La rimozione di una commissione di concorso, che certamente costituisce una sorta di extrema ratio, risula pienamente giustificata “quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2012, n. 396, Id., 10 febbraio 2015, n. 703).
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 13 luglio 2017, n. 787
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice
N. 00787/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sabina Castellaneta, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Deramo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Felice Stama, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso [#OMISSIS#], 31;
per l’annullamento
– del decreto n. 1139 del 21 aprile 2016, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Bari non ha approvato gli atti della Commissione relativamente alla procedura valutativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso l’ex dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico sull’idea progettuale “DEFrAG (Digital Edition of Fragmentary Ancient Greek) – Tragedy” e nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca ed ha deciso il rinnovo della procedura con la nomina di una nuova Commissione;
– del parere reso dalla Commissione permanente presso Uniba (contenuto nella email del 4 aprile 2016 a firma del prof. Agostino Meale);
– dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla medesima procedura;
– del decreto n. 1279 del 5 maggio 2016, con il quale il Rettore ha nominato la nuova Commissione esaminatrice;
– della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici il 26 aprile 2016;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
nonché per il risarcimento del danno derivato alla dott.ssa Castellaneta per essere stata ingiustamente privata del posto di ricercatore a tempo determinato nella procedura in questione;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 novembre 2016, per l’annullamento,
nei limiti dell’interesse dedotto e previa concessione di idoneo provvedimento cautelare,
– del decreto n. 3600 dell’11 novembre 2016, con il quale il Rettore ha approvato i verbali della procedura valutativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso l’ex dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico sull’idea progettuale “DEFrAG (Digital Edition of Fragmentary Ancient Greek) – Tragedy” e nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca), dichiarando vincitore il dott. Felice Stama;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e di Felice Stama;
Visto il ricorso incidentale presentato dal Dott. Felice Stama
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#] e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Nel giudizio in esame è controversa la legittimità della procedura valutativa bandita dall’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, afferente alla chiamata di un Ricercatore universitario a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) L. n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/D2 “Lingua e Letteratura Greca”, presso l’ex Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardo Antico (ora parte del Dipartimento di Studi Umanistici).
I.1. LA PROCEDURA.
Con decreto rettorale n. 855 del 10 marzo 2015 l’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, indiceva, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione Puglia, una procedura valutativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per altri due anni, per il settore concorsuale “Lingua e Letteratura Greca”, basata sull’idea progettuale “DEFrAG – Tragedy”. Digital Edition of Fragmentary Ancient Greek Tragedy”, elaborata e proposta dalla Dott.ssa Castellaneta, odierna ricorrente.
Il prefato progetto di ricerca “DEFrAG – Tragedy” veniva finanziato nell’ambito dell’intervento “FutureInResearch”, dopo essere stato selezionato all’esito di apposita procedura aperta a ricercatori non strutturati, indetta dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 437/2013, senza che ciò comportasse il riconoscimento di titoli preferenziali in favore del proponente nella successiva procedura concorsuale, oggetto di ricorso.
Alla selezione per un posto di ricercatore, bandita con D.R. n. 855/2015, articolata per titoli e colloquio, partecipavano oltre alla ricorrente, ulteriori due candidati: il Dott. Stama e la Dott.ssa Di Bari (quest’ultima poi esclusa per non essersi presentata al colloquio).
I.2 I LAVORI DELLA PRIMA COMMISSIONE.
I.2.1 Nel corso delle prime quattro riunioni, svoltesi in parte avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione esaminatrice – così come nominata con D.R. dell’8 settembre 2015 nelle persone dei prof.ri: Imperio; Montanari; Montana – stabiliva di ammettere tutti i candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; fissava i criteri di massima per la valutazione dei candidati, procedendo alla ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni scientifiche; individuava, per ciascun candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili; procedeva, infine, all’espletamento delle prove relative alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché all’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
I.2.2 Nel successivo corso dei lavori, a partire dalla fase di attribuzione dei punteggi (cfr. verbali della quinta seduta svolta nei giorni: 15/12/2015; 16/12/2015; 15/1/2016; 16/1/2016; 30/1/2016; 2/4/2016 e sesta seduta del 2/4/2016) si verificavano plurimi episodi sintomatici di un profondo contrasto tra i membri della Commissione, sia in relazione al criterio da utilizzare in caso di disaccordo nella valutazione di titoli e pubblicazioni (maggioranza ovvero media aritmetica) che in relazione a tempi e modalità di valutazione della prova di lingua inglese.
