Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente al ricorrente allegare un mancato o inesatto adempimento di quanto statuito nel titolo giudiziario, rimanendo l’amministrazione onerata della prova dell’avvenuta puntuale esecuzione.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 luglio 2016, n. 965
Ottemperanza condanna pagamento remunerazione frequenza scuola di specializzazione medica
N. 00965/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Colazzo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 120;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1431 del 10 settembre 2015 della C.D.A. Di Bari, sez. III civ.: retribuzione scuola di specializzazione in pediatria presso università degli Studi di Bari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1431 del 10 settembre 2015, emessa nel procedimento iscritto al n. 344 r.g. 2011, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento della domanda proposta dall’odierno ricorrente volta a conseguire un’adeguata remunerazione per aver frequentato, nel quadriennio 1985 – 1990 la Scuola di Specializzazione in Pediatria presso l’Università degli Studi di Bari senza percepire alcun compenso, condannava il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica al pagamento in suo favore della somma di € 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite.
Non provvedendo l’Amministrazione intimata all’esecuzione della su menzionata sentenza, con l’epigrafato ricorso ex art. 112, comma 2, c.p.a., il dr. Colazzo chiedeva a questo Tribunale l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza regolarmente notificata all’Amministrazione in data 28 settembre 2015.
Successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, il Ministero dell’Istruzione provvedeva spontaneamente ad eseguire il giudicato versando al ricorrente la somma di € 26.855,76, omettendo tuttavia di versare gli interessi legali sulla sorte capitale a far data dalla maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo nonché le spese legali (cfr. capo I e capo III del dispositivo della sentenza della Corte di Appello barese n. 1431/2015).
Alla luce di tanto, con motivi aggiunti notificati in data 4 aprile 2016 il ricorrente concludeva affinché l’intestato Tribunale, preso atto della parziale spontanea esecuzione del giudicato da parte del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, così provvedesse:
1) ordinasse al Ministero Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., l’ottemperanza integrale al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, n. 1431/2015, prescrivendo di versare gli interessi legali maturati sulla sorte capitale a far data dalla domanda [30.03.2004] sino all’effettivo soddisfo nonché le spese del doppio grado di giudizio civile così come liquidate dalla Corte di Appello di Bari nella ridetta sentenza;
2) prescrivesse le modalità del pagamento dei detti interessi legali e delle spese di giudizio anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione inadempiente;
3) nominasse, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta;
4) fissasse la somma di danaro dovuta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in suo favore per ogni violazione o inosservanza successiva all’emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato;
5) condannasse il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., al pagamento di spese e onorari del presente giudizio di ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 6 luglio 2016 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il Collegio, constatata la ritualità del gravame, non può non rilevare la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla deducente.
Ribadito, infatti, che nel giudizio di ottemperanza è sufficiente al ricorrente allegare un mancato o inesatto adempimento di quanto statuito nel titolo giudiziario, rimanendo l’amministrazione onerata della prova dell’avvenuta puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2004 n. 954), va rimarcato che nel caso di specie non risulta che la sentenza epigrafata abbia avuto integrale esecuzione. Alla stregua della documentazione depositata in atti e rimasta incontestata, infatti, emerge che l’Amministrazione ha provveduto ad un pagamento solo parziale delle somme a vario titolo riconosciute al ricorrente dal titolo giudiziale più volte menzionato.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso nei modi e nei limiti qui di seguito indicati.
In particolare, in relazione alla domanda principale, si accerta l’obbligo del Ministero intimato di provvedere alla completa ed integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1431/2015, passata in giudicato (cfr. attestazione della competente Cancelleria in atti), corrispondendo in favore di parte ricorrente gli interessi legali maturati sulla sorta capitale dalla data della domanda fino all’effettivo pagamento e le spese legali del doppio grado, oltre accessori, così come liquidate in dispositivo al capo III, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Decorso inutilmente detto termine il Prefetto della Provincia di Bari, sin d’ora nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, adotterà ogni provvedimento necessario per l’esecuzione nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente).
Quanto alla ulteriore domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo, con la quale si chiede che sia fissata, a carico del più volte menzionato Ministero, una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Collegio ritiene non vi siano in concreto i presupposti di legge per l’accoglimento della medesima, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014 (cfr. in particolare, il punto 6.5.1.). In proposito, deve tenersi adeguato conto, in relazione al caso di specie, della natura dell’adempimento esecutivo richiesto all’Amministrazione, involgente uno specifico conteggio ai fini della quantificazione degli accessori spettanti per legge sulle somme liquidate in sentenza.
Le spese sono a carico del Ministero soccombente per l’ammontare liquidato in via equitativa in dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di dare integrale esecuzione all’ordine di pagamento contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1431/2015, passata in giudicato e di pagare le somme spettanti al ricorrente a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale a far data dalla domanda [30.03.2004] sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese del doppio grado di giudizio civile così come liquidate nella ridetta sentenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina il Prefetto di Bari o suo delegato Commissario ad acta, il quale provvederà, su istanza di parte, alla integrale esecuzione della sentenza in questione in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di sessanta giorni.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per spese del presente giudizio in favore della ricorrente, oltre al compenso al Commissario ad acta, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cocomile, Primo Referendario
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)