TAR Puglia, Bari, Sez. II, 14 marzo 2018, n. 348

Procedura concorsuale professore-Chiamata- Consiglio di Dipartimento

Data Documento: 2018-03-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Nei procedimenti selettivi astretti alle regole dell’evidenza pubblica, la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della commissione giudicatrice all’uopo nominata, a motivo della (pretesa e peraltro indimostrata) inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell’organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
 

Contenuto sentenza

N. 00348/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2015 REG.RIC.
N. 00988/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Loperfido, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato, ex art. 25 del codice del processo amministrativo, presso la segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sardone, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto n.1;
Università degli Studi di Bari – Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – D.E.T.O.,
Università degli Studi di Bari Facoltà – Scuola di Medicina, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Loperfido, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato, ex art. 25 del codice del processo amministrativo, presso la segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliata in Bari, via Melo, n. 97;
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – D.E.T.O., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Meale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Celentano, 27;
Facoltà/Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
 nei confronti di
[#OMISSIS#] Favale, non costituito in giudizio;
per risarcimento dei danni (ricorso n. 1134 del 2015) e per l’annullamento (ricorso n. 988 del 2014):
– della nota Rep. 5312/2014 prot. n. 32287 VII/1, del 2 maggio 2014 con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha comunicato che il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi con verbale del Consiglio del 17 marzo 2014 ha deliberato di non chiamare il prof. [#OMISSIS#] Loperfido a ricoprire il posto di professore ordinario;
– del provvedimento del Consiglio del D.E.T.O. adottato nella riunione del 17 marzo 2014, allegato alla suddetta comunicazione rettorale;
– del regolamento per la chiamata dei professori di ruolo, adottato con d.r. n. 6226/12;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
sui motivi aggiunti depositati in data 21 maggio 2015, per l’annullamento
– della nota rep. 3000/2015, prot. n. 13354 VII/2, del 19 febbraio 2015 con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha comunicato che il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – D.E.T.O., nell’adunanza del 24 novembre 2014, il cui verbale anch’esso s’impugna, ha riesaminato la procedura di chiamata per la copertura del posto di professore di I^ fascia per il SSD MED/11-malattie dell’apparato cardiovascolare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo barese, a seguito dell’ordinanza del TAR Puglia, Bari n. 497/2014;
– del provvedimento del Consiglio del D.E.T.O. adottato nella riunione del 19 novembre 2014, allegato alla predetta comunicazione rettorale;
– del regolamento per la chiamata dei professori di ruolo, adottato con d.r. n. 6226/12, nonché
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e sui motivi aggiunti depositati in data 12 ottobre 2015, per l’annullamento
– del bando prot. n. 1867/V1D in data 8 luglio.2015, con il quale il Presidente Facoltà/Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari ha indetto una procedura valutativa per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria di Cardiologia della A.O.U.C. Policlinico “Giovanni XXII” – Bari, nonché
-di tutti gli atti presupposti, tra i quali l’art. 3 del regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi, adottato di concerto tra l’Università degli Studi di Bari e l’A.O.U.C. Policlinico di Bari ed emanato in data 5 maggio 2015;
– del regolamento della Regione Puglia n. 24 del 3 dicembre 2013.
 Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – D.E.T.O.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori, avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il ricorrente, avv. [#OMISSIS#] Sardone per l’Università, avv. Agostino Meale, per il Dipartimento, e avv. dello Stato [#OMISSIS#] Zuccaro, per l’Università;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
IL RICORSO PRINCIPALE (R.G. n. 988/2014)
Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con il quale l’Università di Bari ha stabilito di non procedere alla sua chiamata per la copertura di un posto di professore ordinario del settore scientifico disciplinare MED/11 messo a concorso con decreto rettorale n. 5453 del 2 giugno 2002 e del regolamento di Ateneo n. 6226/2012 per la chiamata dei professori in ruolo.
