di specie, avendo la ricorrente ricevuto comunicazione individuale dell’esito della procedura con nota dell’Università del 27 marzo 2013.
1.4 Non si riscontrano, al contrario, disposizioni normative che prescrivano, quale forma di pubblicità idonea (rectius obbligatoria) ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, la pubblicazione del provvedimento sull’albo di ateneo o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prevedendosi, invero, esclusivamente la comunicazione individuale a ciascuno dei partecipanti al concorso. Ne consegue che solo da tale incombente decorre il predetto termine ordinario di impugnazione (in questo senso, T.A.R. Lazio sez. III, 11 settembre 2012, n. 7659; T.A.R. Veneto sez. I, 31 ottobre 2012, n. 1314), e che alla pubblicazione del decreto rettoriale nell’albo dell’ateneo non può che ascriversi valore meramente notiziale, come tale inidoneo ai fini della decorrenza del termine decadenziale.
1.5 Per quanto esposto, il ricorso è da reputarsi tempestivo.
2. Quanto al merito delle censure, esse attengono principalmente alla supposta incongruenza dei giudizi espressi dai commissari di concorso, singolarmente e collegialmente, sulla produzione scientifica della controinteressata. Rileva la ricorrente come tali valutazioni non abbiano fatto registrare apprezzabili variazioni – sia di tipo contenutistico che espressivo – rispetto alla precedente procedura annullata, e ciò nonostante l’intervenuta eliminazione dell’unico volume monografico in origine indicato tra le pubblicazioni della dott.ssa Marchiandi e ritenuto con sentenza di questo T.A.R. non allegabile ai sensi di legge.
2.1 A più riprese la ricorrente sottolinea, da un lato, il notevole rilievo che nella prima fase concorsuale era stato attribuito alla pubblicazione monografica, della quale i commissari avevano esaltato l’originalità, la ponderosità, l’innovatività e l’importanza; e, dall’altro, la limitatezza della residua produzione scientifica della candidata (consistente in una decina di articoli e alcune voci), una volta depurata dell’unico lavoro monografico.
2.2 Dunque – secondo la tesi esposta in ricorso – avendo la commissione fondato in maniera decisiva il primo giudizio su quest’ultima opera, appare incongrua l’invarianza della valutazione conclusiva, pur a fronte del sensibile mutamento del corredo di titoli scientifici presi in esame.
2.3 Ulteriore indizio della sostanziale disapplicazione del dispositivo conformativo della sentenza di annullamento si ricaverebbe dal confronto testuale dei giudizi espressi dai singoli commissari, prima e dopo il pronunciamento del T.A.R.. La formulazione letterale pressoché identica delle espressioni impiegate confermerebbe la pervicace volontà dei commissari di voler convalidare in ogni caso il precedente esito della selezione.
Dall’analisi dei singoli giudizi emergerebbe poi come le stesse valutazioni elogiative in un primo momento riferite al volume monografico vengano traslate sulla complessiva produzione scientifica della candidata, conservando una formulazione testuale sostanzialmente immutata.
3. Il Collegio ritiene che i richiamati profili di censura non siano fondati.
A premessa degli stessi si omette innanzitutto di illustrare compiutamente l’articolazione complessiva del giudizio formulato dalla commissione, estrapolandone contenuti parziali e quindi non pienamente rappresentativi.
3.1 Dalla lettura degli atti della procedura si evincono, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, l’analiticità e l’ampiezza dei giudizi singolarmente formulati dai commissari, attraverso un’illustrazione diffusa (rubricata “valutazione dettagliata delle pubblicazioni”) dei contenuti e degli elementi di pregio dei titoli scientifici allegati.
3.2 Con specifico riguardo alla dott.ssa Marchiandi vengono presi in esame 10 articoli e una nutrita serie di contributi che toccano aree tematiche diversificate (i commissari ne individuano quattro).
3.3 E’ utile rilevare che la tematica inerente lo studio della topografia ateniese, ancor prima di essere trattata nel testo monografico (pubblicazione n. 11) successivamente depennato tra le pubblicazioni valutabili, era già stata indagata in due precedenti articoli, dei quali i commissari avevano posto in rilievo la qualità dei contenuti. Pertanto l’apporto scientifico degli studi condotti su questa specifica area di indagine non può ritenersi interamente assorbito dal volume monografico poi escluso.
