N. 00893/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Matera, con domicilio eletto presso Giovanni Matera, in Bari, Via della Repubblica, 128;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Paradiso;
per l’annullamento
della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia, Rep. n. 241 prot. n. 9454-VII/4 del 22.03.2016, con la quale è stato affidato “l’incarico di coordinatore delle attività di tirocinio pratico-formativo nell’ambito del corso di laurea in Infermieristica per la sede di Barletta, al Dott. [#OMISSIS#] Paradiso“;
di tutti i provvedimenti meglio indicati in epigrafe al ricorso introduttivo (cfr. pag. 3);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia e dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con ricorso notificato in data 18.6.2016, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia del 22.03.2016, meglio indicata in oggetto, con la quale era stato affidato “l’incarico di coordinatore delle attività di tirocinio pratico-formativo nell’ambito del corso di laurea in Infermieristica per la sede di Barletta” al Dott. [#OMISSIS#] Paradiso;
Rilevato che, avverso il menzionato provvedimento, il ricorrente lamentava plurimi profili di illegittimità, essenzialmente incentrati sulla carenza, in capo al Dott. Paradiso, del requisito essenziale a fini di partecipazione alla procedura selettiva in esame costituito dall’aver maturato tre anni di documentata pregressa esperienza di coordinamento didattico nello specifico profilo professionale ricercato, oltre che sulla mancata oggettiva attribuzione di punteggi ai singoli titoli posseduti dai due candidati da parte della Commissione universitaria di valutazione, limitandosi, quest’ultima, a redigere un verbale privo di qualsiasi riferimento numerico, strutturato in modo tale da esprimere una preferenza per il Dott. Paradiso, non analiticamente, ma solo genericamente, motivata;
Considerato che il ricorso risulta essere fondato e, pertanto, meritevole di integrale accoglimento;
Considerato, infatti, che sulla base dei curricula dei due candidati, in atti, il Dott. Paradiso è effettivamente privo del requisito essenziale a fini di partecipazione alla procedura selettiva in esame costituito dall’aver maturato tre anni di documentata pregressa esperienza di coordinamento didattico nello specifico profilo professionale ricercato;
Considerato che, ad abundantiam, la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia risulta essere gravemente carente sul piano procedimentale e motivazionale, non avendo svolto alcuna analitica determinazione dei punteggi da assegnare per i singoli titoli posseduti dai due candidati all’incarico di coordinatore, in tal modo evidenziando una oggettiva arbitrarietà nell’assegnazione del detto incarico al Dott. Paradiso, con correlato, manifesto, eccesso di potere;
Considerato che, in conseguenza dell’annullamento a pronunciarsi, scaturirà l’obbligo dell’Amministrazione Universitaria di rieditare l’attività di nomina del coordinatore delle attività di tirocinio pratico-formativo nell’ambito del corso di laurea in Infermieristica per la sede di Barletta, in stretta ed univoca conformità a quanto previsto nella presente sentenza;
Considerato, infine, che le spese del presente giudizio possano essere regolate secondo il principio della soccombenza nei rapporti fra il ricorrente e l’Università degli Studi di Foggia, mentre possano integralmente compensarsi nei confronti della ASL BAT, stante l’evidente superfluità della sua costituzione nel presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Foggia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila,00) per spese e compensi, oltre accessori, come per legge.
Spese compensate nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cocomile, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 7 luglio 2016, n. 893
Affidamento incarico di coordinatore attività di tirocinio pratico-formativo nell'ambito del corso di laurea in infermieristica
Data Documento: 2016-07-07
Area:
Giurisprudenza
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