Gli evidenziati dissidi sfociavano, in particolare:
– nella decisione della Commissione di utilizzare – in caso di disaccordo nell’attribuzione dei punteggi – il criterio della media aritmetica con arrotondamento, eliminando i decimali (cfr. pag. 8 del verbale del 15 gennaio 2016);
– nel mutamento del metodo inizialmente fissato della media aritmetica (avversato dalla prof. Imperio), quando risultava oramai avviata la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e già valutato il primo candidato (Dott.ssa Castellaneta), con applicazione del metodo della maggioranza per la sola valutazione del Dott. Stama (cfr. pag. 18 verbale del 15 gennaio 2016);
– nella formulazione di un giudizio per la prova orale di lingua inglese solo in data successiva al suo svolgimento, e comunque solo dopo aver proceduto all’assegnazione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni;
– nella conclusione dei lavori della procedura in data 4 aprile 2016 (in violazione del termine ultimo fissato dalla convenzione con la Regione del 30 gennaio 2016), con una posizione di sostanziale parità tra i candidati, avendo entrambi conseguito un punteggio totale di 52/100 (ovvero: Dott. Stama 10/40 per titoli e 42/60 per produzione scientifica – Dott.ssa Castellaneta 23/40 per titoli e 29/60 per produzione scientifica);
– nell’indicazione contenuta nella Relazione di maggioranza della Commissione, del dott. Felice Stama quale vincitore della selezione, sulla base di un giudizio sintetico espresso dal presidente della Commissione, prof. Montanari, cui aderiva il prof. Montana;
– nella redazione di una Relazione di minoranza da parte della prof. Imperio, che rimarcava la prevalenza della Dott.ssa Castellaneta tra i due candidati, ove si fosse proceduto all’applicazione del criterio preferenziale previsto dalla legge dei carichi di famiglia (ex art. 15, comma 2, D.P.R. n. 487/1994); ovvero all’attribuzione anche al Dott. Stama dei punteggi alla stregua del criterio della media aritmetica.
I.3 LA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA CON NOMINA DI UNA NUOVA COMMISSIONE.
I.3.1 Chiamato a mente dell’art. 10 del bando a verificare la regolarità dei lavori della Commissione, il Rettore dell’Università degli Studi di Bari, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione permanente, stabiliva con l’impugnato decreto n. 1139 del 21 aprile 2016:
a) di non approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla predetta procedura valutativa, in considerazione di plurimi evidenti profili di illegittimità per manifesta contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza nell’operato della Commissione;
II) di disporre il rinnovo della procedura ad opera di una nuova Commissione esaminatrice, in seguito nominata con D.R. n. 1279 del 5 maggio 2016, indicando la data del 13 giugno 2016 quale termine di conclusione dei lavori, al fine di evitare la restituzione alla Regione Puglia del fondo di finanziamento del posto di ricercatore a tempo determinato di che trattasi.
Inoltre, con nota del 23 maggio 2016, prot. n. 40949 (allegato 1 alla produzione depositata dalla ricorrente il 22 novembre 2016), il Rettore chiariva che la nuova Commissione, nel ridefinire i punteggi per i titoli, avrebbe dovuto assegnare comunque un punteggio al dottorato di ricerca, procedendo in seguito alla ridistribuzione dei punteggi.