Il provvedimento in questione conclude una sequenza procedimentale e processuale i cui fatti salienti sono di seguito riepilogati:
– il TAR Bari, con sentenza n. 47/2007, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1039/2008, annulla l’idoneità e la chiamata del dott. [#OMISSIS#] Favale per il posto di professore ordinario del settore scientifico disciplinare MED/11, disposta in esito alla procedura concorsuale bandita dall’Università resistente cui il ricorrente aveva preso parte non ottenendo l’idoneità;
– in data 8 settembre 2009, la commissione di concorso, all’uopo riconvocata dal Rettore, conferma la votazione e il giudizio di idoneità del dott. Favale;
– il TAR Bari adito dal prof. Loperdido con separati ricorsi – uno impugnatorio, l’altro in ottemperanza – con sentenza 1832/2009, dichiara inammissibile il ricorso in ottemperanza avverso gli atti con i quali è stata confermata l’idoneità del dott. Favale e con sentenza n. 447/2011 li annulla;
– l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2/2013) accoglie l’appello del ricorrente avverso la sentenza del TAR Bari n.1832/2009 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza;
– con sentenza n. 147/2014 il Consiglio di Stato, accertata, in sede di ottemperanza, la violazione del giudicato (formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1039/2008) dichiara l’idoneità del prof. Loperfido;
– con decreto rettorale n. 345 del 4 febbraio 2014, l’Università di Bari dichiara il prof. Loperfido idoneo alla chiamata per la copertura del posto di professore ordinario del settore scientifico disciplinare MED/11; purtuttavia il dott. Favale, sebbene restituito al ruolo di provenienza di ricercatore confermato nel SSD MED/11, mantiene l’incarico di direttore dell’U.O. di cardiologia universitaria e di direttore del Dipartimento ad attività integrata cardiotoracico;
– il 10 marzo 2014 il Consiglio del Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.) nomina una commissione, perché riferisca sull’ambito temporale entro cui effettuare l’analisi dell’attività del prof. Loperfido per verificarne la corrispondenza con il profilo richiesto dal bando;
– il 17 marzo 2014, visto il resoconto della commissione, il Consiglio del D.E.T.O. delibera di non procedere alla chiamata in quanto l’impegno scientifico del prof. Loperfido che appare pregevolmente orientato in altri ambiti della disciplina con particolare riferimento allo studio morfologico del cuore con tecniche ecocardiografiche, non appare adeguato al profilo concorsuale.
Con il primo motivo di ricorso il prof. Loperfido censura la delibera del 17 marzo 2014 del Consiglio del D.E.T.O. rilevando:
– l’assenza di imparzialità dei membri della commissione al cui giudizio il Consiglio del D.E.T.O. si è conformato perché composta dai persone che avevano difeso gli interessi dell’Università nelle pregresse controversie o giudicato la sentenza del Consiglio di Stato n. 147/2014, che aveva dichiarato l’idoneità del prof. Loperfido, una non consentita ingerenza nelle prerogative e nell’autonomia dell’Università;
– lo straripamento dal potere assegnato alla commissione di individuare l’ambito temporale entro il quale valutare l’attività del prof Loperfido, laddove si sarebbe spinta a riesaminarne il curriculum e l’impegno scientifico giudicandolo non adeguato al profilo concorsuale;
– lo sviamento del potere, perché, dichiarato idoneo il prof. Loperfido, l’ulteriore attività avrebbe dovuto essere circoscritta alla chiamata ai soli fini della nomina in ruolo, mentre l’Università avrebbe messo in discussione il giudizio di idoneità pronunciato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1039/2008;
– lo sviamento del potere dalla causa tipica, poiché la commissione nominata dal D.E.T.O. avrebbe omesso di chiedere al ricorrente l’aggiornamento del curriculum e quindi limitato la valutazione di titoli a quelli dallo stesso posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e non all’attualità, benché fossero trascorsi da allora dodici anni;
Il secondo motivo di gravame evidenzia:
– l’incompetenza del D.E.T.O. perché il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio della facoltà di Medicina, su parere non vincolante del primo come peraltro ribadito dal bando di concorso (art. 7 comma 4);
– l’incompetenza della commissione incaricata dal D.E.T.O. di individuare l’ambito temporale entro il quale valutare l’attività del prof. Loperfido in quanto nessuna norma prevede la nomina di detto organo, mentre i compiti istruttori che le sono stati demandati riguarderebbero esclusivamente la competenza del Consiglio del D.E.T.O. il quale, ormai privatosi della relativa funzione, si sarebbe limitato a ratificarne l’operato;
– la diversa procedura seguita per la chiamata del dott. Favale deliberata dal Consiglio di facoltà su parere del Dipartimento i cui membri disponevano del curriculum del candidato per decidere;
– l’incompetenza del D.E.T.O. ad esprimere il parere che avrebbe dovuto essere espresso dal Dipartimento di metodologia clinica e tecnologie medico – chirurgiche che aveva richiesto il concorso per il posto di professore ordinario del SSD MED/11.