3.4 Dalla lettura dei giudizi dei singoli commissari si ricava poi che ad ognuna delle pubblicazioni non monografiche è stato attribuito un apprezzabile rilievo sul piano conoscitivo e metodologico. Il giudizio conclusivo sulla complessiva produzione scientifica della candidata trova, quindi, ampia rispondenza nell’illustrazioni analitica degli elementi di qualità delle pubblicazioni singolarmente esaminate.
3.5 Ancora, un rilevante punto a favore della produzione scientifica della candidata – e sul quale la commissione fa principalmente leva per fondare un giudizio di elevata meritevolezza – attiene, oltre che alla ricchezza della produzione scientifica, all’innovatività e all’originalità del metodo interdisciplinare applicato, frutto della particolare formazione e della accurata esperienza di ricerca coltivata nel tempo e direttamente in aree geografico di interesse storico. Anche questo tratto saliente del profilo scientifico della candidata è riscontrabile in maniera diffusa nelle pubblicazioni non monografiche, sicché lo stesso permane invariato a seguito della rideterminazione del corredo di pubblicazioni oggetto di disamina.
3.6 Infine, la prospettazione contenuta in ricorso attribuisce scarso o nullo peso all’inserimento, tra gli atti della procedura rinnovata, di un allegato “C” (non presente nella precedente selezione annullata), attraverso il quale la commissione ulteriormente motiva le ragioni che l’hanno indotta a ritenere la superiorità della dott.ssa Marchiandi rispetto agli altri candidati, anche in assenza della pubblicazione n. 11.
3.7 Proprio al fine di esplicitare le ragioni di tale scelta, la Commissione non si limita ad evidenziare le maggiori qualità e attitudini della dott.ssa Marchiandi in relazione al posto di ricercatore messo a bando, ma prende in considerazione in termini comparativi i profili di tutti gli altri concorrenti.
In tale giudizio si legge quindi che “la candidata ha dimostrato di essere in grado di operare congiuntamente sulle fonti letterarie, archeologiche ed epigrafiche, proprio questa indagine incrociata ha permesso alla candidata di avanzare proposte molto innovative, con una visione a tutto tondo delle realtà indagate, per lo più affrontate solo settorialmente nella pratica esegetica degli altri candidati. La Commissione ha inoltre valutato, come ulteriore elemento distintivo, la sua formazione e la sua esperienza di ricerca maturate negli anni degli studi ateniesi, a diretto contatto con la realtà del territorio. Queste ragioni complessivamente sostanziano la sua superiorità rispetto a tutti gli altri candidati, seppure alcuni più prolifici. La Commissione osserva inoltre che [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Dimartino, [#OMISSIS#] Gallotta presentano una ricerca geograficamente concentrata, che [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tuci privilegia prevalentemente nei suoi interessi di ricerca la sola fonte letteraria che [#OMISSIS#] Ottone, autrice molto prolifica, anche se talvolta ripetitiva, limita tuttavia la sua anlisi alla sola fonte letteraria, costituita dalla storiografia greca frammentaria. Altri candidati, poi, presentano un’abbondante produzione scientifica, ma a tratti discontinua qualitativamente e in parte divulgativa, come [#OMISSIS#] Berti. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], inoltre, apprezzabile per l’interdisciplinarietà dell’approccio di ricerca, esula spesso dai limiti cronologici proprii del SSD. Altri ancora, come Chiara Lasagni, denotano una buona attitudine alla ricerca ma attendono ancora ulteriori contributi per ampliare il loro orizzonte di ricerca scientifica. [#OMISSIS#] Primo presenta una produzione monotematica sulla storiografia ellenistica, mentre [#OMISSIS#] Magnelli, accanto a pubblicazioni epigrafiche di buon livello, presenta saggi storici di valore discontinuo. Anche i contributi di [#OMISSIS#] Marcaccini risultano discontinui e la sua produzione s’interrompe, inoltre, negli anni recenti. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] denota un’eccessiva limitatezza delle tematiche indagate, mentre [#OMISSIS#] Asmonti affronta tematiche con approfondimento talvolta carente. In conclusione, per l’innovativo metodo di lavoro, per la profondità dell’analisi, per l’ampiezza della visione storica e per la complessità dei temi indagati la candidata dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchiandi risulta comunque, a giudizio della Commissione, superiore agli altri candidati nella presente procedura di valutazione comparativa nonostante l’esclusione della pubblicazione dal titolo «I periboli funerari nell’Attica classica: lo specchio di una “borghesia»”.