I.3.2 Insediatasi in data 13 giugno 2016, la nuova Commissione, nelle persone dei prof.ri Neri, [#OMISSIS#], Gostoli, procedeva a rinnovare integralmente la procedura, a partire dalla rideterminazione ex novo della griglia (con voto contrario della Prof.ssa Gostoli), non limitandosi, dunque, ad includervi il titolo di dottore di ricerca ma introducendo anche ulteriori tipologie di titoli e pubblicazioni prima non valutabili e fissando nuovi massimali in relazione ai vari punteggi previsti per ciascuna categoria di titoli e pubblicazioni.
I.3.3 Espletate le varie fasi della procedura (selezione dei titoli e delle pubblicazioni, colloquio e valutazioni), il Dott. Stama riportava un totale di 60 punti; la Dott.ssa Castellaneta 53 punti.
I.3.4 Essendo emersi dalle relazioni conclusive (di maggioranza e minoranza) svolte dalla nuova Commissione, plurimi profili di discutibile legittimità delle scelte in concreto operate, il Rettore rimetteva gli atti alla Commissione permanente (nominata con DD.RR. nn. 1483 e 1734 del 17 aprile 2015 e 8 giugno 2016), per poi rinviare alla Commissione valutatrice al fine di ottenere precisi chiarimenti sui rilievi dalla prima formulati.
I.3.5 Infine, con D.R. n. 3600 dell’11 novembre 2016, venivano definitivamente approvati gli atti della procedura, sicché veniva dichiarato vincitore il Dott. Stama.
I.4 LE CENSURE.
I.4.1 Con il RICORSO PRINCIPALE, notificato in data 18 maggio 2016, depositato il giorno successivo, la Dott.ssa Castellaneta ha contestato il decreto rettorale di non approvazione degli atti della prima Commissione esaminatrice, oltre a tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso (in particolare D.R. n. 1279/2016 di nomina della nuova Commissione).
Dopo aver stigmatizzato l’operato dell’organo valutativo per le medesime ragioni poste a fondamento del provvedimento di non approvazione degli atti, a causa dell’utilizzo di meccanismi di valutazione dei titoli diversi in relazione a ciascun candidato, con evidente violazione della par condicio, la ricorrente ha evidenziato che, ove fosse stato omogeneamente applicato il criterio prestabilito a monte, ovvero della media aritmetica piuttosto che della maggioranza, ella sarebbe risultata vincitrice della procedura (prevalendo di 3,24 punti, senza applicazione di arrotondamento, ovvero di 5,00 punti, ove si fosse applicato l’arrotondamento).
La stessa, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata vincitrice in forza dell’applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio previsti dal D.P.R. n. 487/1994, art. 15, comma 2.
Invocata, dunque, l’applicazione dell’art. 10 del bando di concorso, a mente del quale “Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma il Rettore rinvia gli atti alla commissione assegnando contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione”, la ricorrente ha concluso chiedendo disporsi l’annullamento degli atti gravati, con ogni conseguenza di legge, compreso l’ordine all’Università di rinviare gli atti alla originaria Commissione, al fine della mera correzione di tipo meccanico e vincolato dei risultati, in luogo della riedizione del procedimento valutativo ad opera di una nuova commissione.
Le doglianze dedotte con il precedente mezzo, inoltre, inficerebbero per via derivata la decisione del Rettore di rinnovare la valutazione e di nominare una nuova Commissione, in quanto sarebbe privata del necessario presupposto.
La ricorrente censura, ancora, in via gradata, il parere espresso dalla Commissione permanente che, pur stigmatizzando l’operato concreto della Commissione per aver stato scelto e verbalizzato il metodo/criterio di valutazione della media tra i singoli voti espressi, per poi disattenderlo solo in relazione al secondo candidato (di poi dichiarato vincitore), non ha ritenuto di poter entrare nel merito della questione – se, dunque, sia più corretto il metodo/criterio della maggioranza oppure quello della media dei voti espressi dai singoli commissari, suggerito dall’Avvocatura dell’Ateneo – benché, in tesi, l’unico criterio applicabile sia quello della media aritmetica, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Si duole, infine, del fatto che il Rettore abbia stabilito di rinnovare la procedura concorsuale con una nuova Commissione esaminatrice senza tuttavia specificare da quale fase la rinnovazione debba aver luogo, autorizzandola implicitamente ed in maniera radicalmente illegittima a rivedere i criteri di valutazione, nonostante i candidati fossero già noti.