Con il terzo motivo è dedotta l’illegittimità della delibera che ha proposto di non precedere alla chiamata del prof. Loperfido perché assunta con il voto determinante dei professori di veterinaria afferenti al D.E.T.O., benché privi delle competenze per esprimere un giudizio sulla chiamata di un professore di medicina, mentre sarebbe stato più opportuno e ragionevole demandare l’attività proprio al Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.
Con il quarto motivo il ricorrente espone le seguenti censure:
– l’Università avrebbe applicato le norme introdotte dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 senza considerare che detta riforma vieta che la valutazione, ai fini della chiamata, abbia ad oggetto la congruenza con uno specifico profilo, dovendosi invece individuare il profilo richiesto esclusivamente con riferimento ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
– il regolamento approvato con decreto rettorale n. 6226/2012 sulla chiamata in ruolo dei professori sarebbe illegittimo perché stabilisce che il Consiglio di Dipartimento che richiede il concorso indichi gli standard qualitativi previsti dalla normativa nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene proposta la chiamata, così reintroducendo la possibilità di definire discrezionalmente profili analitici per discriminare taluni idonei rispetto ad altri.
Con il quinto motivo sono dedotte le seguenti censure:
– l’illegittimità dell’azione dell’Università perché, nonostante egli rivesta il ruolo di professore associato in fisiopatologia cardiocircolatoria e di responsabile da oltre 15 anni dell’UOC di cardiologia e riabilitazione cardiologica del Dipartimento di malattie cardiovascolari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presso il Complesso integrato Columbus di Roma, il suo impegno scientifico è stato ritenuto non adeguato al profilo concorsuale, mentre paradossalmente il dott. Favale, nonostante la sua stessa idoneità fosse stata annullata con conseguente restituzione al ruolo di ricercatore dal 4 febbraio 2014, continua ad occupare il posto di responsabile della Sezione malattie dell’apparato cardiovascolare del D.E.T.O. dell’Università di Bari;
– la lesione alla professionalità perché il giudizio d’inadeguatezza è destinato ad essere pubblicato sul sito istituzionale del MIUR nella sezione “procedure concorsuali”;
– l’illegittimità dell’operato dell’Università perché il giudizio d’inadeguatezza del suo curriculum sarebbe smentito dal fatto che l’art. 1, comma 2, del bando indetto con d.r. 5453/2002, per il profilo messo a concorso,
a) richiede requisiti che egli possiede ed esercita da decenni, quali consolidata esperienza didattica nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in cardiologia [impegno didattico] considerevole esperienza di ricerca nella fisiopatologia clinica e terapia della malattie cardio vascolari […] specifiche competenze nell’uso di metodiche di ricerca non invasive integrate cardiologiche e di analisi dei segnali [impegno scientifico];
b) comporta l’assegnazione di mansioni che egli già esercita, ovvero la specifica applicazione clinica e direzione dell’Unità operativa complessa di cardiologia direzione universitaria
– l’illogicità e l’ingiustizia manifesta della decisione perché l’Ateneo, sulla base di detti parametri ha scelto il dott. Favale per la nomina a professore ordinario, benché, come accertato in sede giurisdizionale (TAR Puglia – Bari n.447/2011 – Consiglio di Stato n. 1039/2008 e Consiglio di Stato n. 147/2014), avesse un curriculum nettamente inferiore qualitativamente e quantitativamente a quello del ricorrente, il cui impegno scientifico è stato ritenuto non adeguato.
