Costituisce sviamento del giudizio valutativo espresso dalla Commissione l’intento della stessa di procedere ad una valutazione globale e sintetica dei candidati, dando prevalenza al possesso di titoli di studio strettamente attinenti all’insegnamento di “Marketing Management”, piuttosto che ad altri parametri, ritenendo che “competenze e conoscenze specifiche (siano solo) di chi ha conseguito una laurea in economia”, benché il mancato conseguimento di titolo di studio corrispondente o affine, comunque, non rappresentasse motivo ostativo alla partecipazione.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 788
Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie di istituto-Contratti di docenza esterna
N. 00788/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Agliottone, , rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Bari, Via Dante, 270;
contro
Accademia di Belle Arti di Bari, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale, Commissione di Valutazione – Accademia Belle Arti;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ferri, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Petrocelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Petrocelli in Bari, corso Vitt.[#OMISSIS#], 52; [#OMISSIS#] Colonna;
per l’annullamento
– dell’atto prot. n. 2732 del 30 novembre 2015 dell’Accademia di Belle Arti di Bari nella parte recante “Graduatoria degli idonei per Marketing Management” reso nella procedura di “Selezione pubblica per nuova inclusione o aggiornamento del punteggio ai fini della stipula di contratti di docenza esterna per l’anno accademico 2015/2016” indetta con avviso prot. n. 2131A34/C del 15.10.2015;
con motivi aggiunti depositati in data 24 maggio 2016,
– del verbale di riesame prot. N. 438 del 9 marzo 2016 della Commissione di Valutazione;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Accademia delle Belle Arti di Bari, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della controinteressata [#OMISSIS#] Ferri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#];
Uditi nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica indetta con avviso prot. n. 2131 A 34/C del 15 ottobre 2015 dall’Accademia di Belle Arti di Bari, per la stipula di contratti di docenza esterna per l’anno accademico 2015/2016, presentando domanda limitatamente alla disciplina “Marketing Management’ (Codice ABLE69).
2. Con ricorso introduttivo ha impugnato l’atto prot. n. 2732 del 30 novembre 2015 con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei per il suddetto settore disciplinare, che l’ha vista collocata al terzo posto (con il punteggio di 25,5), preceduta da Ferri [#OMISSIS#] con il punteggio di 30,5 e Colonna [#OMISSIS#] con il punteggio di 29.
Ha dedotto censure così rubricate:
I) Violazione del bando e della lex specialis della procedura concorsuale, con riferimento ai criteri generali di valutazione e formazione delle graduatorie. Violazione del principio generale di autolimitazione nell’azione amministrativa con riferimento ai criteri stabiliti dalla Commissione. Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, carenza di motivazione ed istruttoria, illogicità manifesta.
Nell’ambito di tale articolata censura la ricorrente ha stigmatizzato:
I.a) la mancata valutazione di due pubblicazioni e di un catalogo di mostra, attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale che avrebbero dovuto essere valutati quali titoli attinenti all’insegnamento oggetto di selezione, nell’ambito della corrispondente voce sub B.5) «ogni pubblicazione o catalogo di mostra edito attinente alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale» con attribuzione di punteggio «da 8 a max 72».
La ricorrente ha evidenziato il carattere dirimente della censura, atteso che la valutazione anche di una sola delle pubblicazioni o del catalogo di mostra editi avrebbe comportato la sua collocazione al primo posto della graduatoria (25,5 + 8 = 33,5).
La Agliottone ha rimarcato, inoltre:
I.b) la mancata valutazione, quale titolo di studio attinente all’insegnamento oggetto di selezione, della Laurea in Cultura e Amministrazione dei Beni Culturali (laurea triennale – nuovo ordinamento), conseguita in data 24 ottobre 2005 presso Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
I.c) l’erronea valutazione come “laurea non attinente” del Diploma di Laurea Scenografia (diploma quadriennale – vecchio ordinamento), conseguito il 13 ottobre 2000 presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, che, invece, avrebbe dovuto essere valutato alla voce “Diploma di Laurea vecchio Ordinamento AFAM” in quanto conseguito proprio presso una Accademia di Belle Arti e pienamente attinente, con attribuzione di 5 punti anziché 1,5.
II) Violazione del bando e della lex specialis della procedura concorsuale, con riferimento ai criteri generali di valutazione e formazione delle graduatorie. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione ed istruttoria.
La Commissione avrebbe irragionevolmente ed immotivatamente attribuito omogeneamente 20 punti ai titoli presentati dai tre candidati, tutti inclusi nella seguente voce sub B.11): “Per produzione artistica in cui risulta vincitore di concorsi per pubblica selezione, per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive e per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte”.