I.4.2 RICORSO INCIDENTALE.
Costituitosi per resistere all’avverso gravame, il controinteressato, Dott. Stama, ha spiegato ricorso incidentale, depositato il successivo 7 giugno, subordinatamente all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, impugnando in via incidentale gli atti gravati dalla ricorrente, nella parte in cui il Rettore ha disposto la rinnovazione della procedura senza evidenziare, quale ulteriore motivo di illegittimità, la mancata valutazione del dottorato di ricerca, in violazione dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 2 del D.M. 243/2011.
In tesi della difesa del controinteressato la Commissione avrebbe omesso di graduare il punteggio attribuibile al dottorato di ricerca in relazione alla maggiore o minore congruenza rispetto al Settore scientifico disciplinare, sicché il Rettore avrebbe dovuto disporre comunque la rinnovazione della procedura, ai fini della necessaria rielaborazione dei criteri ad opera di una nuova Commissione.
I.4.3 MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PRINCIPALE.
Con ricorso per motivi aggiunti la Dott.ssa Castellaneta ha impugnato gli atti della nuova procedura, culminata nel D.R. n. 3600 dell’11 novembre 2016 di approvazione degli atti e nomina del vincitore (Dott. Stama), deducendo in primis le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo, in tesi inficianti per via derivata gli ulteriori atti gravati, privandoli del necessario presupposto.
Con il secondo e terzo mezzo dei motivi aggiunti (in stretta connessione con il quarto motivo del ricorso principale) ha rimarcato la violazione del principio generale, valevole in tutte le procedure di evidenza pubblica, della necessaria predeterminazione dei criteri valutativi in un momento in cui non possa sorgere – anche solo il sospetto – che la relativa enucleazione possa favorire uno dei candidati; principio che peraltro trova puntuale riscontro normativo, per la materia dei concorsi, nell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.
Sotto altro concorrente profilo ha contestato l’illogicità e l’irragionevolezza della radicale riformulazione dei criteri di valutazione, che lascerebbe trapelare il velato fine di favorire la persona del Dott. Stama, attraverso un “sapiente” impiego del sistema dei massimali e l’introduzione di criteri del tutto nuovi sia per titoli che pubblicazioni.
In particolare, in maniera del tutto illogica e irrazionale, in virtù delle nuove griglie di valutazione:
– risulterebbe fortemente sottostimata l’attività didattica e di ricerca;
– è stato ridotto a soli 15 punti il massimale della voce relativa agli “articoli pubblicati e tesi di dottorato”, con la conseguenza pratica che su ben 29 punti totalizzati per tale parametro dalla Dott.ssa Castellaneta in concreto sono stati riconosciuti solo 15 punti, così privandola di ben 14 punti e riducendo la distanza dall’altro candidato (che per tale voce ha conseguito 10 punti) da 19 a 5 punti.
Con il IV motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della griglia predisposta dalla Commissione, nella parte in cui ha attribuito 10 punti per il dottorato di ricerca, benché lo stesso non fosse in tesi valutabile, trattandosi di prerequisito di partecipazione.
Con il V motivo vengono censurati nel dettaglio i punteggi attribuiti sia ai titoli che alle pubblicazioni prodotte dai candidati, asserendosi la mancanza di coerenza logica intrinseca e l’evidente illogicità sotto vari profili ed evidenziandosi che il concreto modus operandi della Commissione avrebbe favorito il Dott. Stama, a tutto svantaggio della ricorrente.
Infine, con il VI mezzo, riprendendo le argomentazioni svolte con il terzo motivo del ricorso principale, parte ricorrente ha stigmatizzato l’utilizzo irragionevole ed incoerente ad opera della nuova commissione di due diversi metodi di valutazione: quello della maggioranza per la valutazione dei titoli e della media aritmetica per le pubblicazioni.
