TAR Puglia, Bari, Sez. I, 13 luglio 2017, n. 783

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice

Data Documento: 2017-07-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Esula dai limiti del giudizio di legittimità il sindacato dei verdetti formulati dalla commissione giudicatrice nell’ambito di concorsi universitari, con la sola eccezione relativa alle ipotesi di macroscopica incoerenza o illogicità, atteso il carattere tecnico-discrezionale del potere di cui essi costituiscono espressione.

Contenuto sentenza

N. 00783/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01488/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] Capodiferro, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Capodiferro, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Paparella in Bari, via Napoli, n.69; 
contro
Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, alla via Melo n. 97, è ex lege domiciliata; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Vittoria [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Cassese, in Bari, via Cairoli, n.105; 
per l’annullamento, previa sospensione:
– della nota prot. 6493-VII, del 26.4.2011, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura valutativa comparativa per la copertura di n. 1 posto da ricercatore presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/28 “Malattie odontostomatologiche”, con la quale il Rettore ha comunicato che, con D.R. n. 379/2011, prot. n. 6256-VII/1 del 21.4.2011, era stato dichiarato vincitore il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare il D.R. n. 379/2011, prot. n. 6256-VII/1 del 21.4.2011, che ha dichiarato vincitore il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con D.R. prot. n. 220092-VII/1 – Rep. D.R. n. 941-2009 del 23.7.2009, pubblicato in G.U. n. 58 del 31.7.2009, l’Università degli Studi di Foggia ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Settore Scientifico-Disciplinare MED/28 – “Malattie Odontostomatologiche”.
Al concorso hanno partecipato, tra gli altri, Capodiferro [#OMISSIS#], odierno ricorrente e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], controinteressato nel presente giudizio, dichiarato vincitore all’esito dell’espletamento della procedura.
Avverso il D.R. n. 379 del 21.4.2011, che ha dichiarato il dott. [#OMISSIS#] vincitore del concorso, è insorto l’odierno ricorrente, affidando il proprio ricorso ai seguenti motivi di gravame:
1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, I co. e 3 del D.M. n. 89/2009, per avere la commissione giudicatrice, omettendo la valutazione analitica prescritta dalle citate norme, reso un giudizio incoerente ed irragionevole, con riferimento ai titoli, nonché alle pubblicazioni scientifiche delle odierne parti ricorrente e controinteressata;
2) Violazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 Cost, 51 c.p.c. e 36 c.p.p., attesa la mancata astensione del segretario della commissione, prof. Lo [#OMISSIS#], nonostante il rapporto di collaborazione stabile e continuativo esistente tra questi e l’odierno controinteressato, ravvisabile – secondo la prospettazione di parte ricorrente – tra l’altro, nella circostanza che nove delle dieci pubblicazioni spendibili nell’ambito del concorso, risultano redatte con la collaborazione di questi.
Parte ricorrente ha, altresì, proposto istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti censurati.
Al fine di resistere al gravame, si è costituita l’Università degli Studi di Foggia, opponendosi all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, attesa l’infondatezza dell’avversa pretesa, poiché contrastante con il principio di insindacabilità giurisdizionale dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici nell’ambito di concorsi universitari, con esclusione dei casi di macroscopica irragionevolezza. 
Si è, altresì, costituito in resistenza il controinteressato dott. [#OMISSIS#], eccependo:
– in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui censura la mancata astensione del Segretario della Commissione, non avendo l’odierno ricorrente avanzato istanza di ricusazione nei suoi confronti entro il termine decadenziale imposto dal bando di concorso;
– gradatamente, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non potendo, in ogni caso, parte ricorrente aspirare alla nomina di vincitore, attesa l’inidoneità del punteggio conseguito;
– nel merito, l’infondatezza del ricorso, in considerazione del principio di insindacabilità da parte del Giudice di legittimità dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici, fuori dai casi di manifesta illogicità, attesa la natura tecnico-discrezionale del potere di cui costituiscono espressione.
Con memoria conclusionale depositata il 7.5.2016, l’odierno controinteressato ha, inoltre, eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità dell’avverso ricorso, per difetto di interesse, attesa la dichiarazione mendace resa da parte ricorrente nell’ambito della propria domanda di partecipazione alla procedura comparativa di valutazione, quanto alla circostanza di “non aver riportato condanne penali e di non avere pendenti procedimenti penali”, che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione, essendo stato lo stesso sottoposto ad indagini preliminari al momento della presentazione della domanda.
Con ordinanza n. 716 del 2011, è stata respinta la domanda cautelare, sul rilievo dell’insussistenza del presupposto cautelare del fumus [#OMISSIS#] iuris, attesa l’inidoneità dei rapporti di collaborazione intercorrenti tra il vincitore ed il segretario ad integrare ipotesi di incompatibilità, come invece prospettato da parte ricorrente, ed afferendo le ulteriori censure proposte a profili di discrezionalità tecnica, sindacabili in sede di legittimità nei limiti della macroscopica irregolarità.
