TAR Puglia, Bari, Sez. I, 5 luglio 2018, n. 1001

Data Documento: 2018-07-05
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01001/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2017, proposto da 
Collegio Ipasvi Bat, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Conti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, Via Melo, 114
contro
Collegio Ipasvi di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari, Via Piccinni, 150; 
Università degli Studi di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari, Via Melo, 97
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
[#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#];
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università di [#OMISSIS#] n. 1336 del 17 novembre 2017, con cui è stata nominata la commissione per l’esame finale del corso di laurea in Infermieristica, [#OMISSIS#] sede di Barletta, e ciò relativamente a due dei componenti (signori [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Collegio Ipasvi di [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il Collegio degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI) della Provincia BAT ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Rettore dell’Università di [#OMISSIS#] n. 1336 del 17 novembre 2017, con cui è stata nominata la commissione per l’esame finale del corso di laurea in Infermieristica, [#OMISSIS#] sede di Barletta, e ciò relativamente a due dei componenti (signori [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).
Il ricorrente, in particolare, ha esposto che “il polo formativo barlettano opera però presso l’ospedale Di [#OMISSIS#] di Barletta e vede il periodo di tirocinio svolgersi presso vari ospedali, tutti con sede [#OMISSIS#] Provincia BAT”, oltre al fatto che i tutor che affiancano i laureandi sarebbero tutti indicati dal Collegio BAT (cfr. pag. 2).
Nondimeno, per la formazione delle commissioni di laurea l’Università di [#OMISSIS#] avrebbe, ormai da diversi anni, chiesto l’indicazione dei nominandi componenti esclusivamente al Collegio foggiano, né avrebbe tenuto in considerazione la richiesta di un’inversione di tendenza, oggetto della nota del 20 marzo 2017, indirizzata al Rettore ed alla [#OMISSIS#] della Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, volta, in sostanza, a favorire l’applicazione del Decreto MIUR del 19 febbraio 2009, segnatamente dell’art. 7, comma 4: un invito che la Federazione nazionale ha ritenuto condivisibile in punto di legittimità, tanto da chiederne l’accoglimento allo stesso Rettore con nota del 29 marzo 2017.
A [#OMISSIS#], però, sono valse tali sollecitazioni, peraltro ribadite in data 11 ottobre 2017 e 23 ottobre 2017 rispettivamente dal collegio ricorrente e dalla Federazione nazionale, in quanto sono stati nominati i componenti indicati dal collegio di [#OMISSIS#] a preferenza di quelli della BAT.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione degli artt. 3 e 15 del D.lgs. CPS n. 233/1946 e dell’art. 7 DM 19 febbraio 2009; eccesso di potere per travisamento dei presupposti; incompetenza.
Il ricorrente ha premesso che la scelta dei membri professionali nelle commissioni di laurea dovrebbe essere affidata ai collegi territorialmente più vicini alla sede di svolgimento dei corsi, tale principio derivando dalla “necessità che la valutazione dell’apprendimento finale degli studenti sia condivisa da coloro che operano su quel territorio, quindi, nel [#OMISSIS#] di specie, dagli infermieri iscritti all’Albo del Collegio BAT” (cfr. pag. 5).
In più, si tratterebbe di assecondare l’organizzazione della Federazione nazionale, alla quale sarebbe attribuito il compito di regolare le modalità di designazione disciplinate dall’art. 3 del D.lgs. CPS 233/1946, in cui è previsto che al Consiglio direttivo di ciascun collegio spetta di “designare i rappresentanti del (…) Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale”.
2°) Violazione dell’art. 15, lett. b) del D.lgs. CPS 233/1946; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione del [#OMISSIS#] procedimento, difetto d’istruttoria e di motivazione.
Il ricorrente ha soggiunto che in ragione del contrasto fra il Collegio di [#OMISSIS#] e quello BAT, “che hanno entrambi effettuato per la stessa Commissione diverse e antitetiche designazioni”, l’Università di [#OMISSIS#] avrebbe dovuto provvedere secondo le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano il rapporto fra collegi nell’ambito della stessa Federazione, applicando, cioè, l’art. 15 del D.lgs. CPS 233/1946, che “attribuisce proprio alle Federazioni il compito di coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi collegi” (cfr. pag. 7).