I.5 Resiste al ricorso l’intimata Amministrazione Universitaria, chiedendo disporsi la reiezione del gravame.
I.6 All’udienza del 24 maggio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Tanto premesso in fatto, nel merito le ragioni della ricorrente risultano in parte fondate e conseguono, pertanto, l’accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
II.1 SULL’AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO INTRODUTTIVO.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il gravame in esame è senz’altro rivolto avverso atti dotati di immediata lesività, idonei a concludere, con esito demolitorio, una fase valutativa dotata di una ben definita autonomia procedimentale, all’esito della quale risulta attestato un determinato risultato valutativo, che la ricorrente ha interesse a mantenere fermo, ritenendolo a sé favorevole ove epurato da mere irregolarità nel calcolo dei punteggi.
Invero, il provvedimento di non approvazione degli atti ha condotto ad un arresto della procedura rispetto al suo corso fisiologico, ponendo le premesse per lo sviluppo di un’ulteriore fase selettiva, dall’esito non prevedibile, idonea a pregiudicare l’interesse sostanziale al conseguimento del bene della vita, sia a causa del travolgimento delle prove già svolte e delle valutazioni comunque attestate dalla Commissione, sia, per quanto esposto, a causa delle non precise indicazioni fornite dal Rettore in merito alle modalità di rinnovazione dell’attività valutativa.
D’altra parte, come chiarito dalla giurisprudenza, nel processo amministrativo la sussistenza dell’interesse implica la necessità che lo stesso sia valutato in concreto, al fine di accertare l’effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1495).
Orbene, è evidente nel caso in esame che l’interesse della ricorrente risulti dimostrato dalla concreta possibilità di conseguire il bene della vita cui aspira, in caso di accoglimento del ricorso introduttivo.
II.2 SULLA LEGITTIMITA’ DELLA DECISIONE DI RINNOVARE LA PROCEDURA CON NOMINA DI UNA NUOVA COMMISSIONE.
II.2.1 Ragioni di priorità logica impongono di principiare la disamina delle censure da quelle incentrate sulla asserita illegittimità della scelta del Rettore (cfr. D.R. n. 1139 del 21 aprile 2016) di non approvare gli atti della procedura e di rimettere ad una nuova Commissione la sua rinnovazione (I motivo del ricorso principale e per motivi aggiunti).
Giova sul punto evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, i vizi che hanno determinato la non approvazione degli atti della prima Commissione non si sono sostanziati in mere irregolarità formali, idonee a giustificare un mero rinvio degli atti ai fini della loro regolarizzazione, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato.
Piuttosto, a fronte del funzionamento patologico dell’organo collegiale, disvelato dall’applicazione scorretta e palesemente discriminatoria delle scelte tecniche prefissate, la soluzione adottata dal Rettore appare del tutto legittima, ostando al semplice rinvio degli atti alla precedente Commissione il carattere sostanziale dei vizi della procedura, sfocianti nell’evidente contraddittorietà delle valutazioni espresse e nell’impossibilità di far affidamento su un sereno riesame dei punteggi, risultando incisa l’imparzialità dell’organo valutativo.
Peraltro, come è emerso dagli atti di causa, del tutto vani si sono rivelati i tentativi pure svolti nel corso della procedura dal Rettore al fine di ripianare i contrasti sorti in seno alla Commissione, attraverso il supporto pareristico dell’Avvocatura dell’Università, pronunciatasi in merito a diverse questioni problematiche, ed in particolare in ordine alle modalità di calcolo del punteggio finale da attribuire a ciascuna pubblicazione in caso di disaccordo tra i commissari (In particolare, già con nota del 7 gennaio 2016 il Rettore trasmetteva alla Commissione il parere redatto dal Coordinatore dell’Avvocatura in data 21 dicembre 2015 ove si evidenziava che la valutazione finale da attribuire a ciascuna pubblicazione avrebbe dovuto scaturire dalla media aritmetica dei singoli punteggi espressi da tutti i commissari).
