TAR Puglia, Bari, Sez. II, 1 settembre 2016, n. 1092

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-09-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Come stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2, è possibile la riunione di giudizi tipologicamente distinti a fronte della sostanziale unicità della domanda.

Contenuto sentenza

N. 01092/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2014 REG.RIC.
N. 01305/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Q. Sella, 120; 
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
nei confronti di
Sabino [#OMISSIS#]; 
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Q. Sella, 120; 
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
nei confronti di
Sabino [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia esecutiva [quanto al ricorso n. 1005 del 2014],
– del decreto n.1640 del 7 maggio 2014 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana settore scientifico-disciplinare Oncologia Medica e contestualmente ha dichiarato nessun candidato vincitore;
– di tutti gli atti presupposti e/o connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi ed in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice;
[quanto ai motivi aggiunti depositati in data 7 agosto 2015]
– del decreto n. 1949 del 21 maggio 2015 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha approvato il riesame degli atti della procedura di valutazione comparativa, per la quale nessun candidato è stato dichiarato vincitore;
– dell’atto rettorile [non conosciuto] di convocazione della Commissione giudicatrice per il riesame dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente;
– di tutti gli atti presupposti e/o connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi ed in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice di rivalutazione degli atti concorsuali;
[quanto al ricorso n. 1305 del 2015]
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del TAR Puglia, Bari, I, n. 670 del 3 maggio 2013, previo annullamento dei seguenti atti lesivi: a) Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 1640 del 7 maggio 2014; b) Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 1949 del 21 maggio 2015.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli art. 70 e 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente il difensore avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], odierno ricorrente, partecipava alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia Medica), indetta dall’Università degli Studi di Bari con Decreto n. 9660/2010, all’esito della quale risultava vincitore il dott. Sabino [#OMISSIS#], odierno controinteressato, giusta Decreto n. 2952 del 13 giugno 2012.
Il ricorrente impugnava il suddetto risultato innanzi a questo Tribunale il quale, con sentenza n. 670 del 3 maggio 2013, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava la nomina del dott. [#OMISSIS#] disponendo, contestualmente, la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei due candidati, da parte di una commissione in composizione diversa.
Veniva quindi nominata una nuova commissione giudicatrice che all’esito dei lavori non indicava tuttavia alcun vincitore.
Con Decreto n. 1640 del 7 maggio 2014, venivano approvati gli atti della detta procedura senza vincitore.
Avverso il nuovo decreto unitamente agli atti connessi, è quindi nuovamente insorto il ricorrente con il ricorso rubricato n. 1005 del 2014, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, in quanto ritenuti illegittimi per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 670/2013 e del bando di concorso in relazione al DM n.89/2009, nonché per eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e motivazione; motivi poi integrati con successivo atto di motivi aggiunti, depositato in data 11 settembre 2014, mediante i quali la parte ha articolato cinque ulteriori censure riconducibili in sostanza alla violazione del giudicato, alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e sviamento di potere.
Secondo la parte, infatti, la commissione, pur riconoscendo l’ampia e qualificata formazione professionale del ricorrente, ne ha tuttavia affermato la non attinenza al settore scientifico disciplinare in concorso senza alcuna motivazione, violando apertamente il giudicato. Inoltre, avrebbe omesso di effettuare la valutazione comparativa dei titoli, nonché quella analitica anche con riferimento alle pubblicazioni, dei due candidati, in spregio ai criteri fissati dal DM n. 89 del 2009 e dall’art. 7 del bando.
Rileva altresì la difesa di parte che dai singoli giudizi espressi per il ricorrente emergerebbe invece un profilo curriculare di eccellenza nell’ambito degli studi oncologici, di tal che la determinazione finale di non idoneità dello stesso per il profilo professionale richiesto risulterebbe nella specie manifestamente illogica, atteso inoltre il ruolo di Editor Associate ricoperto dallo stesso dott. [#OMISSIS#] nella rivista scientifica di Oncologia Medica “BMC Cancer”, al quale, dopo l’espletamento del concorso in questione, è stato tra l’altro affidato il giudizio di ammissibilità scientifica di un articolo il cui coautore risultava essere proprio uno dei commissari.
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio l’Università di Bari.
Con ordinanza n. 544 del 10 ottobre 2014, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ai fini del riesame, “considerato che, in totale dispregio di quanto statuito dalla precedente sentenza di questo Tribunale n. 670/2013, la Commissione non ha proceduto ad una valutazione analitica dei titoli e di ciascuna pubblicazione del ricorrente secondo le previsioni del D.M. n. 89 del 2009 e dell’art.7 del bando e, in particolare, ha ignorato le indicazioni relative all’attinenza dell’attività di ricerca svolta dal ricorrente durante il dottorato di ricerca con il settore oggetto di concorso”.
