TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 3 marzo 2016, n. 280

Esclusione percorso abilitante speciale-Violazione regola collegialità valutazione prove

Data Documento: 2016-03-03
Area: Giurisprudenza
Massima

La regola della collegialità della verifica della preparazione di ciascun candidato all’esame è posta a garanzia della trasparenza dell’imparzialità e della correttezza dell’azione amministrativa. Pertanto, la sua violazione integrata tramite la correzione delle prove scritte da un solo componente della commissione esaminatrice e non dalla commissione nel suo complesso determina l’illegittimità della valutazione negativa e della conseguente esclusione del candidato dal percorso abilitante speciale.

Contenuto sentenza

N. 00280/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Manzoni Remor, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Longhin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 19; 
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Centro Interateneo per la Formazione degli Insegnanti Secondari,
per l’annullamento
del provvedimento 1.8.2014 prot. 28110 del Direttore CIFIS – Centro Interateneo per la Formazione degli Insegnanti Secondari – con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal percorso abilitante speciale AA 2013-2014 indetto con DD 22.11.2013 N. 45; – degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento ivi compresi i giudizi valutativi di mancato superamento delle prove “STU 0060 – Didattica della letteratura italiana” e “STU0061 – Metodologie di didattica della letteratura italiana” pronunciati il 2.7.2014; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Manzoni Remor [#OMISSIS#] ha chiesto al Tribunale di annullare il provvedimento con il quale, il 1°.08.2014, il Direttore del CIFIS – Centro Interateneo per la Formazione degli Insegnanti Secondari – dell’Università di Torino aveva disposto la sua esclusione dal Percorso Abilitante Speciale (PAS) AA 2013-2014 indetto con DD 22.11.2013 n. 45, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento, tra i quali i giudizi valutativi di mancato superamento delle prove STU 0060 – Didattica della letteratura italiana e STU 0061 Metodologie di didattica della letteratura italiana, pronunciati il 2.07.2014.
A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 4 della l.n. 341/1990, in relazione agli artt. 10 e 15 del DM 249/2009 così come modificati dal DM n. 81/2013, nonché agli artt. 1 e 3 e allegato A del DD n. 45/2013, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, violazione del principio di imparzialità e conoscibilità dell’azione amministrativa, incompetenza; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10 del DM n. 249/2009, dell’art. 3 del DD n. 45/2013, dell’allegato A n. 3 e dell’art. 87 del RD n. 420/1924, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento ed incompetenza; 3) violazione di legge con riferimento all’art. 3 del DD n. 45/2013, nonché dell’allegato A, violazione del principio di trasparenza e buon andamento con riferimento all’art. 97 Cost. per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento; 4) violazione di legge con riferimento all’art. 3 del DD n. 45/2013, nonché dell’allegato A, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento.
Il 19.01.2015 si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Con ordinanza n. 1423/2015 del 16.10.2015 il Tribunale ha chiesto all’Amministrazione documentati chiarimenti circa lo svolgimento della procedura in contestazione.
A tale ordinanza l’Università ha ottemperato il 18.12.2015, producendo in giudizio una relazione sullo svolgimento degli esami dei PAS e gli atti del procedimento.
All’udienza pubblica del 17.02.2016 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della sua esclusione dai Percorsi Abilitanti Speciali e dei giudizi di insufficienza riportati nelle prove scritte di Didattica della letteratura italiana e di Metodologia della didattica della letteratura italiana per violazione della regola della collegialità della verifica della preparazione di ciascun candidato all’esame, posta a garanzia della trasparenza dell’imparzialità e della correttezza dell’azione amministrativa.
Al riguardo egli ha, in particolare, dedotto che la prova “in presenza” delle due discipline suddette sarebbe stata svolta “dalla sola docente alla quale era stato affidato l’insegnamento e non anche da una commissione esaminatrice” e che “il giudizio valutativo dalla stessa pronunciato, sottraendolo all’organo collegiale cui competeva”, sarebbe, dunque, stato “viziato per incompetenza e violazione di legge, oltreché da eccesso di potere”.
Tale censura, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Università di Torino, è fondata e meritevole di accoglimento.
Nella sua relazione l’Amministrazione ha, in verità, confermato che gli insegnamenti di Didattica della letteratura italiana e di Metodologia di didattica della letteratura italiana fossero affidati (come tutti gli altri dei Percorsi Abilitanti Speciali), “nel rispetto della normativa vigente”, a “commissioni d’esame all’uopo costituite”.
Quanto alla dimostrazione della collegialità della valutazione delle prove scritte, l’Amministrazione ha, però, dedotto che, poiché solo alla fine di tutte le prove (scritta ed orale) la Commissione avrebbe prodotto il verbale finale, consistente in un documento in formato pdf che viene stampato e firmato da tutti i componenti e che riporta solo il voto finale (media di scritto ed orale), “…chiaramente i verbali finali, per quanto attiene al ricorrente, non esistono, in quanto il ricorrente non ha superato gli scritti e non è stato ammesso ai rispettivi orali. Tuttavia sono esistenti le registrazioni/verbali on line della valutazione dello scritto (si vedano all. 2 e 3)”.
Tali documenti, consistenti, in realtà, nella semplice stampa, ricavata dal sistema, delle date degli appelli e degli esiti delle prove scritte dei vari candidati nelle due materie in contestazione, non dimostrano in alcun modo che l’elaborato del ricorrente sia stato letto e giudicato insieme da tutti i componenti della Commissione.
Lo stesso vale per il fatto che le prove in presenza di Didattica della letteratura italiana e di Metodologia di didattica della letteratura italiana si siano svolte “nello stesso luogo, con convocazione alla stessa ora e con modalità analoghe e alla presenza delle rispettive commissioni, i cui componenti coincidevano” (ricoprendo ciascuno, alternativamente, il ruolo di presidente, di membro effettivo o di supplente), dal quale risulta solo che tutti i membri delle singole commissioni si trovassero, appunto, fisicamente nell’aula al momento dello svolgimento dell’esame, ma non necessariamente, a differenza di quanto sostenuto dall’Università, “che, conseguentemente, sia stata compiuta per ciascuna prova una valutazione collegiale”.
Altri elementi evidenziati dal ricorrente, quali la correzione e valutazione solo da parte della docente della specifica materia della prova “in itinere”, di cui la prova scritta “in presenza” costituiva analisi e sviluppo, ed il giudizio di illeggibilità della sua scrittura, pronunciato dalla professoressa di Didattica della letteratura italiana, quando altro componente della Commissione, a sua volta presidente della Commissione di un diverso insegnamento (Letterature comparate) non aveva mostrato particolari difficoltà di lettura di essa, giungendo ad un giudizio comunque positivo dell’elaborato, non fanno che confermare la dedotta carenza di collegialità, intesa nel suo significato sostanziale di esame e valutazione congiunti del candidato da parte dei componenti della Commissione (rimasti indimostrati nel caso di specie) e non nel senso meramente formale di possibilità dei singoli commissari di esprimere un giudizio singolarmente, anche a distanza, sulle varie prove di ciascun esaminando.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, quindi, accolto, con annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza, salvo il potere -dovere dell’Amministrazione di rivalutare, attraverso diversa Commissione, all’uopo nominata, le prove sostenute dal ricorrente nelle materie in contestazione.
Per la particolarità della controversia sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, mandando all’Amministrazione di rivalutare attraverso diversa Commissione, all’uopo nominata, le prove sostenute dal ricorrente nelle materie in contestazione;
– compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] Fratamico, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Masaracchia, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)