Del resto, in senso conforme alle superiori conclusioni si è anche espressa condivisa giurisprudenza, che in casi analoghi ha evidenziato come la rimozione di una commissione di concorso, che certamente costituisce una sorta di extrema ratio, risulti pienamente giustificata “quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 26 gennaio 2012, n. 396, 10 febbraio 2015, n. 703).
II.2.2 Dalla reiezione del mezzo discende l’improcedibilità del ricorso incidentale spiegato in via subordinata dal controinteressato, al solo fine di opporsi alla pretesa rimessione degli atti alla medesima Commissione, per la correzione delle asserite irregolarità formali ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso.
II.3 SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLA MODIFICA DELLA GRIGLIA DEI PUNTEGGI NELLA PARTE NON GIUSTIFICATA DALLA FUNZIONE MERAMENTE CORRETTIVA DELLA RINNOVATA PROCEDURA.
Risultano fondati il II e III mezzo spiegati con ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Va premesso in termini generali che allorquando occorre ricondurre a legittimità singole fasi concorsuali, oggetto di annullamento perché deviate da un patologico esercizio del potere, risulta fondamentale che nell’operare il consueto bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco siano assicurate, in primis,trasparenza e imparzialità delle regole a tutela della par condicio dei candidati, scongiurando anche solo il sospetto di interventi correttivi che, in quanto calibrati su situazioni note, siano idonei ad orientarne il risultato.
Ciò comporta la necessità, pur nel rispetto dell’autonomia di giudizio del nuovo organo esaminatore, di fare applicazione rigorosa del principio utile per inutile non vitiatur, salvaguardando, per quanto possibile, l’attività espletata in precedenza che non risulti incisa nemmeno in via riflessa dalle riscontrate illegittimità, preservando, in particolare, quelle regole predeterminate prima di conoscere i candidati e, dunque, aventi maggiore garanzia di trasparenza, rimaste immuni da censure.
In tale contesto, dunque, si deve rifuggire dall’introduzione di criteri innovativi che non siano giustificati dalla causa attributiva del potere ovvero dalla necessaria riconduzione a legittimità della procedura e che, pertanto, ove non giustificati altrimenti, possono generare anche solo il sospetto di alterazione delle regole di par condicio.
Dall’applicazione dei superiori principi consegue che la rinnovazione della procedura de qua avrebbe dovuto essere condotta da parte della nuova Commissione attraverso un’operazione meticolosa, volta alla eliminazione delle sole illegittimità che ne avevano cagionato l’annullamento (cfr. note rettorali del 6 giugno 2016 e 25 luglio 2016 e D.R. n. 1139 del 21 aprile 2016), dovendo ogni ulteriore scelta esorbitante da tale funzione rinnovatoria essere sostenuta da una rafforzata e adeguata motivazione, che ne giustificasse l’adozione; circostanza, questa, non ricorrente nel caso di specie.
Come condivisibilmente evidenziato dalla prof.ssa Gostoli già nel corso della prima riunione, ed in seguito dalla Commissione permanente, l’intervento del nuovo organo valutativo avrebbe dovuto partire dalla sola fase di predeterminazione dei punteggi per titoli, fermo restando quanto già previsto per le pubblicazioni, procedendo, nella maniera più asettica e imparziale possibile, alla sola inclusione del dottorato di ricerca tra i titoli previsti nella griglia già predisposta dalla precedente Commissione e stabilendo i criteri ai quali parametrare il punteggio massimo attribuibile, entro un range predefinito.
A tale operazione avrebbe poi dovuto seguire la riduzione proporzionale dei pesi riconosciuti agli altri titoli, attraverso una semplice operazione di riparametrazione dei punteggi massimi attribuibili, in modo da cristallizzare un quadro del tutto fedele al valore relativo ad essi riconosciuto dalla griglia originaria, ovvero quando alcun sospetto di condizionamento poteva sorgere, non essendo noti i candidati.
