Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse per immissione in ruolo della ricorrente da parte della Università.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 866
Procedura di reclutamento Ricercatore-Improcedibilità ricorso
N. 00866/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Agresti e Emilia Straziuso, con domicilio eletto presso l’avv. Emilia Straziuso in Bari, via Prospero [#OMISSIS#], 15;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Carbonara, [#OMISSIS#] Sardone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la propria Avvocatura in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;
nei confronti di
Dragonieri Silvano, Petruzzelli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Guagnielli [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Bari, via [#OMISSIS#] Sella, 36;
Scrascia [#OMISSIS#];
Notarnicola [#OMISSIS#];
per l’accertamento e la dichiarazione
del diritto del ricorrente ad essere assunto ed inquadrato come ricercatore universitario dell’Università degli Studi di Bari con decorrenza 22.11.2012;
e per la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Bari ad assumere il dr. [#OMISSIS#] ed a risarcire il danno ingiustamente causatogli per non averlo assunto tempestivamente;
e per il connesso annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20.11.2012, a oggetto “Programmazione punti organico per assunzione di personale – anno 2012” non pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Università, nella parte indicata in ricorso;
– di ogni altro atto meglio descritto in ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, correlato e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e di Dragonieri Silvano, di Petruzzelli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Guagnielli [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza di parte ricorrente depositata in data 27 maggio 2014 con cui lo stesso dichiara il sopravvenuto difetto di interesse in ordine alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. [#OMISSIS#] Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti [#OMISSIS#] Clemente, su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Agresti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Rilevato che con D.R. del 23.12.2013 è stata disposta l’immissione in ruolo del ricorrente (cfr. produzione documentale dell’Università degli Studi di Bari del 17.4.2014); che, conseguentemente, non residua alcun interesse in capo al [#OMISSIS#] alla prosecuzione del giudizio (cfr. istanza di parte ricorrente del 27 maggio 2014);
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse anche con riferimento alla domanda risarcitoria (cfr. istanza di parte ricorrente del 27 maggio 2014);
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cocomile, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)