TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 giugno 2018, n. 905

Data Documento: 2018-06-21
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00905/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via [#OMISSIS#] Sella, 120; 
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per la declaratoria di nullità o in subordine per l’annullamento,
– del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 2949 del 25 settembre 2017, recante approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana (ex Facoltà di Medicina e Chirurgia), settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia Medica;
– dei sottostanti verbali della Commissione giudicatrice;
– di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e uditi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiede dichiararsi la nullità – per violazione ed elusione delle sentenze di questo Tribunale, Sez. I, n. 670/2013 e Sez. II, n. 1092/2016 – dell’epigrafato provvedimento, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Bari, recependo gli esiti dell’attività valutativa svolta da una nuova Commissione esaminatrice a seguito delle citate pronunce giurisdizionali, ha approvato gli atti della procedura relativa alla copertura di un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Med/06 – Oncologia Medica, decretando di non dichiarare alcun vincitore, nonché degli ulteriori atti indicati in oggetto.
Più in dettaglio, il ricorrente asserisce che la rinnovata attività valutativa svolta dalla Commissione sarebbe in contrasto con il giudicato perché:
a) la motivazione addotta per superare le statuizioni delle precedenti pronunce di questo Tribunale sarebbe solo apparente, limitandosi ad affermare che la ricerca risulta “….indirizzata ad esplorare i meccanismi di base di proliferazione cellulare in modello in vitro”, senza tuttavia dare contezza delle ragioni della ritenuta non congruenza del titolo;
b) la motivazione sarebbe del tutto irragionevole alla luce dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la nomina in ruolo nell’ufficio di associato di II Fascia nel settore concorsuale di Oncologia Medica 06/D3;
c) il giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche del dott. [#OMISSIS#] sarebbe del tutto speculare a quelli già cassati da questo Tribunale.
2. Lamenta, in via subordinata, l’illegittimità delle valutazioni comunque svolte dalla Commissione esaminatrice, domandando, sulla base dell’articolata tesi defensionale, la conversione della domanda di declaratoria di nullità in domanda di accertamento dell’illegittimità con effetti cassatori, alla luce dei principi di diritto affermati dall’Adunanza Plenaria con decisione n. 3/2013 e dalla IV sez. del Consiglio di Stato con sentenza 1° aprile 2016, n. 1294.
Sotto tale [#OMISSIS#] profilo, deduce, inoltre, l’illegittimità degli atti gravati per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale recepito dall’art. 1 c.p.a.; della L. 230/2005, del D.M. n. 89/2009 e D.M. 120/2016 nonché per eccesso di potere sotto svariati [#OMISSIS#] (per manifesta illogicità, per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illegittima indicazione postuma dei criteri di valutazione dell’afferenza degli studi alla materia oncologica; inversione procedimentale; ingiustizia manifesta, sviamento di potere e di procedura).
3. Con motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2018, il Dott. [#OMISSIS#] ha nuovamente rimarcato il carattere elusivo dei provvedimenti gravati rispetto alle precedenti statuizioni giurisdizionali, deducendo ulteriori motivi così rubricati:
a) Nullità del provvedimento amministrativo impugnato in relazione all’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Violazione del giudicato formatosi tra le parti sulle sentenze del Tar Bari n. 670/2013 e n. 1092/2016: in tesi del ricorrente, ciascun giudizio complessivo espresso dai singoli Commissari nei suoi confronti sarebbe contraddittorio in quanto, pur partendo dalla inespugnabile premessa dell’esistenza di un curriculum significativo, con esperienze formative in prestigiose istituzioni accademiche straniere, conclude sintomaticamente [#OMISSIS#] parte finale con l’apodittica affermazione della non attinenza dei titoli [attestanti le attività didattiche di ricerca] e delle pubblicazioni al Settore Scientifico Disciplinare della Oncologia Medica.
Detti giudizi, in tesi del ricorrente, sarebbero in perfetta linea con l’operato (illegittimo) dei precedenti commissari e contrari alle statuizioni di cui è chiesta l’ottemperanza, in forza delle quali, invece, la peculiarità del [#OMISSIS#] in esame avrebbe richiesto una più ampia e rafforzata motivazione circa la non congruenza tra lo studio condotto dal ricorrente, avente ad oggetto proprio una patologia oncologica e, la materia messa a concorso, anche tenuto conto del carattere trasversale dell’oggetto di studio della branca di fisiopatologia;
b) Nullità del provvedimento amministrativo impugnato in relazione all’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Violazione del giudicato formatosi tra le parti sulle sentenze del Tar Bari n. 670/2013 e n. 1092/2016. Eccesso di potere per inversione procedimentale: la motivazione postuma adottata dalla nuova Commissione, illegittimamente invertendo il consueto iter procedimentale, sarebbe costruita ad arte, dopo la [#OMISSIS#] e/o illegittima determinazione [#OMISSIS#] dall’unanimità dei suoi componenti di confermare l’inidoneità del dr. [#OMISSIS#] alla copertura del posto di ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare MED/06 [Oncologia Medica].