Si è costituito il D.E.T.O. che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,
– in quanto il verbale della delibera impugnata non risulterebbe ancora approvato in successiva riunione come di prassi;
– nella parte in cui è impugnato l’art. 2 del regolamento approvato con decreto rettorale n. 6226/2012, in quanto la disposizione si riferirebbe alle modalità di chiamata degli idonei dopo l’entrata in vigore della cosiddetta abilitazione scientifica nazionale ex art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Resiste l’Università di Bari.
IL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
Con i motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2015 il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dall’Ateneo a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare formulata con il ricorso principale, con il quale il Consiglio del D.E.T.O. in data 24 novembre 2014, notificata all’interessato il 25 febbraio 2015 con nota rettorale del 19 febbraio 2015, ha confermato la decisione di non procedere alla chiamata in quanto l’impegno scientifico del prof. Loperfido non viene ritenuto congruente al profilo professionale.
Con il primo motivo il prof. Loperfido ribadisce i profili di illegittimità dell’operato dell’Ateneo già dedotti con il ricorso principale e deduce lo sviamento del potere dalla causa tipica, avendo anche il Consiglio del D.E.T.O., come la commissione che si era espressa il 13 marzo 2014, omesso di acquisire, come da prassi assolutamente consolidata, il curriculum del ricorrente aggiornato alla data della decisione sulla chiamata e quindi limitato la valutazione di titoli a quelli dallo stesso posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, benché fossero trascorsi da allora dodici anni.
Con il secondo motivo lamenta il fatto che l’Ateneo persisterebbe negli errori del passato, avendo ritenuto non congruente con il profilo messo a concorso l’impegno scientifico del prof. Loperfido, mentre a suo tempo giudicò positivamente quello del dott. Favale che neppure aveva i titoli per conseguire l’idoneità e, ciò nonostante, risulterebbe ancora direttore del Dipartimento ad attività integrata cardiotoracico presso l’Azienda-Policlinico universitario, nonché direttore della Scuola di specializzazione in cardiologia dell’Ateneo barese e direttore della Sezione di malattie dell’apparato cardiovascolare presso il D.E.T.O.
Il provvedimento sarebbe inoltre del tutto immotivato poiché il Consiglio del D.E.T.O. si sarebbe limitato a esprimere il giudizio di non congruenza dell’impegno scientifico del ricorrente al profilo professionale, senza indicarne le ragioni.
Con il terzo motivo il prof. Loperfido riproduce le doglianze di cui al quarto motivo del ricorso principale cui aggiunge le seguenti ulteriori censure:
– l’Ateneo, nel giudicare il impegno scientifico non congruente al profilo professionale avrebbe mostrato di applicare non la riforma varata con la legge n. 240/2010, che impone d’identificare il profilo professionale richiesto esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più SSD, ma la precedente normativa che consente un più ampio margine di discrezionalità nel definire il profilo richiesto secondo parametri concreti; ma se così fosse, sulla chiamata avrebbe dovuto esprimersi il Consiglio della facoltà di medicina competente ratione temporis in materia, non certo il Consiglio del D.E.T.O., per giunta incompetente anche con riferimento alla nuova normativa, in quanto tale adempimento è rimesso ex lege al Dipartimento che ha chiesto di bandire il concorso, in specie il Dipartimento di metodologia clinica e tecnologie medico – chirurgiche.
Il D.E.T.O. eccepisce l’inammissibilità delle censure già introdotte con il ricorso principale.
IL SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il prof. Loperfido impugna il bando prot. 1867/ V1D datato 8 luglio 2015 e pubblicato dall’Università di Bari per il conferimento dell’incarico vacante di direzione di struttura complessa a direzione universitaria di cardiologia della A.U.U.O.C. – Policlinico – “Giovanni XXIII di Bari” e il regolamento regionale del 3 dicembre 2013 n. 24 sui “Criteri di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico sanitaria delle aziende/enti del S.S.R.”