Successivamente, il ricorrente presentava istanza di esecuzione ex art. 59 c.p.a., deducendo l’omessa esecuzione dell’ordine giurisdizionale da parte dell’Amministrazione.
Pertanto, all’esito della camera di consiglio del 19 marzo 2015, la Sezione, in accoglimento della suddetta domanda, assegnava un termine di 30 giorni per l’esecuzione dell’ordinanza, nominando contestualmente, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell’Università degli Studi del Salento, quale Commissario ad acta (ord. n. 466/2015).
In data 29 aprile 2015, l’Amministrazione depositava apposita nota comunicando di aver dato esecuzione a quanto ordinatole, a tal fine allegando il verbale di rivalutazione degli atti concorsuali, all’esito dei quali si confermava il giudizio negativo per la copertura del posto in concorso, recepito nel decreto rettorile n. 1949/2015.
Il dott. [#OMISSIS#] presentava quindi un secondo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento dei nuovi atti, previa sospensione dell’efficacia.
Secondo la parte, la commissione, in assoluta mancanza di terzietà e imparzialità, in quanto formata dai medesimi componenti, avrebbe proceduto al riesame istruttorio dei giudizi precedentemente espressi, contestando apertamente il contenuto delle ordinanze del Tar, senza invece effettuare il richiesto rinnovo della valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, ma piuttosto integrando in via postuma la motivazione del precedente atto e riportando i giudizi, sia quelli individuali, sia quello collegiale, secondo la prospettazione di parte, illogici in quanto, pur riconoscendo la qualificata formazione del ricorrente, avrebbero continuato a negare la stretta attinenza degli studi da questo condotti al settore scientifico in questione.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2016, fissata dopo la rinuncia all’istanza cautelare incidentalmente proposta coi motivi aggiunti, la causa è passata in decisione.
Con separato ricorso, rubricato al n. 1305 del 2015, il dott. [#OMISSIS#] ha inoltre chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 670/2013, previa declaratoria di nullità degli atti già oggetto di impugnazione con ricorso n. 1005/2014.
In data 18 novembre 2015, si costituiva l’Università degli Studi di Bari, depositando tutta la documentazione afferente alla procedura in questione.
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2016, la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
La complessa vicenda riportata in fatto origina dall’attività posta in essere dall’Università di Bari successivamente all’annullamento in sede giurisdizionale degli atti della procedura concorsuale indetta per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, settore scientifico disciplinare MED/06 Oncologia Medica – attività all’esito della quale nessun candidato è stato dichiarato vincitore.
Il dott. [#OMISSIS#] ha quindi ritenuto di proporre avverso i nuovi atti due giudizi, uno ordinario (n.1005/2014 RG), l’altro di ottemperanza (n. 1305/2015 RG), lamentando con entrambi la violazione del giudicato formatosi sulla più volte citata sentenza n. 670/2013, in quanto la commissione avrebbe disatteso quanto statuito dal giudice con riferimento alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, nonché del giudizio di afferenza rispetto all’area di concorso.
Alla luce dell’evidente unitarietà sostanziale della pretesa sottesa ad entrambi i giudizi, nonché per chiare ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene che i suddetti ricorsi vadano preliminarmente riuniti.
D’altronde l’Adunanza Plenaria, in una fattispecie analoga, ha ritenuto possibile la riunione di giudizi tipologicamente distinti a fronte della sostanziale unicità della domanda.
“E’ noto che, in via generale, la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione (art. 70 cpa), può essere disposta in riferimento a cause che attengono al medesimo tipo di giudizio e sempre che i ricorsi pendano nel medesimo “grado”. Tanto si ricava, sempre in via generale, oltre che dalla lettura delle disposizioni del codice di procedura civile (cui il codice del processo amministrativo effettua rinvio: art. 39, comma 1, cpa), anche dalle norme dello stesso Codice del processo amministrativo. Infatti, l’art. 32, nel disciplinare l’ipotesi di “pluralità delle domande e conversione delle azioni”, prevede che “è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse”.
Nondimeno, l’adunanza ritiene che i due giudizi in questione, pur nella evidente differenza di tipologia, debbano essere trattati in modo unitario.