La stessa sarebbe, in tutta evidenza, lesiva del giudicato formatosi tra le parti e comunque contraddittoria rispetto alle risultanze documentali che attestano la piena congruenza dei titoli e delle pubblicazioni del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con il settore scientifico disciplinare MED/06.
4. Si è costituita per resistere al ricorso, come integrato da motivi aggiunti, l’Università degli Studi di Bari, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.
5. All’udienza in [#OMISSIS#] di consiglio del 18 aprile 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. E’ rimessa allo scrutinio del Collegio, sotto il duplice profilo dedotto della nullità per violazione/elusione di giudicato e, in subordine, dell’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari aspetti, l’attività di valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei dottori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per come rinnovata da una nuova Commissione esaminatrice, a seguito di ben due statuizione di questo Tribunale (la prima di annullamento e la seconda di declaratoria di nullità), conclusasi con reiterata statuizione di inidoneità per entrambi i candidati.
7. Principiando dall’esame della domanda articolata con ricorso principale e integrata con i motivi aggiunti di declaratoria di nullità degli atti epigrafati, gioverà riepilogare brevemente il dictum delle pronunce di cui è chiesta l’ottemperanza, al fine di individuarne la portata conformativa.
7.1 Con la prima delle sentenze indicate, questo Tribunale ha annullato – per violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria – il precedente provvedimento conclusivo della procedura de qua, che aveva decretato la nomina del Dott. Ciaravella, stigmatizzando in parte motiva sia l’erronea valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, del titolo di specializzazione del vincitore (che invece non avrebbe dovuto essere considerato a mente dell’art. 2 D.M. 89/2009), sia il mancato assolvimento all’onere di “motivazione più specifica e dettagliata” nell’evidenziare l’asserita non congruenza del dottorato di ricerca in Fisiopatologia clinica conseguito dal ricorrente, nonostante fosse evidente che lo studio condotto – dal titolo “ Espressione e funzioni delle tetraspannine con particolare riferimento a CD81 in linee cellulari umane di epatocarcinoma” – avesse ad oggetto proprio una patologia oncologica.
7.2 Con la seconda sentenza, emessa all’esito del giudizio promosso dal Dott. [#OMISSIS#] per l’ottemperanza alla precedente statuizione di questo Tribunale n. 670/2013, tra l’altro, sono stati dichiarati violativi del giudicato e, pertanto nulli, i decreti del Rettore dell’Università degli Studi di Bari nn. 1640 del 7 [#OMISSIS#] 2014 e 1949 del 21 [#OMISSIS#] 2015, con cui, in recepimento dei verbali della Commissione giudicatrice, si è nuovamente statuito di non indicare alcun vincitore della procedura, concludendo per l’inidoneità di entrambi i candidati.
Più in dettaglio e per quanto in questa sede rileva, la II Sezione di questo Tribunale ha rimarcato, in parte motiva, come, in sede di riedizione della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei due candidati secondo i parametri di cui al D.M. 89/2009, sia del tutto mancata la richiesta valutazione comparativa nonché un congruo esame dell’afferenza degli studi del ricorrente rispetto al settore scientifico in concorso, rilevandosi, sotto tale [#OMISSIS#] profilo, l’inadeguatezza della motivazione addotta dalla Commissione, posto che “…. in mancanza di una espressa corrispondenza della branca di “Fisiopatologia Clinica” ad uno dei settori scientifici delineati dal DM 29 luglio 2011 n.336 – come invece accade per “Oncologia Medica” individuata nel settore MED/06 – considerati inoltre la [#OMISSIS#] direzione degli studi del ricorrente nelle materie oncologiche, finanche il suo contributo [#OMISSIS#] rivista scientifica, e il carattere trasversale dell’oggetto di studio della branca di fisiopatologia, l’affermazione della riconducibilità del suo percorso formativo ad altri settori scientifici, diversi da quello in concorso, quale “Patologia generale” MED/04, non rende compiutamente conto delle ragioni sottese a tale assunto.”.
8. Dunque così precisata la portata conformativa delle precedenti pronunce di questo Tribunale, di cui è chiesta l’ottemperanza, occorre stabilire se la rinnovata attività valutativa svolta dalla Commissione sia stata condotta entro i limiti consentiti dal giudicato di annullamento di atti emanati nell’esercizio della stessa funzione.
Sul punto gioverà richiamare consolidata giurisprudenza per cui “… la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria passa attraverso l’individuazione della natura dei vizi dedotti, operazione questa particolarmente delicata nei casi in cui la funzione amministrativa sia improntata a discrezionalità; deve quindi ritenersi che, in [#OMISSIS#] di reiterazione, in esito a giudicato di annullamento, di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l’afflizione dell’attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione o a elusione del giudicato solo qualora l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; invece, qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno vizi di legittimità affliggenti tale attività, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria” (cfr. Cons. St., sez. V, 27 [#OMISSIS#] 2014 n. 2730).
8.1 Dunque, in termini generali, affinché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dalla Pubblica amministrazione, alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo.
