Improcedibilità del ricorso per sopravvnuta carrenza di interesse del diritto dei ricorrenti al riconoscimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle classi e degli scatti di stipendio previsti per lo status e per l’anzianità di servizio di ciascuno e del conseguente diritto a percepire i relativi adeguamenti retributivi, illegittimamente bloccati anche ai fini della ricostruzione della carriera.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 755
Personale dipendente Università-Scatti stipendiali-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 00755/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2012, proposto da
Barbara [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rana, [#OMISSIS#] Gallo, [#OMISSIS#] Lombardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tricase, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cappelletti, Margherita [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni D’[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sambucci, [#OMISSIS#] Robustella, [#OMISSIS#] Locoratolo, [#OMISSIS#] Rosa Guerrieri, [#OMISSIS#] Stramaglia, [#OMISSIS#] De Pilli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lopriore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Annunziata Capozzi, [#OMISSIS#] Carlucci, [#OMISSIS#] Bonasia, [#OMISSIS#] Tucci, Massimo Conese, [#OMISSIS#] Mori, [#OMISSIS#] Scrima, [#OMISSIS#] Trotta, [#OMISSIS#] Di Gioia, [#OMISSIS#] Fiocco, [#OMISSIS#] Perna, Rosa Santacroce, [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], Chiara Porro, [#OMISSIS#] Evangelisti, [#OMISSIS#] Turchiano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchi, [#OMISSIS#] Ragno, [#OMISSIS#] Sivo, Grazia [#OMISSIS#] Masselli, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sivo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Matrella, [#OMISSIS#] Favia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] Picciaredda, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Palma, [#OMISSIS#] Zaccone, [#OMISSIS#] Salvatore Germinara, [#OMISSIS#] Lotti, [#OMISSIS#] Liberatore, [#OMISSIS#] Severini, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Lagrotta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Università degli Studi di Foggia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento
– dei diritti dei ricorrenti al riconoscimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle classi e degli scatti di stipendio previsti per lo status e per l’anzianità di servizio di ciascuno e del conseguente diritto a percepire i relativi adeguamenti retributivi, illegittimamente bloccati anche ai fini della ricostruzione della carriera;
– e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla ricostruzione degli sviluppi stipendiali dei ricorrenti, alla fine del precitato triennio, con corresponsione delle somme dovute integrative da rivalutazione monetaria ed interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#] e uditi nell’udienza smaltimento del giorno 18 aprile 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto le pronunce di accertamento e condanna meglio precisate in epigrafe.
2. In vista dell’udienza di merito, con atto depositato in data 17 aprile 2018, hanno dichiarato che medio tempore è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, posto che:
I) la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto nel quinquennio 2011-2015 dall’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 e s.m.i., ha previsto che “…ai professori e ricercatori in servizio alla data del 1 gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al precedente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. …”;
II) con sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 è stata respinta la questione di costituzionalità della L. n. 78/2010.
3. Alla luce della predetta dichiarazione della parte ricorrente, non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della particolarità della questione esaminata e del complessivo esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 24/05/2018