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] (23.11.2017), chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è, altresì, costituito in giudizio il Collegio IPASVI di [#OMISSIS#] (12.12.2017), preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse sul presupposto che “nell’ambito della Commissione per la sessione di laurea in questione risulta effettivamente nominato anche un membro del Collegio professionale ricorrente, appartenendo da tempo il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] all’IPASVI BAT” (cfr. pag. 4); nel merito ha opposto che l’art. 7 del DM 19 febbraio 2009 non imporrebbe “vincoli territoriali di sorta”, né tale prescrizione potrebbe trovare fondamento in “dati meramente empirici come quelli che si limita a prospettare controparte” (cfr. pagg. 4 – 5).
All’udienza in [#OMISSIS#] di Consiglio del 20 dicembre 2017 il ricorrente ha chiesto di definire la controversia in sede di merito, la cui discussione è stata fissata per il 20 giugno 2018, prima della quale le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
– [#OMISSIS#] memoria del 19 [#OMISSIS#] 2018 il collegio ricorrente ha precisato che “a prescindere dalla considerazione che il (…) sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] delibera n. 6 del 9.3.2018, ha chiesto e ottenuto il trasferimento presso l’IPASVI di [#OMISSIS#]”, il punto nodale della questione controversa sarebbe da individuare “[#OMISSIS#] possibilità di scelta sottratta al ricorrente e giammai negli effetti della scelta” (cfr. pag. 3);
– [#OMISSIS#] memoria di replica del 30 [#OMISSIS#] 2018 il collegio controinteressato ha insistito nell’eccezione preliminare, opponendo la legittimità dell’impugnato provvedimento sull’assunto che la nomina dei componenti proposti dal collegio professionale di [#OMISSIS#] “oltre a non risultare in alcun modo preclusa dalla legge, sarebbe stata tutt’altro che illogica e contraria ai canoni di efficienza ed economicità che presiedono lo svolgimento dell’attività amministrativa” (cfr. pag. 4).
All’udienza pubblica del 20 giugno 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è, in parte, inammissibile per carenza d’interesse e, in parte, infondato, nei sensi di seguito precisati.
È consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “la lesione dell’interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dai caratteri dell’immediatezza, della concretezza e dell’attualità e, cioè, essere una conseguenza diretta ed immediata del provvedimento lesivo e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale e sussistere già al momento della proposizione del ricorso e persistere al momento della decisione su di esso” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 102; TAR Lazio – Roma 14 febbraio 2011, n. 1365).
[#OMISSIS#] specie, è accertato che il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], cioè uno dei due componenti nominati (in rappresentanza dell’IPASVI) [#OMISSIS#] commissione del corso di laurea oggetto del contendere, fosse iscritto al collegio BAT alla data del 17 novembre 2017 (ossia al momento dell’adozione del decreto rettorale di nomina n. 1336), e che, previo [#OMISSIS#] osta di tale collegio del 22 gennaio 2018, è transitato – in epoca notevolmente posteriore – nel collegio di [#OMISSIS#] per effetto della deliberazione del 26 marzo 2018.
Il che, peraltro, implica che anche al momento della designazione il sig. [#OMISSIS#] non appartenesse al collegio foggiano: un profilo, questo, di possibile illegittimità alla stregua della prospettazione di parte ricorrente (ossia che la nomina dei componenti della commissione di laurea dovrebbe essere regolata da una designazione fondata sul criterio di collegamento territoriale), ma che, tuttavia, il collegio BAT non ha fatto valere ai fini di un eventuale annullamento, essendosi limitato a contestare che l’Università di [#OMISSIS#] avrebbe preferito le designazioni proposte dal collegio controinteressato [#OMISSIS#] la normativa speciale.