Ed infatti, proprio perché ciò che viene richiesto al giudice, sia pure per il tramite dell’instaurazione di due distinti giudizi, è innanzi tutto la concreta e precisa configurazione della patologia dell’atto adottato (precisamente: se esso debba essere considerato nullo, in quanto elusivo o violativo di giudicato, ovvero illegittimo per vizi propri e per la prima volta rilevabili), il giudice stesso non può che essere chiamato ad un esame complessivo della vicenda.
L’instaurazione di due distinti giudizi – che è conseguenza di una incertezza derivante dallo stesso ordinamento processuale – non elimina la sostanziale unicità di una domanda che presuppone implicitamente la richiesta al giudice, insieme all’esame della natura della patologia dell’atto, la corretta qualificazione della tipologia dell’azione. Il che, come è evidente, non può che avvenire se non attraverso un esame congiunto e comparativo delle due domande, ancorché le stesse introducano – per effetto del sistema processuale vigente – due giudizi tipologicamente distinti, l’uno di cognizione l’altro di ottemperanza.
Fermi, dunque, i principi generali in tema di riunione sopra individuati, in questo caso – provvisto di una sua evidente specificità – la riunione dei ricorsi appare coerente con il principio di effettività (completezza) della tutela giurisdizionale, rendendo possibile la valutazione complessiva del giudice di una pretesa di parte sostanzialmente unitaria” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2).
Il Collegio inoltre, rilevato che con la successiva azione d’ottemperanza il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità degli atti adottati dall’Amministrazione in sede di riedizione della procedura – atti già impugnati in sede cognitoria ed ugualmente censurati per violazione ed elusione del giudicato – ritiene che l’azione di annullamento, originariamente proposta, debba essere dichiarata improcedibile, atteso che col giudizio di ottemperanza viene domandato l’accertamento della più grave patologia dell’atto, con conseguente assorbimento dell’interesse all’annullamento degli atti ritenuti illegittimi in quello, evidentemente più ampio, alla declaratoria della loro nullità.
Ciò premesso, può dunque esaminarsi il ricorso promosso per l’ottemperanza della sentenza n. 670/2013.
Con lo stesso, la parte ha infatti chiesto a questo Tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari al fine di assicurare la dovuta ottemperanza dell’Università alla sentenza ormai passata in giudicato, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione delle cd. astreintes.
Il ricorso è fondato nei termini seguenti.
È innanzitutto opportuno procedere preliminarmente all’esatta individuazione della portata conformativa del decisum di cui si chiede l’ottemperanza.
A tal fine, si riporta il passaggio motivazionale della pronuncia con cui la I Sezione di questo Tar ha precisato i criteri cui avrebbe dovuto conformarsi la disposta rinnovazione della procedura.
In altri termini, le commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati (TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 391/2012).
Con riferimento alla valutazione dei titoli la commissione ha poi espressamente richiamato, nel verbale citato, il disposto dell’art. 1, comma 7, della L. 230/2005, secondo il quale devono essere valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51, comma 6, L. 449/97, di borsisti post-dottorato ai sensi della L. 398/89 e di contrattisti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della stessa L. 230/2005.
Inoltre, nell’enucleare i criteri valutativi, la commissione ha precisato che avrebbe tenuto conto, tra l’altro, del possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, dello svolgimento di attività didattica a livello universitario, dello svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati, dello svolgimento di attività in campo clinico, anche supportato dal possesso della specializzazione relativa, della partecipazione a convegni.”
Con riferimento poi al giudizio di non afferenza degli studi del ricorrente al settore disciplinare in concorso, la Sezione ha inoltre rilevato che “Risulta evidente, tuttavia, dall’esame del titolo che lo studio condotto dal ricorrente avesse ad oggetto proprio una patologia oncologica e, come tale, potenzialmente rientrante nella materia messa a concorso; di conseguenza il giudizio di non attinenza, così apoditticamente formulato, non si sottrae alle censure di illogicità formulate con il ricorso, in quanto il riferimento dello studio a tematiche di natura oncologica avrebbe richiesto una motivazione più specifica e dettagliata nell’evidenziare l’asserita non congruenza del titolo in questione con il settore disciplinare di concorso”.
Applicando i criteri come sopra indicati a quanto svolto in sede di rinnovo dalla commissione, risulta che la stessa non si sia sostanzialmente attenuta a quanto richiesto, avendo omesso, da un lato, la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni dei due candidati secondo i parametri di cui al DM 89/2009, e, dall’altro, in particolare, una congrua valutazione circa l’afferenza degli studi del ricorrente rispetto al settore scientifico in concorso. Sul punto deve sottolinearsi che non può ritenersi a tal fine sufficiente la premessa, fatta dalla commissione in sede di “rivalutazione degli atti concorsuali”, circa le peculiarità del settore scientifico MED/06, in considerazione altresì dell’oggettivo carattere trasversale della branca di “fisiopatologia”, materia in cui il ricorrente ha conseguito il titolo di dottore di ricerca.
