TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 giugno 2016, n. 941

Diritto a percepire un assegno ad personam passaggio di carriera (ricercatore confermato-professore associato)

Data Documento: 2016-06-20
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 3, comma 57, l. 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l’assegno personale previsto in relazione ai passaggi di carriera e attribuito in applicazione degli artt. 36, ultimo comma e 38, ultimo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all’atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall’art. 103 del medesimo d.P.R. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi si ritiene, quindi, riassorbito con i successivi miglioramenti economici.

Contenuto sentenza

N. 00941/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] Latrofa, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bari, Via Q. Sella, 120;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Prudente e [#OMISSIS#] Sardone, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Prudente, in Bari, Ufficio Legale Ateneo, Piazza Umberto I, 1; 
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione di un assegno ad personampensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
nonché
per la condanna
dell’Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., al pagamento di detto assegno secondo i criteri di legge, oltre interessi a far data dall’insorgenza del diritto sino a quella dell’effettivo soddisfo, con conseguente ricostruzione economica della carriera, anche a fini previdenziali, del ricorrente, previo annullamento e/o disapplicazione di ogni atto ostativo, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 8-9.7.2011 e pervenuto in Segreteria in data 2.8.2011, [#OMISSIS#] Latrofa, professore associato per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico applicativo nel Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro” – collocato a riposo per dimissioni con decorrenza dal 1.3.2014 – chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, che la detta Università provvedesse a riconoscergli il diritto a percepire un assegno ad personam non riassorbibile e pensionabile pari a euro 4.503,51 su base annua, risultante dalla differenza tra la retribuzione in godimento al momento dell’assunzione nella qualifica di professore associato e quella precedentemente goduta e maturata in qualità di ricercatore confermato.
L’odierno ricorrente chiedeva contestualmente che l’Università degli Studi di Bari venisse condannata alla ristorazione stipendiale mediante ricomprensione nella retribuzione del detto assegno personale a decorrere dal 1.11.2004, data della nomina a professore associato confermato, formalizzata con decreto rettorile retroattivo n. 8258/2005.
Successivamente, con decreto rettorile n. 10386/2005, l’Università degli Studi di Bari rideterminava l’assegno ad personam, prevedendone il progressivo assorbimento nella nuova categoria stipendiale – e relativi, successivi scatti – di professore associato.
Avverso tale decreto l’odierno ricorrente chiedeva tutela innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, evidenziando violazione ed erronea applicazione dell’art. 202 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, in relazione agli artt. 36, 38, 39 e 103 D.P.R. 11.7.1980 n. 382; violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, commi 57 – 58 della Legge 24.12.1993 n. 537, in relazione all’art. 8, commi 4 – 5, della Legge 19.10.1999, n. 370, altresì rimarcando la sussistenza di un eccesso di potere per disparità di trattamento e plurime violazioni di circolari ministeriali.
Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 8.8.2011, si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Bari chiedendo, preliminarmente ed in [#OMISSIS#], la chiamata in causa del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., ritenendo, in tesi, ad essi comune la causa.
Nel merito, l’Amministrazione resistente contestava in fatto ed in diritto la prospettazione del ricorrente, instando per la sua integrale reiezione.
All’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Preliminarmente ed in [#OMISSIS#], la richiesta di chiamata in causa di terzi può non essere assoggettata a specifica delibazione, stante l’inutilità processuale di una pronuncia espressa su di essa, in considerazione dell’infondatezza nel merito del ricorso, così come introdotto.
Nel merito, come detto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di ricorso così come articolati sono suscettibili, peraltro, di una trattazione unitaria, globalmente vertendo tutti sulla principale questione giuridica della assorbibilità o meno dell’assegno ad personam spettante al ricorrente, nel passaggio dal precedente regime stipendiale di ricercatore confermato al nuovo regime di professore associato confermato.