3. Si sono costituiti per resistere al ricorso l’Accademia di Belle Arti resistente e la controinteressata, instando, nel merito, per la sua reiezione del gravame in quanto infondato in fatto e diritto.
4. Con ordinanza n. 111/2016 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando la violazione ad opera della Commissione degli specifici criteri di valutazione fissati all’interno della griglia valutativa, cui la stessa si era autovincolata e che imponevano di distinguere i punteggi attribuiti in relazione a ciascun sub criterio, non risultando oggetto di valutazione:
a) la Laurea in cultura ed amministrazione dei beni culturali, sebbene, proprio in virtù dei predetti criteri, la stessa doveva essere valorizzata distintamente rispetto alla produzione artistica, quantomeno con l’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera B) paragrafo 1, ove è previsto un punteggio pari ad almeno 3 punti e fino a 8 “per ogni altra laurea, specializzazione, e per ogni dottorato di ricerca rilasciati da Università e AFAM”;
b) le pubblicazioni edite, né le stesse potevano essere ricomprese all’interno dell’unico punteggio relativo alla produzione artistica, dovendo costituire oggetto di separata valutazione.
5. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il verbale di riesame del 9 marzo 2016, n. 438, con cui la Commissione ha sostanzialmente confermato il precedente operato ed i punteggi precedentemente attribuiti, previamente qualificando l’omessa valutazione della Laurea in cultura ed amministrazione dei beni culturali come mero errore di trascrizione dei punteggi. La Agliottone ha dunque esteso le doglianze di cui al ricorso introduttivo al provvedimento di conferma della precedente valutazione, deducendo, a margine dell’impugnativa, la violazione dell’ordinanza cautelare n. 111/2016 resa in data 25 febbraio 2016 nel presente procedimento. La P.A. si sarebbe infatti limitata a ribadire di aver già valutato le pubblicazioni ed il catalogo editi nella distinta voce della produzione artistica, in contrasto con il dictum della predetta ordinanza che aveva imposto una valutazione nell’ambito di un distinto e pertinente sub criterio di valutazione, differente da quello afferente alla produzione artistica di cui al punto B.11).
6. Alla Camera di consiglio dell’8 giugno 2016, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e secondo le indicazioni di cui alla seguente motivazione.
8. Con l’oggetto centrale dell’impugnativa la ricorrente rivendica la corretta valutazione delle pubblicazioni edite prodotte in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione, in conformità ai criteri prefissati dal Bando che, in particolare, ha previsto testualmente all’art. 2: “ll requisito generale richiesto a tutti i partecipanti è l’elevata competenza nell’ambito degli studi propri del settore disciplinare per cui si concorre, che si evinca dalle pubblicazioni scientifiche di cui si è autori (…)”, sicché queste avrebbero dovuto essere valutate al corrispondente punto B.5) della griglia valutativa, mentre a sproposito la Commissione si sarebbe rifatta ai criteri di cui al punto B.7): «ogni pubblicazione di Catalogo di mostra edito non attinente».
8.1 All’uopo la ricorrente ha rimarcato che due dei titoli in questione sono pubblicazioni scientifiche del genere “saggi” e non cataloghi di mostra, peraltro attinenti alla disciplina oggetto di selezione, come anche evincibile dalla declaratoria del Settore Disciplinare “Marketing e Management” (Codice ABLE 69), prevista dal D.M. 03.07.2009, n. 89: «Il settore comprende le competenze inerenti la programmazione, la promozione e la gestione delle attività culturali ed artistiche con particolare riferimento ai metodi di elaborazione delle strategie relative al mercato dell’arte e della comunicazione. Particolare attenzione, è rivolta, inoltre, alle applicazioni collegate alla gestione dei beni culturali intesi come risorsa sociale ed economica del territorio».
8.1.1 Più nel dettaglio, secondo la tesi prospettata, i saggi in questione, concernendo le pratiche e la fenomenologia del collezionismo e dei canali di comunicazione e vendita nel mercato dell’arte, atterrebbero ontologicamente alla «elaborazione delle strategie relative al mercato dell’arte e della comunicazione»di cui alla trascritta declaratoria.
8.1.2 Il catalogo di mostra “Sponda”, evento in cui la ricorrente è pure stata Membro del Comitato Organizzativo, testimonia, in tesi, il dialogo tra il Sistema Cultura e Sistema Impresa, come da candidatura al prestigioso premio “Cultura + Impresa 2014”, e pertanto attiene pacificamente alla«gestione dei beni culturali intesi come risorsa sociale ed economica del territorio», di cui alla trascritta declaratoria.
8.2 Le censure sono fondate, emergendo sotto plurimi profili evidenti indici dello sviamento dell’attività valutativa svolta.