3.8 Come si comprende dalla lettura dell’estratto sopra riportato, la Commissione ha analizzato una per una la posizione dei candidati, procedendo ad una comparazione che lascia emergere con trasparenza, ragionevolezza e logicità, le ragioni della scelta finale e i motivi che l’hanno indotta a ribadire l’esito della procedura anche in mancanza del rilevante volume monografico che era stato in prima battuta presentato dalla dott.ssa Marchiandi.
3.9 Nel giudizio comparativo, risulta premiante e decisiva, come già esposto, la persistente e immutata apprezzabilità in massimo grado della metodologia di studio impiegata dott.ssa Marchiandi, intesa come capacità di operare su diverse serie documentarie e di coordinarle per giungere ad una comprensione approfondita dei fatti storici.
3.10 Il corredo di elementi analitici e motivazionali addotti, come sin qui illustrato, rende percepibile, in termini lineari e coerenti, il percorso logico del giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione giudicatrice. Pertanto, dovendosi ritenere adeguatamente assolto l’onere esplicativo delle ragioni fondanti l’esito della procedura concorsuale, e non ravvisandosi né difformità del procedimento dai parametri normativi, né profili di manifesta illogicità nelle valutazioni espresse o di carenza o incongruenza di motivazione, vanno conclusivamente respinte le censure dedotte con il primo motivo di ricorso.
4. Alle luce delle considerazioni sin qui esposte, si appalesa come privo di fondamento anche il profilo di censura appuntato su un’asserita violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di annullamento n. 1222/2012.
È evidente, infatti, che la sentenza caducatoria della precedente procedura concorsuale conteneva prescrizioni vincolanti limitatamente alla specifico profilo della valutabilità della pubblicazioni monografica contestata; per il resto, disponeva la rinnovazione della procedura, senza in alcun modo limitare l’esercizio della funzione valutativa, in sé connotata da ampia discrezionalità.
L’attività della commissione si è quindi esplicata in un spazio valutativo rimasto intatto a seguito della pronuncia di annullamento. Ne consegue che il giudizio espresso all’esito della nuova procedura comparativa non può essere sindacato, nel suo contenuto di merito, per contrarietà a specifici limiti conformativi segnati dal giudicato.
5. Va infine disatteso il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l’incongruenza dei titoli vantati dalla controinteressata con il settore scientifico disciplinare L-ANT/02 – Storia Greca oggetto di bando di concorso, e la sua afferenza al diverso settore dell’Archeologia Classica.
5.1 La valutazione espressa sul punto dalla commissione giudicatrice è univoca nel riconoscere che i lavori prodotti dalla dott.ssa Marchiandi rappresentano il frutto di “un’interpretazione storica di materiale archeologico”.
5.2 Ciò che nel giudizio dei commissari contraddistingue la candidata rispetto agli altri concorrenti, è proprio la peculiarità del metodo di ricerca, in quanto orientato su tre fronti distinti: letterario (basato sull’analisi storica dei testi), epigrafico (basato sullo studio della documentazione epigrafica) e archeologico (inteso a sfruttare il materiale archeologico come fonte storica).
La Commissione pone in rilievo come la dott.ssa Marchiandi possieda, diversamente dagli altri candidati, la capacità multidisciplinare di far convergere tutti e tre i suddetti metodi di studio delle fonti verso l’unico obiettivo della ricostruzione del quadro storico della società analizzata.
Risultato a cui la stessa riesce a pervenire anche per effetto dell’approfondimento dei propri studi in campo archeologico.
5.3 È fallace, pertanto, l’asserita riconducibilità della complessiva produzione scientifica della dott.ssa Marchiandi al settore disciplinare dell’archeologia classica, dovendosi più correttamente ritenere che lo studio del materiale archeologico rientri nel corredo di abilità metodologiche dalla stessa impiegate in funzione dello studio storico del mondo greco.
Per tutte le ragioni esposte, l’impugnativa in oggetto non può trovare accoglimento.
Stante la natura delle questioni affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)