TAR Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 169

Procedura concorsuale incarico di insegnamento-Requisiti

Data Documento: 2019-02-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in merito al reclutamento del personale accademico nelle Università, stabilisce, al secondo comma, che le Università possono stipulare contratti per attività di insegnamento – “previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti” – per far fronte a specifiche esigenze didattiche con soggetti in possesso di “adeguati requisiti scientifici e professionali”. Ancora, la stessa disposizione prosegue rilevando che “il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti”.
Di conseguenza, la giurisprudenza si è più volte espressa in merito a vicende consimili ed ha recentemente rilevato che, oltre che in materia di gare pubbliche, “con riferimento alla materia dei pubblici concorsi per il reclutamento del personale (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 29 luglio 2008 n. 3779 “è onere dell’amministrazione che intenda restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego indicare già nel bando di concorso in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere all’integrazione “ex post” dei predetti requisiti”” (cfr. Cons. Stato, IV sez., sent. n. 1607/2017).

Contenuto sentenza

N. 00169/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2013 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2013, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Guastamacchio, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Amato, in Bari, via E. Mola, 34;
contro
Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
[#OMISSIS#] Cucciolla, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del verbale del 29 novembre 2012 della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa finalizzata alla copertura dell’insegnamento di “Tipologie e Tecnologie Edilizie”, relativo all’avviso pubblico n. 1 del 30.10.2012, nella parte in cui è stato escluso l’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dalla procedura concorsuale e non è stata accolta la domanda dello stesso, perché non in possesso del “titolo di dottore di ricerca, pubblicazioni edite, precedente impegno didattico nella disciplina in cui si chiede l’insegnamento”, atto conosciuto in data 08.02.2013;
– del verbale n. 7 del 20 novembre 2012, nella parte in cui il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente e Territorio Edile Chimica ha approvato i criteri “per procedere da parte delle Commissioni all’assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari, così come proposti”, atto conosciuto in data 08.02.2013;
– del verbale n. 8 del 21 dicembre 2012 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente e Territorio Edile Chimica, nella parte in cui, a seguito della esclusione e non accoglibilità della domanda presentata dall’unico candidato ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la motivazione di cui al verbale del 29 novembre 2012 della Commissione giudicatrice, è stata decretata “la vacanza per i seguenti insegnamenti: “Tipologie e Tecnologie Edilizie” ICAR/10 – 12 CFU 1° semestre del 1° anno Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi”, atto conosciuto in data 08.02.2013;
– del Bando n. 3 pubblicato in data 31 gennaio 2012 dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Edile e di Chimica – Politecnico di Bari (DICATECh), nella parte in cui, a seguito della sopra riportata decretata vacanza per l’insegnamento di “Tipologie e tecnologie edilizie”, è stata dichiarata aperta la “vacanza per la copertura, per a.a. 2012/2013” dell’insegnamento di “Tipologie e tecnologie edilizieICAR/10”.
– della delibera del 25 febbraio 2013 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Politecnico di Bari (DICATECh), nella parte in cui ha affidato al prof. Arch. Cucciolla [#OMISSIS#] l’insegnamento di “Tipologie e tecnologie edilizie” ICAR/10”, atto non conosciuto dal ricorrente;
– ove occorra, dell’art. 7 del D.D. n. 2215 del 23 novembre 2012 del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Politecnico di Bari (DICATECh) che viene richiamato nel verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 29 novembre 2012, atto non conosciuto dal ricorrente;
di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1.3.2013 e depositato in Segreteria in data 25.3.2013, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, con bando n. 1 del 30.10.2012, il Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) dichiarava la vacanza per la copertura, per l’A.A. 2012/2013, dell’insegnamento “Tipologie e tecnologie edilizie” ICAR/10, relativo ad un Corso di Laurea e ad un Corso di Laurea Magistrale.
Il termine di presentazione delle domande relative alla selezione in oggetto veniva fissato al 14.11.2012, alle ore 12:00.
Il ricorrente rappresentava di aver partecipato a tale selezione, presentando la propria candidatura entro il termine imposto dall’Amministrazione.
Nelle more della presente procedura, in data 20.11.2012, il Consiglio di Dipartimento del DICATECh, approvando “i criteri per procedere da parte delle commissioni all’assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari”, statuiva “che costituiscono criteri generali per l’assegnazione degli incarichi di docenti a terzi non docenti universitari il: – possesso del dottorato di ricerca attinente il SSD dell’insegnamento; – oppure pubblicazione di almeno un numero di lavori scientifici pari il 25% del numero minimo e tipo richiesto per partecipare al bando per un posto di ricercatore a tempo indeterminato attinenti il SSD della disciplina messa a bando…”.
In data 29.11.2012, la Commissione giudicatrice, dato atto della sola candidatura pervenuta – ossia di quella del ricorrente – deliberava di non affidare il menzionato insegnamento in favore del medesimo, poiché lo stesso era privo del “titolo di dottore di ricerca, di pubblicazioni edite, (di) precedente impegno didattico nella disciplina in cui si richiede l’insegnamento”.
In data 4.1.2013, il ricorrente veniva informato dell’esito negativo della selezione, in relazione alla quale quest’ultimo presentava istanza di accesso.
In data 31.01.2013, il Direttore del Dipartimento emanava il successivo bando n. 3/12-13 per mezzo del quale si disponeva l’avviso per la copertura del medesimo insegnamento “Tipologie e tecnologie edilizie” ICAR/10, attesa la persistente vacanza dello stesso.
Solo in data 8.2.2013, la richiesta di accesso presentata dal ricorrente veniva soddisfatta.
Con delibera del 25.2.2013, non nota al ricorrente, l’insegnamento del corso “Tipologie e tecnologie edilizieICAR/10 veniva affidato al controinteressato Cucciolla.
