Improcedibilità del ricorso, essendo insussistente un interesse alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto.
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 19 marzo 2018, n. 382
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-annullamento graduatoria-Improcedibilità del ricorso
N. 00382/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2012, proposto da:
Nicol [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 del codice del processo amministrativo presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del comportamento tenuto dall’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro” rispetto alla concreta applicazione del bando di selezione inerente alle graduatorie per l’accesso ai corsi di laurea;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori, avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e avv. dello Stato [#OMISSIS#] Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2012 la signora Nicol [#OMISSIS#] contestava le operazioni d’individuazione dei candidati d’ammettere ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, compreso il corso triennale in scienze infermieristiche, per l’anno accademico 2012.
L’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza della sezione I marzo 2012 n. 156.
All’udienza del 6 marzo 2018, prima che la causa passasse in decisione, il Collegio ha posto la questione della persistenza dell’interesse alla definizione della controversia in capo alla signora [#OMISSIS#], ai sensi dell’articolo 73, terzo comma, del codice del processo amministrativo.
Il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che l’interesse potrebbe concretizzarsi in un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni e d’iscrizione al corso per l’anno accademico prossimo.
Occorre ricordare che l’istante ha agito per l’annullamento delle graduatorie come redatte dall’Università degli studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro” e per la sua ammissione al corso di laurea in scienze infermieristiche, nonché perché fosse ordinata la predisposizione delle graduatorie secondo un criterio comune e [#OMISSIS#] in ossequio ai principi generali di trasparenza e legalità e fosse adottato ogni altro consequenziale provvedimento.
Nella memoria conclusiva del 2 febbraio 2018 ha poi insistito in tali richieste, aggiungendo la domanda di declaratoria del suo diritto ad essere iscritta al detto corso di laurea.
È evidente che, avendo la deducente contestato una procedura di selezione che si ripete anno per anno nella prospettiva di frequentare un determinato corso, la stessa (che peraltro non risulta aver reiterato la domanda di ammissione successivamente al 2011) non trarrebbe alcun’utilità dall’esame del ricorso anche nell’ipotesi di accoglimento dell’azione demolitoria, essendosi esauriti non solo la fase di ammissione, ma anche lo stesso corso cui aspirava.
Tra l’altro, poiché la ricorrente fa valere il proprio interesse alla legittimità della procedura di ammissione, non vi è spazio, né da un punto di vista processuale né da uno sostanziale, per il riconoscimento di un diritto soggettivo, come pure domandato perlomeno in memoria, anche perché oltretutto tale diritto viene riferito non al singolo procedimento, bensì astrattamente al “tipo” di procedimento.
Non può quindi predicarsi la persistenza dell’interesse e neppure applicarsi l’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo (sul punto: Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6703; Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541; 14 agosto 2017, n. 4001; Cons. giust. amm. Sic., 28 novembre 2016, n. 433), non essendo mai stata comunque formulata una domanda risarcitoria, che risulta solo preannunciata, come eventuale, in udienza.
In fattispecie analoghe, in conformità di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, 6 dicembre 2010, n. 8550; 14 dicembre 2011, n. 6541; 5 dicembre 2012, n. 6229; 15 maggio 2013, n. 2626; 23 aprile 2014, n. 2063; 15 marzo 2016, n. 1023; 19 aprile 2017, n. 1819; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5324), questa Sezione si è già pronunciata negando la sussistenza di un interesse alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto con la sentenza 7 aprile 2017 n. 376, dalle cui conclusioni e motivazioni in ordine alla questione non c’è ragione di discostarsi.
Il ricorso dunque deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’insieme della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Serlenga, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 19/03/2018