L’elusione del giudicato presuppone infatti che la Pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della Pubblica amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato. (Nel caso di specie l’Università ha riesaminato la richiesta del ricorrente e ha ritenuto, sulla base di nuove argomentazioni, che la stessa non potesse essere accolta, di talchè non si ravvisa elusione del giudicato).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 7 maggio 2018, n. 522
Procedura concorsuale posto Professore associato-Chiamata-Rinnovo valutazione-Elusione del giudicato
N. 00522/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Neri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Botero N. 17;
contro
Università del Piemonte Orientale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, Via Arsenale 21;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Piemonte n. 873 del 17 giugno 2016 passata in giudicato il 13.10.2016, con cui è stata annullata la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 27.02.2008 e per l’effetto per la declaratoria di nullità della deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienza ed Innovazione Tecnologica nella seduta del 22.3.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Piemonte Orientale;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questa Sezione, n. 873 del 17 giugno 2016, passata in giudicato il 13.10.2016, con cui è stata annullata la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 27.02.2008, nonché la dichiarazione di nullità della delibera n. 4 adottata nella seduta del 22.3.2017, in esecuzione alla suddetta sentenza e condanna dell’Università ad ottemperare alla sentenza.
Ha dedotto che, al fine dell’esatta esecuzione del contenuto conformativo rinveniente dalla pronuncia, l’Università avrebbe dovuto vagliare la domanda del ricorrente “ora per allora”, in applicazione all’art. 8, comma 2, lett. h, del Regolamento di Facoltà, in base al quale il Consiglio di Facoltà deve “provvede[re] alla chiamata dei docenti e dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato”.
Successivamente al ricorso il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha adottato, in data 21/12/2017, la determina n. 873, con la quale è stata nuovamente respinta l’istanza presentata dal ricorrente in data 25/5/2005, seppur con motivazioni differenti (cfr. verbale n. 14 del 21.12.2017).
Con memoria depositata in data 31.1.2018, il ricorrente ha sostenuto che anche la deliberazione n. 14 del 21.12.2017 è nulla in quanto è stata nuovamente adottata in elusione del giudicato della sentenza 873/2016, poiché la valutazione dell’istanza 25.5.2007, pur apparendo essere stata esaminata “ora per allora”, in realtà è avvenuta richiamando erronei presupposti.
Ha quindi insistito affinchè, previa dichiarazione di nullità della delibera n. 87314/2017, venisse ordinato al Commissario ad acta già nominato, di provvedere a dare corretta e piena esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze 873/2016 e 1273/2017. In subordine, previa conversione del [#OMISSIS#] ai sensi dell’art.32 comma II del Cpa, ha dedotto l’illegittimità della deliberazione n.14 adottata nella seduta del 21.12.2017, chiedendone l’annullamento.
Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2) Il Collegio ritiene che il nuovo provvedimento, non possa essere considerato elusivo del giudicato, poiché l’Amministrazione ha disposto una nuova autonoma fase di verifica, provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato: dopo la ricostruzione del quadro regolamentare, l’Università ha infatti ritenuto che non sussistessero i presupposti, in termini di pianificazione dell’organico, per la chiamata del prof. Neri, sulla base del piano didattico allora approvato.
L’elusione del giudicato presuppone infatti che la Pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della Pubblica amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato. Nel caso di specie l’Università ha riesaminato la richiesta del ricorrente e ha ritenuto, sulla base di nuove argomentazioni, che la stessa non potesse essere accolta.
Se infatti si raffrontano i due provvedimenti, si evince che mentre con la delibera del 27.2.2008 l’Amministrazione ha sostanzialmente respinto la domanda di chiamata del ricorrente come professore associato, attraverso un arresto procedimentale, nella più recente determinazione le ragioni ostative sono indicate nell’entrata in vigore della L. 240/2010, da cui discenderebbe l’obbligo di attivare la procedura di valutazione comparativa ai sensi dell’art 18.
Pertanto non si ravvisano i presupposti per ritenere l’ultima delibera un atto elusivo.
Appare del tutto evidente come la rideterminazione del Dipartimento non trovasse ostacolo nel giudicato di una sentenza, che non aveva una puntuale determinazione in ordine ai criteri da seguire nella riedizione del potere.
Potrebbe rilevarsi una violazione del giudicato solo se la sentenza avesse pronunciato espressamente e specificamente sulla illegittimità della precedente delibera (cioè quella del 2008), che in verità si limitava a “non statuire” sulla domanda del ricorrente.
Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato deve quindi essere respinto.
Il ricorrente solo con memoria del 31.1.2018, non notificata, ha articolato censure avverso la delibera 14/2017, chiedendo in subordine, previa conversione del [#OMISSIS#] ai sensi dell’art.32 comma II del Cpa, l’annullamento della stessa per eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta per disparità di trattamento.
In proposito, anche ai fini di quanto disposto nell’art. 73 c.p.a., si osserva che la conversione del [#OMISSIS#] ha quale presupposto la sola valutazione della non riconducibilità dell’impugnazione all’ambito dell’ottemperanza, con la conseguenza che ogni valutazione concernente la questione della eventuale inammissibilità delle censure esposte mediante memoria non notificata, è demandata ad una nuova fase di giudizio ordinario, alla quale occorre fare rinvio.
III) Il ricorso ex art 112 c.p.a. è dunque infondato e va respinto.
Deve essere disposta la conversione del [#OMISSIS#].
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge l’azione di ottemperanza;
dispone la prosecuzione del giudizio, previa conversione del [#OMISSIS#], fissando a tal fine l’udienza pubblica del 24 ottobre 2018.
Riserva all’esito del giudizio la regolamentazione complessiva delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 07/05/2018