8.2 Ciò posto, il provvedimento impugnato, alla stregua dei richiamati principi, non può dirsi elusivo o in contrasto con il giudicato, solo perché, come affermato dal ricorrente, finisce per disattendere l’aspettativa di copertura del posto oggetto della procedura valutativa in discussione pur in precedenza illegittimamente attribuito al controinteressato; aspettativa rafforzata dall’aver di recente conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a ricoprire il superiore posto di professore associato in Oncologia.
Invero, come correttamente ribadito dall’Università, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa ricorrente, la procedura abilitativa ha riguardato un diverso e ben più ampio spatium temporis di attività professionale e formativa del dott. [#OMISSIS#], essendo trascorsi circa sette anni dall’indizione della procedura in questione, sicché non vi è prova della coincidenza dell’oggetto della valutazione e, dunque, della dedotta contraddittorietà.
8.3 Al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, nel [#OMISSIS#] in esame è evidente che, diversamente da quanto emerge dall’esame dell’operato svolto dalla II Commissione, oggetto di declaratoria di nullità con la sentenza n. 1092/2016, il nuovo organo si è attenuto alle indicazioni contenute nelle sentenze ottemperande, specificando, in maniera sufficientemente approfondita, le ragioni della ritenuta non congruenza del dottorato di ricerca conseguito dal ricorrente in Fisiopatologia Clinica e in generale degli studi ed esperienze svolte e fornendo, conclusivamente, un articolato apparato motivazionale in relazione alla statuizione finale di non idoneità, sebbene, alla stregua delle argomentazioni difensive dal ricorrente, come innanzi precisato, dette motivazioni siano tacciate di irragionevolezza, superficialità e contraddittorietà.
In particolare, si è evidenziato che il curriculum del candidato è incentrato su ambiti non affini, avendo svolto attività di ricerca e didattica in Fisiopatologia Clinica, Anatomia Patologica, Medicina Rigenerativa, che non attestano alcuna esperienza clinica in oncologia medica ed avendo conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Clinica, presso Università degli Studi di [#OMISSIS#], conducendo una ricerca di tipo preclinico su linee cellulari di epatocarcinoma nei laboratori di Medicina Interna, indirizzata ad esplorare i meccanismi di base di proliferazione cellulare in modello in vitro, non congruente con il settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia Medica (cfr. in particolare verbali nn. 3 del 27 luglio 2017 e 4 del 10 agosto 2017, in atti, cui si rinvia per esigenze di sintesi).
Inoltre la Commissione ha dedicato uno specifico passaggio dell’[#OMISSIS#] verbale del 10 agosto 2017 per esporre le ragioni della non congruenza della documentata attività curriculare del ricorrente rispetto al settore disciplinare del posto a concorso, all’uopo evidenziando, in particolare:
– che “L’Oncologia, intesa come studio e cura dei tumori, rappresenta una tematica trasversale di interesse scientifico e di ricerca e di insegnamento di molti settori scientifico – disciplinari, però assolutamente diversi tra loro:
(1) in termini di ricerca: per modalità, materiali, metodi ed obiettivi di ricerca;
(2) in termini di didattica assolutamente distinta per contenuti e per obiettivi formativi da raggiungere;
(3) in termini di attività assistenziale per l’insegnamento delle abilità o delle attività pratiche, cioè del “saper fare” in campo medico, e per l’insegnamento del rapporto medico- paziente”;
– che, pur essendo la ricerca e la didattica nell’area oncologica svolta da diversi settori scientifico-disciplinari,tuttavia, “…il campo dell’Oncologia, conserva la sua specificità ed i suoi caratteri distintivi in termini di ricerca, didattica ed anche di figure professionali altamente specializzate al servizio della comunità scientifica, degli studenti e della salute dei cittadini”;
– che “settori scientifico-disciplinari diversi possono svolgere ricerca e didattica su tematiche comuni, ma le modalità, i metodi, gli obiettivi e la trasferibilità dei risultati sono assolutamente diversi. Ne consegue che non è tanto la tematica della ricerca quanto i materiali ed i metodi con cui essa viene condotta a caratterizzare uno specifico settore disciplinare.”
Appare evidente, da quanto esposto, che lo svolgimento della successiva attività connotata da discrezionalità, si è svolta nell’ambito dello spazio valutativo rimesso all’Università nell’esercizio della funzione, risultando, pertanto, i vizi lamentati denunziabili in via cognitoria-impugnatoria.
9. Respinta, dunque, la domanda di nullità del provvedimento gravato in sede di ottemperanza, occorre vagliarne la legittimità, alla luce dei motivi di annullamento denunciati in ricorso.
All’uopo, previo mutamento di rito ex art. 32, comma 2, c.p.a., il Collegio stabilisce di fissare l’udienza di merito, da tenersi secondo le regole processuali proprie del rito ordinario, per la data del 7 novembre 2018.
10. La statuizione circa le spese della presente fase di giudizio va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, non definitivamente pronunciando sul ricorso in decisione, respinge la domanda principale di ottemperanza delle sentenze del Tar Puglia, sede di Bari, Sez. I, n. 670/2013 e Sez. II, n. 1092/2016.
Dispone la prosecuzione della causa con il rito ordinario, fissando la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 7 novembre 2018.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 21/06/2018