TAR Puglia, Bari, Sez. II, 22 febbraio 2016, n. 226

Ottemperanza sentenza accertamento diritto dei medici specializzandi di percepire trattamento economico dei medici neo-assunti

Data Documento: 2016-02-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione presso strutture universitarie o presso reparti di Aziende Ospedaliere o delle A.S.L., sotto la direzione dei rispettivi primari, spetta il trattamento economico dei medici neo-assunti.

Contenuto sentenza

N. 00226/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2015, proposto da: 
Giovanni Mallardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Divella, [#OMISSIS#] Martire, [#OMISSIS#] Foti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Latrofa, [#OMISSIS#] Bonelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Locorotondo, [#OMISSIS#] Arcamone, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Argiro, 117; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Università degli Studi di Bari; 
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Bari, Sez. 1^, n. 3604/14 del 17.07.2014 (resa nel giudizio R.G. 4154/2001), ritualmente passata in cosa giudicata, notificata in forma esecutiva personalmente al M.I.U.R. in data 24.09.2014 e non ancora eseguita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per i ricorrenti il difensore avv. [#OMISSIS#] Gallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 3604/14, il Tribunale di Bari condannava il MIUR a corrispondere in favore degli odierni ricorrenti, quali medici specializzati, le somme meglio indicate nel dispositivo, a titolo di remunerazione per l’attività di formazione svolta durante gli anni di corsi di specializzazione frequentati, oltre agli interessi dovuti al tasso legale dal giorno della domanda giudiziale (25.7.2001) sino a quello dell’effettivo soddisfo.
Detta sentenza veniva notificata all’Amministrazione, la quale tuttavia non provvedeva ad impugnarla tempestivamente, né ad adempiere.
Col presente ricorso, i ricorrenti hanno dunque chiesto, ai sensi degli artt.112 e 114 c.p.a., l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza, con contestuale nomina di Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Con atto del 10.3.2015, si è formalmente costituito in giudizio il Ministero.
In vista della trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere, evidenziando come già dal mese di ottobre 2015 l’Amministrazione, con diversi ordini di pagamento, avesse provveduto alla liquidazione delle somme a titolo di sorte capitale ed interessi, come fissata in sentenza, nei confronti di tutti i ricorrenti ad eccezione del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Divella, in favore del quale era stata invece accreditata solo parte della sorte capitale prevista dal titolo (ovvero €. 26.927,76 su €. 33.659,70 indicati in sentenza) e nulla a titolo di interessi.
Alla Camera di Consiglio del 26.1.2016, fissata su rinvio del Collegio per permettere la produzione documentale relativa al pagamento delle somme in favore del dott. Divella, la causa è infine passata in decisione.
Da quanto dichiarato nella memoria del 28.12.2015 e provato dal successivo deposito dell’estratto conto del dott. Divella relativo al periodo 9.12.2015 – 13.1.2016, il Collegio deve rilevare che l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa di tutti ricorrenti – Mallardi, [#OMISSIS#], Martire, Latrofa, Arcamone, BOnelli, Locorotondo, Foti, nei confronti dei quali va pertanto dichiarata l’avvenuta cessazione del contendere – salvo quella del dott. Divella, per il quale permane ancora l’interesse alla condanna del MIUR all’integrale esecuzione del giudicato.
Il Ministero infatti ha provveduto ad eseguire solo una parte di quanto ordinatogli dal Tribunale di Bari, avendo accreditato la somma di € 26.927,76, rispetto a quella superiore pari a € 33.659,70, portata in sentenza, null’altro disponendo a titolo di interessi.
Tale circostanza non è stata contraddetta dalla difesa erariale e va pertanto data per acquisita.
Ne deriva che, risultando allo stato l’inadempimento, seppur parziale, dell’Amministrazione, e ricorrendo gli altri requisiti, anche in [#OMISSIS#], per l’accoglimento del ricorso (sentenza del giudice ordinario passata in giudicato – come da attestazione prodotta; notifica del titolo munito di formula esecutiva presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice; rispetto del termine di cui alla legge n. 669/1996), va ordinato al MIUR di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nella parte in cui è ancora ineseguita, all’uopo provvedendo al pagamento nei confronti del dott. Divella della restante somma a titolo di sorte capitale, pari a € 6.731,94, oltre agli interessi legali come riconosciuti in sentenza, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora il Prefetto di Bari, o suo delegato, quale Commissario ad acta, il quale provvederà a porre in essere i necessari atti sostituitivi entro l’ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza infruttuosa del primo, liquidando sin d’ora un compenso lordo di € 600,00 per il caso di suo intervento, da porre a carico dell’Amministrazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi in via equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorrenti dott. Mallardi, dott.ssa [#OMISSIS#], dott. Martire, dott.ssa Latrofa, dott. Arcamone, dott.ssa Bonelli, dott.ssa Locorotondo, dott.ssa Foti;
– accoglie il ricorso limitatamente al dott. Divella e per l’effetto:
a) condanna il MIUR al pagamento in suo favore delle residue spettanze, come indicate in motivazione, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notifica se antecedente, della presente sentenza;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega, il quale provvederà a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza infruttuosa di quello assegnato all’Amministrazione;
c) liquida per il caso di suo intervento, un compenso lordo pari a € 600,00 (seicento/00), da porsi a carico dell’Amministrazione.
– condanna infine il Ministero al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori per legge e rimborso CU, da distrarsi in favore del procuratorie antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Serlenga, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)