Il ricorrente reitera previamente le censure contenute nei primi due ricorsi.
Con il primo motivo deduce che il regolamento universitario del 25 maggio 1999, attuativo dell’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 (in vigore fino all’approvazione del nuovo regolamento approvato con decreto rettorale del 5 maggio 2015), prevedeva, come anche il bando di concorso n. 5453/2002, che gli incarichi di direzione delle unità operative complesse a direzione universitaria fossero riservati ai professori universitari delle strutture sanitarie.
Solo in concomitanza con la restituzione del dott. Favale al ruolo dei ricercatori il regolamento dell’Università sarebbe stata modificato estendendo tali incarichi anche ai ricercatori.
Sarebbe stato comunque logico e coerente al sistema indire una selezione per attribuire il posto di professione ordinario di MED/11 ancora vacante e il connesso incarico di direzione della relativa unità operativa complessa, anziché scorporare le due cariche che ex lege sarebbero l’una il presupposto dell’altra.
Il prof. Loperfido conclude domandando la tutela risarcitoria per equivalente, essendo stato medio tempore collocato a riposo per raggiunti limiti di età, e la riunione del ricorso e dei motivi aggiunti al ricorso iscritto al registro generale con il n. 1134/2015 pendente dinanzi a questo Tribunale per il risarcimento di danni derivanti dall’attività illecita dell’Università.
Il D.E.T.O. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti,
– per carenza d’interesse perché il prof. Loperfido avrebbe omesso di presentare la domanda di partecipazione al concorso e l’annullamento del bando non gli sarebbe di alcun’utilità in quanto prossimo al collocamento a riposo;
– nella parte in cui è impugnato il regolamento d’Ateneo del 5 maggio 2015 per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a direzione universitaria, perché non notificato al Policlinico di Bari e comunque notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
– nella parte in cui è impugnato il regolamento regionale n. 24/2013 perché non è stato notificato alla Regione Puglia e comunque notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
– della domanda di risarcimento dei danni introdotta con il ricorso n. 988/2014 e con i motivi aggiunti avverso la mancata chiamata e il bando per il conferimento dell’incarico direzione di struttura complessa a direzione universitaria di cardiologia della A.U.U.O.C. Policlinico – “Giovanni XXIII di Bari”, perché fondata sul diverso presupposto – l’esito della pregressa procedura comparativa – indicato quale elemento costitutivo della domanda di risarcimento danni di cui al ricorso n. 1134/2015.
IL RICORSO R.G. n. 1134/2015
Il ricorrente, richiamando gli esiti dei precedenti giudizi che hanno annullato tutti gli atti della procedura concorsuale e dichiarato la sua idoneità alla copertura del posto di professore ordinario messo a concorso con bando indetto con decreto rettorale n. 5453/2002, chiede il risarcimento del danno di natura patrimoniale, in misura pari agli emolumenti retributivi che avrebbe percepito se l’azione lesiva non gli avesse impedito di progredire nella carriera, e di natura non patrimoniale – lesioni alla salute, alla reputazione, all’immagine – tutti riconducibili alla colpevole azione dell’Università di Bari posta in essere con i provvedimenti già impugnati con il ricorso n. 988/2014 e i motivi aggiunti e ad altri comportamenti lesivi.
Allega a tal fine elementi di fatto e criteri di calcolo della somma dovuta a compensazione della perdita subita.
Resiste l’Università opponendo preliminarmente che il ricorso sarebbe:
– inammissibile per abuso del processo, in quanto il ricorrente avrebbe frazionato le domande giudiziarie in danno della convenuta;
– improcedibile perché la domanda risarcitoria non accederebbe ad una contestuale domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti ritenuti lesivi.
All’udienza del 7 novembre 2017 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Viene all’esame del Collegio la complessa e lunga controversia fra il prof. [#OMISSIS#] Loperfido e l’Università degli Studi di Bari che ha avuto origine dalla procedura bandita con decreto rettorale n. 5453/2002 per la copertura per concorso di un posto di professore ordinario del SSD MED/11, culminata con la declaratoria giurisdizionale di idoneità dell’interessato, previo annullamento di tutti gli atti di contenuto contrario adottati dell’Università, cui però non ha fatto seguito l’accesso dell’aspirante al ruolo di professore ordinario.