Va da sé che non vi era spazio alcuno per introdurre (come fatto invece dalla nuova Commissione) nuove ulteriori voci ai titoli valutabili, né intervenire sui criteri già fissati per la valutazione delle pubblicazioni.
In tal modo operando, la nuova Commissione ha finito infatti per alterare fortemente ed ingiustificatamente la ponderazione tra titoli e pubblicazioni prefissata a monte della procedura, ovvero prima di conoscere i nominativi dei candidati e, dunque, con maggiore garanzia di imparzialità.
Un tale modo di procedere avrebbe consentito di ricalibrare ora per allora i criteri valutativi nell’ambito di una procedura concorsuale già in corso tutelando la genuinità delle regole in conformità ai principi di buon andamento e parità di trattamento di cui all’art. 97 Cost., così scongiurando che potesse sorgere anche solo il timore di alterazione delle regole selettive in funzione e a vantaggio dei curricula di alcuni candidati; rischio sicuramente più elevato ove si versi, come nel caso di specie, nell’ambito di un settore disciplinare afferente ad una comunità scientifica altamente specializzata, ove erano già conosciuti i nominativi dei candidati e facilmente conoscibili titoli e pubblicazioni.
Nel caso di specie, è invece evidente nell’operato della nuova Commissione, quanto meno un’irragionevole e non necessaria rivisitazione ex novo della griglia valutativa, anche nelle parti non giustificate dalle illegittimità evidenziate dal Rettore e in funzione della cui eliminazione era stata disposta l’attività rinnovatoria.
I motivi sono, dunque, accolti.
II.4 SULLA LEGITTIMA VALUTAZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA.
E’ inoltre infondato il quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti, con cui la Dott.ssa Castellaneta contesta la legittimità della valutazione del dottorato di ricerca svolta dalla nuova Commissione, anche alla luce delle precise indicazioni fornite sul punto dal Rettore con nota del 6 giugno 2016, asserendone la non valutabilità in quanto prerequisito di partecipazione.
Sul punto, gioverà richiamare l’art. 2, lett. a) del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, rubricato “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. “,espressamente richiamato dall’art. 9 del bando della procedura di selezione, a mente del quale: “Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’articolo 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’Estero;
(…).
2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
Orbene, si desume dal chiaro tenore della citata disposizione che essendo il dottorato di ricerca in “Filologia greca e latina o attinente al settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02”, espressamente incluso tra i titoli da valutare a norma della lex specialis, così come integrata dal su richiamato D.M., certamente si imponeva l’attribuzione di un punteggio specifico, sicché del tutto correttamente la nuova Commissione ha provveduto in parte qua alla rideterminazione della griglia dei titoli, valutando l’arricchimento che in ragione della specificità del dottorato poteva derivare al curriculum del candidato.
Né peraltro risulta ostativa rispetto alle superiori considerazioni la circostanza, valorizzata dalla ricorrente, che il dottorato fosse anche richiesto come requisito di partecipazione, atteso che ciò non contraddice la possibilità di calibrare il valore dei diversi percorsi formativi svolti dai candidati in relazione alla significatività desunta dalla maggiore o minore congruenza del titolo con il settore scientifico-disciplinare nonché con l’attività di ricerca prevista dal bando.
II.5 SULLA IRRAGIONEVOLEZZA DELL’APPLICAZIONE DI DIVERSI METODI VALUTATIVI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI.
E’ fondato il sesto motivo di ricorso, risultando del tutto irragionevole, così come rimarcato dalla difesa ricorrente, che la Commissione abbia adoperato due differenti metodi per la valutazione dei titoli e della produzione scientifica, impiegando, nel primo caso, il metodo della maggioranza e, nel secondo, il metodo della media tra i punteggi attribuiti dai singoli commissari alle singole pubblicazioni.
Gioverà sul punto richiamare condivisi principi giurisprudenziali con cui si è chiarito che “al fine di stabilire quale sia il metodo più adeguato a rappresentare la volontà degli organi