A seguito di tanto l’odierno ricorrente insorgeva, chiedendo le pronunce meglio indicate in epigrafe.
Con un primo motivo di ricorso, il [#OMISSIS#] si doleva dell’illegittimità degli atti per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della lex specialis – Illegittimità. Violazione manifesta del principio della par condicio dei concorrenti, della trasparenza, della pubblicità e dell’imparzialità dell’azione amministrativa – Illegittimità. Inaccettabile integrazione della disciplina concorsuale – Illegittimità”.
Con tale motivo di ricorso, il ricorrente rilevava che l’Amministrazione “ha creato e formulato dei criteri ad hoc di ammissibilità della domanda non richiesti e non contemplati dal bando di concorso successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle domande”.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si doleva dell’illegittimità degli atti per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Illegittimità. Violazione e falsa applicazione del “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa” – Illegittimità. Violazione e falsa applicazione del “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento” – Illegittimità”.
Attraverso tale censura, il ricorrente evidenziava la difformità dei successivi criteri imposti dalla Pubblica Amministrazione con la citata normativa di settore.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente evidenziava l’illegittimità degli atti per “Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa – Illegittimità. Eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento di potere dell’azione amministrativa – Illegittimità. Ingiustizia grave e manifesta – Illegittimità”.
In tesi di ricorrente, attraverso l’introduzione dei successivi e restrittivi requisiti, l’Amministrazione avrebbe “decretato che la partecipazione ai concorsi, e conseguentemente l’affidamento degli insegnamenti, avvenga unicamente in favore e a beneficio di soggetti facenti parte dell’ambiente universitario e ad ogni modo in possesso di titoli acquisibili strettamente nell’ambito universitario”.
Con atto depositato in Segreteria in data 2.4.2013, si costituiva in giudizio il Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la reiezione della domanda.
All’udienza pubblica del 9.1.2019, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente ed in [#OMISSIS#], si ritiene che i motivi di ricorso possano essere congiuntamente trattati e decisi, attesa la loro reciproca afferenza.
Al fine della risoluzione della presente controversia, occorre evidenziare quanto disposto dell’art. 23 della L. n. 240/2010 in merito al reclutamento del personale accademico nelle Università.
La richiamata disposizione, al secondo comma, stabilisce che le Università possono stipulare contratti per attività di insegnamento – “previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti” – per far fronte a specifiche esigenze didattiche con soggetti in possesso di “adeguati requisiti scientifici e professionali”.
Ancora, la stessa disposizione prosegue rilevando che “il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti”.
Nella fattispecie in esame, il bando della selezione indetta dall’Amministrazione universitaria consentiva la presentazione della domanda di partecipazione, oltreché a Professori, Ricercatori e alla figura degli “Esperti”, a quei “soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle tipologie precedenti, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento”.
Tanto ha consentito al ricorrente di presentare legittimamente domanda di partecipazione alla procedura selettiva in esame.
Viceversa, la successiva integrazione del bando concernente gli ulteriori “criteri generali” per l’assegnazione dell’incarico di docenza è avvenuta a termine scaduto per la presentazione delle domande, restando altresì priva di qualsivoglia forma di pubblicità.
Con tale integrazione, l’Amministrazione universitaria ha di fatto imposto una clausola volta ad ottenere una surrettizia ed illegittima esclusione postuma dell’unico candidato partecipante dalla menzionata selezione.
La giurisprudenza si è più volte espressa in merito a vicende consimili ed ha recentemente rilevato che, oltre che in materia di gare pubbliche, “con riferimento alla materia dei pubblici concorsi per il reclutamento del personale (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 29 luglio 2008 n. 3779 “è onere dell’amministrazione che intenda restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego indicare già nel bando di concorso in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere all’integrazione “ex post” dei predetti requisiti”” (cfr. Cons. Stato, IV sez., sent. n. 1607/2017).
Con la stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che le Pubbliche Amministrazioni, in caso di integrazione, debbano utilizzare le medesime forme attraverso le quali il bando di gara è stato adottato, proprio al fine di non disapplicare in modo artato la stessa lex specialis di gara.
Appare chiaro pertanto che l’operato dell’Amministrazione universitaria debba intendersi illegittimo, avendo violato l’affidamento del ricorrente a che la propria domanda venisse scrutinata esclusivamente in base agli originari requisiti stabiliti dalla lex specialis.
Ad abundantiam, appare invero peculiarmente chiara, nel caso di specie, la manifesta concretizzazione di una ipotesi di eccesso di potere per contraddittorietà, non risultando comprensibile come si possa, da un lato, ammettere a partecipare ad un avviso pubblico per la copertura di incarichi di insegnamento “soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali” estranei al contesto accademico, per poi chiedere – per di più in corso di procedura – che i medesimi debbano vantare il titolo di dottore di ricerca, pubblicazioni edite e/o precedente impegno didattico nella disciplina in cui si richiede l’insegnamento, al contrario essendo questi ultimi – all’evidenza – tratti professionali e curriculari di chi opera stabilmente in un contesto universitario.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il presente ricorso non può che essere integralmente accolto.
Da ultimo vanno, infine, poste a carico del Politecnico di Bari le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della natura e della peculiarità della presente controversia.
Copia della presente sentenza dovrà, altresì, essere trasmessa alla locale Procura presso la Corte dei Conti, per l’eventuale seguito di competenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], complessivamente liquidandole in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 07/02/2019