Invero, ad una attenta lettura dell’ultimo verbale della commissione, datato 23 aprile 2015, si ricava che
– il giudizio non è stato ripetuto ex novo – come invece richiesto con ordinanza n. 466/2015 – ma è stato semplicemente integrato (si riporta quanto scritto nelle premesse “decide di rendere maggiormente espliciti i propri giudizi, rivalutando la posizione dei candidati alla luce di quanto sopra riferito”), tanto che le valutazioni finali complessive sono letteralmente speculari alle precedenti, censurate, sia pure in sede cautelare, con ordinanza n. 544/2014;
– è invece del tutto nuovo il giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, tuttavia quello individuale complessivo espresso dai singoli commissari, nonché quello collegiale – che avrebbero conseguentemente dovuto essere riformulati alla luce del presupposto nuovo giudizio sulle pubblicazioni – risultano essere speculari a quanto espresso negli allegati 5, 6, 7 e 8 del verbale n.4, datato 17 aprile 2014.
A ciò si aggiunga l’evidente incongruenza della motivazione data dalla commissione in merito alla non afferenza degli studi del ricorrente alla branca di Oncologia Medica.
Rileva infatti il Collegio che, in mancanza di una espressa corrispondenza della branca di “Fisiopatologia Clinica” ad uno dei settori scientifici delineati dal DM 29 luglio 2011 n.336 – come invece accade per “Oncologia Medica” individuata nel settore MED/06 – considerati inoltre la [#OMISSIS#] direzione degli studi del ricorrente nelle materie oncologiche, finanche il suo contributo nella rivista scientifica, e il carattere trasversale dell’oggetto di studio della branca di fisiopatologia, l’affermazione della riconducibilità del suo percorso formativo ad altri settori scientifici, diversi da quello in concorso, quale “Patologia generale” MED/04, non rende compiutamente conto delle ragioni sottese a tale assunto.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene quindi fondate le doglianze circa l’avvenuta violazione del giudicato, non avendo l’Amministrazione correttamente ottemperato a quanto deciso con la sentenza n. 670/2013.
Gli atti adottati in asserita esecuzione della stessa devono, per le ragioni sopra viste, ritenersi violativi del giudicato e pertanto nulli.
Discende da quanto sopra che la sentenza in questione debba ancora essere ottemperata.
Conseguentemente, va ordinato all’Università degli Studi di Bari di dare piena e corretta esecuzione al giudicato, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se antecedente, della presente decisione, a tal fine adottando tutti gli atti necessari per l’effettuazione della valutazione comparativa, previa, in particolare, la nomina di una nuova commissione.
Per il caso di inerzia, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Regina [#OMISSIS#] di Roma, prof. F. Cognetti, con facoltà di delega, il quale provvederà a porre in essere i necessari atti sostitutivi entro gli ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’Amministrazione, ed il cui compenso, per il caso di intervento, sarà successivamente liquidato con separato provvedimento dietro presentazione di motivata nota spese.
Da ultimo, con riferimento alla richiesta delle astreintes, il Collegio ritiene tuttavia che risulterebbe iniquo disporre ora il pagamento di una somma a carico dell’Amministrazione che si è comunque attivata per il riavvio della procedura di valutazione, nelle intenzioni in adempimento della sentenza n. 670 del 3 maggio 2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
– dichiara improcedibile il ricorso n. 1005/2014;
– accoglie il ricorso n.1305/2015 nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) dichiara nulli i decreti del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 1640 del 7 maggio 2014 e n. 1949 del 21 maggio 2015;
b) ordina all’Università di Bari di dare corretta e integrale esecuzione alla sentenza del Tar Puglia – Bari, n. 670/2013, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se antecedente, della presente pronuncia, nei sensi e nei modi di cui in motivazione;
c) nomina quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Regina [#OMISSIS#] di Roma, prof. F. Cognetti, il quale provvederà a porre in essere i necessari atti sostitutivi entro gli ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’Amministrazione;
d) condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori per legge e rimborso CU, con successiva e separata liquidazione del compenso per il Commissario, per il caso di suo intervento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Serlenga, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
​Pubblicato il 01/09/2016