In proposito, il Collegio ritiene di poter uniformare la propria decisione al consolidato orientamento del Consiglio di Stato sviluppatosi sul punto – sentenze n. 66/2002 e n. 199/2009 – oltre che al recente precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 1698/2012.
Orbene “come già evidenziato dalla Sezione nella decisione n. 8 gennaio 2002 n. 66, dalle cui statuizioni essenziali il Collegio non intende discostarsi, la normativa applicabile all’ipotesi in esame è quella dell’art.3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n.537, come interpretati ed integrati dall’art.8, commi 4, della legge 19 ottobre 1999, n.370.” (cfr. Cons. Stato sent. n. 199/2009).
Difatti, il citato comma 4 dell’art. 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 stabilisce che “l’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l’assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all’atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall’articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici.”.
Prosegue nella motivazione il Supremo consesso nella sentenza n. 199/2009: “se si fosse mantenuto invariato (…)l’assegno ad personam precedente (…)(nella qualifica di straordinario) si sarebbero valutati due volte gli stessi servizi ai fini economici: una volta per il riconoscimento secondo le percentuali previste dall’art.103 D.P.R n. 382/1980 ed una seconda volta mantenendo per intero l’assegnoad personamdovuto all’anzianità maturata nella carriera di associato anche a seguito dei riconoscimenti nella predetta carriera dei servizi pregressi”.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente – ove giunga a percepire l’assegno ad personam maturato durante il pregresso periodo di servizio senza che il medesimo risulti riassorbibile nei successivi scatti stipendiali, oltre alla sua retribuzione da professore associato, con i relativi scatti stipendiali collegati alla progressione di carriera – finirebbe per esser retribuito dall’Amministrazione in modo ingiustificatamente maggiorato per l’adempimento della una prestazione d’opera intellettuale del tutto compatibile ed analoga rispetto a quella già antecedentemente svolta.
L’assegno ad personam è, infatti, maturato come corrispettivo riconosciuto dall’Università per i servizi resi dal ricorrente in qualità di ricercatore confermato.
Di per sé esso già riconosce il quid pluris di professionalità acquisita con la permanenza nel ruolo dei ricercatori e trova una sua chiara giustificazione sinallagmatica se e nella misura in cui l’importo retributivo con esso attribuito finisca per essere progressivamente riassorbito nei successivi scatti stipendiali.
Con il passaggio di ruolo del ricorrente ad associato, il nuovo trattamento stipendiale dal medesimo goduto non potrà tollerare ingiustificate disparità di trattamento con gli altri professori associati, a parità di mansioni e di funzioni, dovendosi pertanto procedere al progressivo riassorbimento dei più alti, pregressi, livelli stipendiali tramite il meccanismo del riconoscimento di un assegno ad personam, per l’appunto, riassorbibile, secondo l’interpretazione conforme dell’art. 8 L. 370/1999, come peraltro già riconosciuta ed avvalorata da questa Sezione, mutatis mutandis, con la sentenza n. 1698/2012, cui si fa espresso ed integrale rinvio.
L’Università degli Studi di Bari ha, pertanto, agito in piena legittimità, determinando l’assegno in questione, in conformità, peraltro, alle più coerenti e lineari prescrizioni dei Ministeri dell’Università e Ricerca e dell’Economia e Finanze in materia (circolari del 24 gennaio 2002 e 24 maggio 2004).
Pur se è vero che la successiva ulteriore circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 febbraio 2008 risulta aver permesso una interpretazione difforme da quella sin qui sostenuta, deve tuttavia in proposito rilevarsi come la medesima altro rilievo non abbia avuto se non quello di fornire una interpretazione del problema in esame offerta dagli uffici del MEF, peraltro di per sé poco argomentata e altrettanto poco coerente con l’elaborazione giuridica della questione sviluppatasi sino a quel momento in materia.
Ad ogni modo, detto esercizio ermeneutico deve di sicuro considerarsi superato rispetto alla sopra citata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato sent. n. 199/2009), oltre che alla stessa giurisprudenza del Tribunale in epigrafe (cfr. sentenza n. 1698/2012), con la quale sono stati perentoriamente e chiaramente affermati principi antitetici e contrari a quelli di cui alla menzionata circolare del 2008.
In conclusione, per i suesposti motivi il ricorso è infondato nel merito e va pertanto respinto.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti, in considerazione della particolarità della materia trattata e dei rapporti di lavoro pregressi, già sussistenti fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cocomile, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)