Ne deriva l’impossibilità di ravvisare, sul piano processuale, una lesione concreta dal momento che è stato nominato (ed immesso nelle funzioni di commissario) un iscritto al collegio ricorrente.
Residua, a questo punto, la cognizione sulla legittimità della posizione dell’altro componente nominato [#OMISSIS#] commissione, ossia del sig. [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], iscritto al collegio di [#OMISSIS#] e da questo designato nell’ambito della controversa procedura.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, opposta dal collegio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] replica del 30 [#OMISSIS#] 2018, risultando palese che quest’[#OMISSIS#] vanti un interesse alla conservazione dell’impugnato provvedimento che sostanzia l’attribuzione in capo allo stesso della qualità di controinteressato.
Ciò premesso, possono essere esaminati congiuntamente, per affinità tematica, entrambi i motivi di ricorso, i quali sono infondati per le ragioni che seguono.
L’art. 7, comma 4 del DM 19 febbraio 2007 prevede che “la commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente”.
Dalla piana formulazione letterale di tale disposizione deve concludersi che non è stato individuato alcun criterio di collegamento territoriale, con la conseguenza che non è ricavabile dalla disciplina regolamentare una regola che postuli la prevalenza, ai fini della nomina oggetto del contendere, della designazione del collegio ricorrente rispetto a quello controinteressato e viceversa.
Deve, invero, trovare applicazione, ad avviso del Collegio, il “canone ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che impedisce all’interprete di ricavare un precetto dall’analisi di una disposizione che non lo contiene espressamente e che, invece, se lo avesse voluto, avrebbe dovuto esplicitarlo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 novembre 2016, n. 4650).
Non sono, quindi, persuasive:
a) né la tesi del ricorrente, fondata sulla valorizzazione della prassi che sarebbe comunemente seguita e sull’avallo interpretativo della Federazione nazionale (cfr. note del 29 marzo e del 23 ottobre 2017);
b) né la tesi illustrata [#OMISSIS#] relazione di servizio trasmessa il 5 dicembre 2017 dall’Università di [#OMISSIS#] all’Avvocatura dello Stato, [#OMISSIS#] quale si è sostenuta la legittimità dell’impugnata nomina in quanto “1) gli studenti sono chiamati a sostenere l’esame finale di laurea presso la sede dell’Università di [#OMISSIS#] dove sono iscritti; 2) il “diploma di laurea” è conferito dal Rettore dell’Università di [#OMISSIS#] al quale è attribuito il potere di nominare tutti i componenti di Commissione d’esame; 3) nel territorio di [#OMISSIS#], dove ha sede legale questo Ateneo, risulta “esistente” il Collegio professionale IPASVI, che tutela gli interessi della professione alla pari delle altri sedi territoriali e della stessa Federazione Nazionale”.
Il punto dirimente del contrasto evidenziato dal collegio ricorrente è, piuttosto, legato al mancato esercizio della prerogativa prevista dall’art. 15 del D.lgs. CPS 233/1946, secondo cui “al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: (…) b) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini o Collegi”: ambito di intervento che, viceversa, pare compatibile con la valorizzazione dell’organizzazione (interna) su base territoriale.
Tale disposizione si sarebbe potuta tradurre [#OMISSIS#] preventiva definizione dell’unico collegio che avrebbe dovuto effettuare la designazione ai sensi dell’art. 3 della medesima normativa (“al consiglio direttivo di ciascun (…) Collegio spettano le seguenti attribuzioni: (…) c) designare i rappresentanti del (…) Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale”): una condotta dispositiva discendente da una specifica [#OMISSIS#] attributiva di potere, [#OMISSIS#] specie inopinatamente omessa, che avrebbe evitato la situazione di conflitto che, una volta insorta, è stata impropriamente riflessa sia dal collegio ricorrente, sia dalla Federazione nazionale, sul Rettore dell’Ateneo foggiano, le cui prerogative di nomina non potrebbero certamente subire limitazioni per effetto di disposizioni che disciplinano l’ordinamento e l’attività di soggetti terzi.
In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato in parte inammissibile e in parte va respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 05/07/2018