In primis va rilevato come la Commissione abbia proceduto in maniera erronea all’individuazione dei presupposti per l’attribuzione dei punteggi, ritenendo apoditticamente che, non essendo nessuna pubblicazione qualificabile come catalogo personale, nemmeno avrebbe potuto procedersi all’attribuzione separata dei punteggi di cui al criterio sub B.7), ovvero per «ogni pubblicazione di Catalogo di mostra edito non attinente» (punti 5).
Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le predette pubblicazioni edite ed il catalogo personale non potevano che essere valutati all’interno dell’accapo inerente la produzione artistica di cui al criterio sub B.11).
8.3 In realtà, come anche puntualmente evidenziato in sede di discussione orale dalla difesa della ricorrente, i predetti saggi null’altro rappresentano che pubblicazioni a carattere scientifico, peraltro agevolmente ricomprendibili nell’ambito dell’ampio settore disciplinare di riferimento, in ragione delle strette interazioni tra i temi oggetto delle pubblicazioni (il collezionismo nel mercato dell’arte, rapporto tra fondazioni e istituzioni, aspetti economico-fiscali del settore dell’arte, ecc.) con le competenze inerenti il campo disciplinare in esame, così come emerge dalla declaratoria di cui al D.M. citato. Tali titoli, pertanto, dovevano essere oggetto di specifica valutazione nell’ambito del criterio sub B.5) della griglia valutativa, e non certo di quello sub B.7), né tantomeno sub B.11).
8.4 Peraltro, nemmeno può seguirsi l’argomentare della P.A. resistente nella misura in cui ritiene non valutabile separatamente il Catalogo di mostra “Sponda”, ma solo nell’ambito della produzione artistica, confondendosi l’attività della ricorrente, autrice di diverse pubblicazioni scientifiche nel Settore, con l’artista che produce opere d’arte da esporre in mostre e che possono essere recensite su articoli di stampa, monografie o libri, valutabili purché non autoprodotti, ma frutto di scelte editoriali qualificate.
8.5 Le superiori considerazioni risultano peraltro corroborate dal giudizio espresso in relazione alle medesime pubblicazioni edite da altra Commissione di incontestata competenza tecnico-discrezionale in materia, in quanto nominata dall’Accademia delle Belle Arti di Bologna, nell’ambito di analoga e coeva procedura selettiva pubblica (bandita in data 10 agosto 2015), sulla base dei criteri di cui alla nota MIUR – AFAM 3154/2011, rispetto alla quale la difesa della resistente e della controinteressata nulla hanno eccepito. La predetta Commissione risulta infatti aver attribuito ben 24 punti alle Agliottone per pubblicazioni edite attinenti la disciplina “MarKeting Management”.
9. Sotto altro profilo, il Collegio non può tralasciare di evidenziare come la vicenda sia emblematica di un più generale sviamento del giudizio valutativo espresso dalla Commissione, così come anche denunciato dalla ricorrente, emerso dal chiaro intento della stessa di procedere ad una valutazione globale e sintetica dei candidati, dando prevalenza al possesso di titoli di studio strettamente attinenti all’insegnamento de quo, piuttosto che ad altri parametri, ritenendo che “competenze e conoscenze specifiche (siano solo) di chi ha conseguito una laurea in economia” (cfr. relazione Accademia di Belle Arti di Bari dell’8 febbraio 2016, prot. N. 219/C/22 B), benché il mancato conseguimento di titolo di studio corrispondente o affine, comunque, non rappresentasse motivo ostativo alla partecipazione.
10. In tal modo si sono disattesi subdolamente gli analitici criteri prefissati a monte dalla lex specialis, che imponevano una valutazione articolata dei titoli, di modo che il giudizio finale per ciascun candidato rappresentasse il risultato dalla sommatoria della singole valutazioni, scandite dall’attribuzione dei singoli sub punteggi, senza possibilità per la Commissione di procedere alla obliterazione di alcuni parametri prefissati, tanto più attraverso il sostanziale appiattimento delle valutazioni. Appiattimento di fatto realizzato con l’attribuzione generalizzata del medesimo punteggio minimo di 24 per titoli artistico-culturali di cui alla tabella B) ai tutti i tre candidati, pur a fronte di situazioni palesemente differenziate tra loro, per poi procedere all’individuazione del vincitore della selezione esclusivamente sulla base della valutazione dei titoli di studio, di cui alla tabella A).
11. In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento dei provvedimenti gravati, nei limiti dell’interesse della ricorrente, e con necessità di provvedere alla conseguenziale rivalutazioni dei titoli della Agliottone, secondo le statuizioni conformative di cui alla parte motiva ad opera di una nuova commissione all’uopo nominata, con assorbimento degli ulteriori motivi.
12. Le spese di lite cedono a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alle refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)