Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la ricorrente stata inserita nella graduatoria di interesse.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 6 aprile 2018, n. 423
Dottorato di ricerca-Ammissione graduatoria-Improcedibilità ricorso
N. 00423/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Interi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Siena, via dei Termini 13;
contro
Universita’ degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
[#OMISSIS#] Acerbo non costituito in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento emesso dall’Università di Torino in data 22 agosto 2017, in pari data inviato e conosciuto, recante la dichiarazione di irricevibilià e decadenza della domanda di immatricolazione al corso di dottorato in scienze archeologiche, storiche e storico-artistiche, per mancata immatricolazione entro i termini previsti dall’art.9 del bando di concorso;
e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: lettera datata 28 luglio 2017, a mezzo raccomandata a/r (ricevuta in data 1 agosto 2017) proveniente dall’Ufficio direzione ricerca e terza missione, a firma del direttore di tale ufficio, come ancora quello proveniente, a mezzo mail ordinaria, in data 13 luglio 2017, dall’indirizzo dottorati@unito.it firmato genericamente “ufficio dottorati” (allegato 5).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Università’ degli Studi Torino;
Visto il decreto dirigenziale n. 1320 del 3 aprile 2018 dell’Università degli Studi di Torino di annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, depositato in udienza dalla parte ricorrente che ha in quella sede dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La pretesa del ricorrente, già ammesso alla frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-Artistiche per l’anno accademico 2017/2018 in forza dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 499 del 8 novembre 2017, risulta pienamente soddisfatta dal decreto dirigenziale con il quale l’Università di Torino, in data 3 aprile 2018, ha annullato d’ufficio, in via definitiva, il provvedimento impugnato con il quale dichiarava la irricevibilità della domanda di immatricolazione per avvenuta decadenza del dottor [#OMISSIS#] Interi dalla graduatoria.
Il Collegio deve, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere.
In relazione alle spese della presente fase di merito il Collegio stima equo disporne la compensazione, tenuto conto della liquidazione delle spese delle fase cautelare effettuata in favore del ricorrente nella misura di euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, che in questa sede conferma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 06/04/2018