Improcedibilità del ricorso per sopravvnuta carrenza di interesse del diritto dei ricorrenti al riconoscimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle classi e degli scatti di stipendio previsti per lo status e per l’anzianità di servizio di ciascuno e del conseguente diritto a percepire i relativi adeguamenti retributivi, illegittimamente bloccati anche ai fini della ricostruzione della carriera.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 756
Personale dipendente Università-Scatti stipendiali-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 00756/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2012, proposto da
Silvano Vergura, [#OMISSIS#] Perfido, [#OMISSIS#] Lino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Caponio, [#OMISSIS#] D’Avenia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Aguglia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ottomanelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Labbate, Guido Maione, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gallo, [#OMISSIS#] Romanazzi, [#OMISSIS#] Iannone, Vitoantonio Bavilacqua, [#OMISSIS#] Di Sciascio, [#OMISSIS#] Fatiguso, [#OMISSIS#] Chiarantoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Annalinda Neglia, [#OMISSIS#] Ieva, [#OMISSIS#] Riondino, [#OMISSIS#] Di Noia, [#OMISSIS#] Prudenzano, [#OMISSIS#] De Tuglie, [#OMISSIS#] Dotoli, [#OMISSIS#] Tarantino, Marina Mongiello, Roccaldo Tinelli, [#OMISSIS#] Spizzico, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mescia, [#OMISSIS#] Acciani, [#OMISSIS#] Liserre, [#OMISSIS#] Naso, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Afferrante, [#OMISSIS#] Cavone, [#OMISSIS#] Montemurro, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Petruccioli, Mouldi Ben Meftah , [#OMISSIS#] Boggia, [#OMISSIS#] Catalano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lanzolla, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mascolo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cerami, [#OMISSIS#] Masiello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Bambina Larato, [#OMISSIS#] Abatangelo, [#OMISSIS#] Solimini, [#OMISSIS#] Greco, [#OMISSIS#] De Venuto, [#OMISSIS#] Capozzi, Sabina [#OMISSIS#] Campanelli, [#OMISSIS#] Carbone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Casavola, [#OMISSIS#] Dassisti, Salvatore Digiesi, [#OMISSIS#] Fiorentino, [#OMISSIS#] Mossa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo [#OMISSIS#] Pisciotta, [#OMISSIS#] Spina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Uva, [#OMISSIS#] M.I. [#OMISSIS#], Salvatore My, [#OMISSIS#] Spagnolo, Donato Creanza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Lagrotta, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Politecnico di Bari, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle classi e degli scatti di stipendio previsti per lo status e per l’anzianità di servizio di ciascuno e del conseguente diritto a percepire i relativi adeguamenti retributivi, illegittimamente bloccati anche ai fini della ricostruzione della carriera;
– e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla ricostruzione degli sviluppi stipendiali dei ricorrenti, alla fine del precitato triennio, con corresponsione delle somme dovute integrate da rivalutazione monetaria ed interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista l’istanza per la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, pervenuta in Segreteria in data 17.4.2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Rilevato che, con l’istanza sopra menzionata, parte ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia in epigrafe;
Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi, in ragione dello specifico andamento della vicenda in esame e della minima attività processuale svolta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 24/05/2018