In particolare, il Collegio è chiamato a decidere della legittimità del provvedimento con il quale l’Università di Bari ha deciso di non procedere alla chiamata del prof. Loperfido e accertare le conseguenze ritenute lesive di detto provvedimento e degli atti già annullati o dichiarati nulli per violazione del giudicato.
1. LE QUESTIONI PRELIMINARI.
1.1. Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso n. 988/2014 e dei primi motivi aggiunti nella parte in cui domandano l’annullamento degli atti che hanno interdetto la chiamata del il prof. Loperfido a coprire il posto di professore ordinario del SSD MED/11 poiché lo stesso è medio tempore cessato dal servizio.
1.2. Per la stessa ragione deve essere dichiarato improcedibile anche il secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale è gravato il bando di concorso per la nomina di direttore di struttura complessa a direzione universitaria di cardiologia dell’A.U.O.C. Policlinico – Giovanni XXIII di Bari, alla quale il ricorrente aspira perché accessoria alla chiamata a professore ordinario presso l’Università di Bari.
1.3. Ne consegue che la tutela ripristinatoria conseguente dalla rimozione degli atti gravati non recherebbe all’istante alcun’utilità, come del resto evidenziato nella memoria depositata il 26 ottobre 2015 con la quale egli insiste per l’accoglimento della domanda ai fini risarcitori.
1.4. Residua pertanto l’esame della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30 del codice del processo amministrativo, previa riunione del ricorso n. 988/2014 al ricorso n. 1134/2015 con il quale il prof. Loperfido parimenti agisce per il risarcimento dei danni che l’azione illegittima dell’Università gli avrebbe arrecato nell’arco di circa un decennio.
1.5. Non merita accoglimento l’eccezione sollevata dall’Università secondo la quale il ricorso n. 1134/2015 sarebbe improcedibile perché la domanda risarcitoria non è stata proposta unitamente alla domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti.
1.6. L’affermazione è in parte smentita ex actis perché nell’epigrafe espressamente il ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti dagli atti e procedimenti successivi afferenti alla mancata chiamata in ruolo, etc., e tanto implica che ne sia accertata l’illegittimità prima ancora che la lesività, e in parte chiaramente infondata perché gli altri atti che egli assume lesivi dei suoi interessi e diritti sono già stati dichiarati illegittimi dalla sentenze definitive che li hanno annullati.
1.7. Deve essere respinta anche l’eccezione di abuso del processo per frazionamento della domanda perché la possibilità di promuovere separatamente il giudizio impugnatorio e quello risarcitorio è espressamente prevista dall’art. 30 del codice del processo amministrativo.
1.8. Parimenti infondata – perché non supera l’evidenza documentale – è l’eccezione d’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni perché, secondo il D.E.T.O., non congruente rispetto agli atti impugnati, avendo il ricorrente lamentato, in un ricorso avverso determinati atti, i danni derivanti da quelli impugnati nell’altro ricorso.
1.8.1. Infatti con il ricorso n. 988/2014 e i primi motivi aggiunti il prof. Loperfido ha impugnato la prima e la seconda proposta di non procedere alla chiamata.
1.8.2. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il bando per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria di cardiologia della A.U.O.C. Policlinico -“Giovanni XXIII” di Bari e chiesto il risarcimento dei danni conseguenti.
1.8.3. Con il ricorso n. 1134/2015 ha chiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dagli atti illegittimi della procedura di valutazione e dai procedimenti successivi afferenti alla mancata chiamata in ruolo – ovvero tutti gli atti impugnati nel torno di un decennio dei quali richiama i profili d’illegittimità, compresi quelli annullati con sentenze che, seppur passate in giudicato non sono state ottemperate, ai quali fa espresso e continuo rinvio.