Alla pubblica udienza del 18.5.2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, dovendosi, in particolare, rilevare che esorbita dal perimetro della decisione la questione attinente la mancata esclusione dell’odierno ricorrente dalla procedura di valutazione comparativa de qua, a seguito della dichiarazione asseritamente mendace resa da costui in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
A prescindere da ogni questione in ordine alla fondatezza in fatto di tale allegazione (atteso che, anche a seguito dell’istruttoria espletata e della discussione in pubblica udienza non è risultato provato che il ricorrente avesse assunto la qualità di indagato alla data della dichiarazione resa, in quanto non è stato dimostrato che il Capodiferro sia stato ascoltato – nell’interrogatorio da cui la difesa del [#OMISSIS#] fa discendere la conoscenza del procedimento penale in questione – in qualità di indagato o persona solo informata sui fatti), deve rilevarsi che simile eccezione avrebbe dovuto essere ritualmente dedotta a mezzo di ricorso incidentale, sostanziandosi – di fatto – in una contestazione rivolta avverso la legittimità dell’ammissione alla procedura comparativa. 
Essa è, in ogni caso, superata dall’infondatezza nel merito del ricorso. 
È, infatti, destituita di fondamento, con conseguente sua reiezione, la censura con cui parte ricorrente si duole dell’omessa valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei concorrenti, imposta dagli artt. 2, I co. e 3 del D.M. n. 89/2009.
Emerge, infatti, dalla lettura dei verbali della procedura de qua, nonché dai relativi allegati (cfr., in particolare, l’allegato n. 1 al verbale n. 4) l’esame capillare effettuato dalla commissione riguardo ai titoli ed alle pubblicazioni di ogni candidato, articolato nella valutazione effettuata da ciascun commissario, dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni – con specifica indicazione, quanto a queste ultime, dei criteri adottati – seguita da un giudizio sintetico corredato, infine, da un giudizio collegiale, articolato secondo il medesimo schema testé descritto, nel pieno rispetto delle norme invocate da parte ricorrente.
Quanto invece al merito delle ridette valutazioni, giova rilevare che, come correttamente sostenuto dalle odierne parti resistenti, esula dai limiti del giudizio di legittimità cui è chiamato il Collegio il sindacato dei verdetti formulati dalla commissione giudicatrice nell’ambito di concorsi universitari, con la sola eccezione relativa alle ipotesi di macroscopica incoerenza o illogicità – che, come detto, non ricorrono nell’odierna vicenda –, atteso il carattere tecnico-discrezionale del potere di cui essi costituiscono espressione (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. III, n. 3416/2004).
In particolare, appare opportuno spendere brevi cenni in ordine alla censura attinente all’inconferenza dei titoli vantati dall’odierno controinteressato, per lo più riconducibili alla disciplina dell’ortodonzia, rispetto al settore scientifico disciplinare MED/28 (malattie odontostomatologiche), oggetto della procedura comparativa per cui è causa.
Invero, dai chiarimenti forniti dal controinteressato [#OMISSIS#] nonché, in particolare, dalla documentazione depositata, emerge con evidenza la pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni da questi presentate al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura comparativa, atteso che vi rientrano tutte le discipline afferenti al corso di laurea in odontoiatria. 
Va, altresì, disattesa, poiché parimenti infondata, la doglianza relativa all’omessa astensione del segretario della commissione, prof. Lo [#OMISSIS#].
Infatti, parte ricorrente àncora la richiamata censura al rapporto di collaborazione accademica intercorrente tra questi e l’odierno controinteressato, che emergerebbe, secondo la descritta prospettazione, dalla compartecipazione a nove delle dieci pubblicazioni spendibili nell’ambito del concorso per cui è causa. 
È, invero, irrilevante, quanto alla sussistenza dell’obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che un membro della commissione ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, atteso che simile evenienza è ormai considerata fisiologica in seno alla comunità scientifica, poiché risponde ad “esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5879/2002).
È, inoltre, pacifico che non inficia l’osservanza del principio di imparzialità la presenza, tra un componente della commissione ed uno dei concorrenti, di rapporti di collaborazione meramente intellettuali, da cui esuli qualsivoglia interesse patrimoniale. 
Costituisce, infatti, garanzia di rispetto del prefato principio, la composizione collegiale della commissione, che comporta il dispiegarsi di un controllo intrinseco, idoneo a condurre alla selezione dei più meritevoli. 
La doglianza appare, peraltro, affetta da profili di inammissibilità, atteso che, pur ammettendosi l’applicabilità dell’art. 51 c.p.c. – invocato da parte ricorrente – alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di pubblico impiego, occorre rilevare che, secondo l’insegnamento della Cassazione civile, anche alla luce della modifica dell’art. 111 Cost., non è deducibile in sede di impugnazione la violazione da parte del Giudice dell’obbligo di astensione, essendo il principio di imparzialità e terzietà garantito mediante l’attribuzione del diritto di ricusazione, di tal ché la violazione dell’art. 51 c.p.c., di cui si duole l’odierno ricorrente, rileva solo quale presupposto di applicazione del richiamato istituto (cfr. Cass. civ. I sez., n. 565/2007). 
Poiché, in virtù del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall’art. 97 Cost., i descritti insegnamenti devono essere ritenuti applicabili a tutti i campi dell’azione amministrativa, compresa la materia concorsuale, la censura non può trovare accoglimento.
In conclusione, attese tutte le considerazioni svolte, il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite derogano alla soccombenza in considerazione della posizione giuridica sostanziale fatta valere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 13/07/2017