TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 9 dicembre 2016, n. 1506

Affidamento incarico di docenza-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-12-09
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01506/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Nano, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Mastroviti C.F. MSTFNC70E59L219L, [#OMISSIS#] Bossi C.F. BSSCLD67R17L750R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Mastroviti in Torino, via Peyron 47; 
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cattaneo non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di attribuzione dell’incarico di insegnamento di Elementi di Psichiatria (MED725 6CFU- 36 ore) presso l’Università degli Studi di Torino, sede di Biella, non ufficialmente comunicato dalla Commissione esaminatrice all’esito delle valutazioni effettuate dalla predetta commissione in data 21.7.2016;
del verbale di seduta della Commissione;
di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso o consequenziale;
nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, dal momento che sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Sentite sul punto le parti che non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
1) Il ricorrente, con ricorso notificato in data 24 ottobre 2016 e depositato il 9 novembre 2016, ha impugnato gli atti di valutazione della selezione indetta dall’Università Torino, per l’assegnazione dell’incarico di insegnamento di Elementi di Psichiatria (MED725 6CFU- 36 ore) presso la sede di Biella.
Contesta l’illegittimità della composizione della commissione, in quanto nessuno dei componenti presenta una adeguata professionalità.
Nel costituirsi in giudizio l’Università ha sollevato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, essendo intervenuto un atto di autotutela da parte dell’Università, con cui è stata annullata la nomina della Commissione.
Alla camera di consiglio del 30 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 c.p.a.
2) Il Collegio preso atto della nota dell’Amministrazione, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
Le spese di giudizio vengono poste a carico dell’Amministrazione, avendo l’Amministrazione riconosciuto l’illegittimità del provvedimento gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Università degli studi di Torino a liquidare le spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
Pubblicato il 09/12/2016