1.8.4. In sostanza nella domanda risarcitoria introdotta con il ricorso 1134/2015 convergono, quali elementi costitutivi, tutti gli atti lesivi annullati e quelli dei quali con il ricorso n. 988/2014 è stato chiesto l’annullamento. Sussistono quindi le condizioni di economia processuale e speditezza della decisione per disporre la riunione del ricorso n. 1134/2015 con il ricorso n. 988/2014 del quale, come detto, il Tribunale deve occuparsi limitatamente alla tutela risarcitoria.
1.9. Le altre eccezioni d’inammissibilità e d’irricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti
per tardiva impugnazione del regolamento dell’Università del 5 maggio 2015 per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a direzione universitaria e del regolamento regionale n. 24/2013, sono infondate poiché trattandosi di atti generali non immediatamente lesivi, correttamente il ricorrente li ha impugnati con gli atti che ne costituiscono applicazione ai quali deve essere ricondotto l’effetto lesivo e dai quali decorrono di conseguenza i termini per l’azione impugnatoria per quella risarcitoria, che risultano entrambi rispettati.
1.9.1. Inoltre poiché detti regolamenti sono stati impugnati per violazione di parametri legislativi presupposti l’eccezione di irricevibilità si palesa irrilevante poiché il Collegio sarebbe comunque tenuto, non solo se il gravame avverso il regolamento fosse tardivo, ma anche se mancasse del tutto, ad applicare, nella ricerca della regola di diritto del caso concreto, il parametro normativo prevalente secondo il criterio gerarchico fra una legge e un regolamento che si assumono o appaiono in antitesi irredimibile in via interpretativa..
1.10. È infondata l’eccezione d’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti – nella parte in cui sono gravati il presupposto regolamento del 5 maggio 2015 per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a direzione universitaria e il regolamento regionale del 3 dicembre 2013 n. 24 – perché non notificato alla Regione e al Policlinico di Bari.
1.10.1. Infatti, preclusa la domanda di annullamento rispetto alla quale potrebbe porsi una questione d’integrità del contraddittorio degli autori di detti regolamenti interessati a resistervi, essi non sono legittimati passivi della causa avente ad oggetto la domanda accessoria di accertamento della responsabilità per danni che il ricorrente ha rivolto esclusivamente nei confronti dell’Università e il MIUR in entrambi i ricorsi.
2. LA DECISIONE DI MERITO
2.1. L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DELLA PROPOSTA DI NON PROCEDERE ALLA CHIAMATA
2.1.1.Venendo al merito della domanda di risarcimento, fermo l’annullamento definitivo degli atti della procedura di idoneità dei quali il Collegio dovrà valutare l’idoneità lesiva, occorre esaminare le censure d’illegittimità del provvedimento di diniego di chiamata che maggiormente potrebbero soddisfare l’interesse azionato dal prof. Loperfido e, in particolare, i motivi con i quali egli lamenta lo sviamento del potere del D.E.T.O. il quale, nel giudicarne l’impegno scientifico prima non adeguato poi non congruente al profilo concorsuale, avrebbe di fatto rimosso il giudizio di idoneità da questi ottenuto in sede di ottemperanza con sentenza definitiva (Consiglio di Stato n. 147/2015).
2.1.2. Viene in rilievo a tal fine il primo motivo del ricorso principale riproposto nei primi motivi aggiunti, che deve essere esaminato congiuntamente al quarto motivo del ricorso principale e dichiarato fondato, nei termini di seguito esposti, con assorbimento delle altre censure.
2..1.3. Deve premettersi che il procedimento di chiamata è connesso ma autonomo da quello selettivo concluso con l’individuazione del candidato idoneo alla copertura del posto.
2.1.4. Entrambi i giudizi espressi dal D.E.T.O. sull’impegno scientifico del prof. Loperfido – il primo di non adeguatezza, il secondo di non congruità rispetto al profilo concorsuale – costituiscono una non consentita riedizione della precedente fase di valutazione dell’idoneità dei candidati.
2.1.5. Va subito chiarito che la decisione di non chiamare il prof. Loperfido non è affatto osservante, come invece dedotto dalla difesa del D.E.T.O. al fine di affermarne la legittimità, dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, secondo il quale […] i