Il combinato disposto dell’art. 7, commi 3 e 4, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 va interpretato nel senso che il possesso del diploma di scuola secondaria superiore sia prescritto soltanto per l’effettivo conseguimento del diploma accademico rilasciato dal Conservatorio e non già per l’ammissione al corso di secondo livello. La finalità del summenzionato comma 3, infatti, è indubbiamente quella di consentire l’accelerazione della carriera accademica degli studenti “con spiccate capacità e attitudini”, proprio consentendo l’ammissione al corso accademico pur in assenza del diploma di scuola secondaria superiore.
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23 dicembre 2015, n. 1671
Ammissione corso accademico secondo livello in mancanza di diploma di scuola secondaria superiore
N. 01671/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Carbonara, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Didonna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Cognetti, n. 58;
contro
Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Rota” di Monopoli e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l’annullamento
– del decreto prot. n. 4425-S/23 del 20.10.2014 con cui il Direttore del Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Rota” di Monopoli ha disposto nei confronti della ricorrente: “…di annullare in autotutela il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali – indirizzo amministrativo compositivo (D.M. 08/01/2004) scuola di Flauto – curriculum solistico conseguito il 26.03.2014 con votazione 110, lode e menzione speciale…” ;
– ove occorra, dell’art. 24 del regolamento didattico del Conservatorio “[#OMISSIS#] Rota” di Monopoli, approvato con decreto dirigenziale AFAM n. 247 del 9.12.2010, laddove applicato nel senso di imporre il disposto annullamento d’ufficio del titolo accademico di II livello conseguito dalla ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Rota” di Monopoli e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. [#OMISSIS#] Didonna e avv. dello Stato [#OMISSIS#] Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato la revoca in autotutela del diploma accademico di secondo livello in discipline musicali – indirizzo amministrativo compositivo (D.M. 08/01/2004) scuola di Flauto, conseguito il 26.3.2014 con votazione 110 e lode e menzione speciale.
L’autotutela risulta fondata sul rilievo che, all’atto dell’ammissione al corso in questione, la suddetta non fosse in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
In effetti, è incontroverso che abbia conseguito il diploma di maturità scientifica nel 2013, con votazione 100/100 e che si sia invece iscritta al corso di II livello già nell’a.a. 2011/2012, dopo aver conseguito il diploma in flauto traverso di I livello, ancora una volta con votazione massima, all’esito del corso cui era stata ammessa nel 2011. Trattasi di studentessa “con spiccate capacità e attitudini”.
Si sono costituiti in giudizio il M.I.U.R. e il Conservatorio di musica resistenti, con atto prodotto in data 13.11.2014, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n. 698/2014, è stata concessa la richiesta tutela cautelare, sul presupposto che la fattispecie soggiaccia alla disciplina del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art.7 del D.P.R. n. 212/05 e che non possa, invece, trovare applicazione l’art. 4 della legge n. 508/99.
All’udienza del 12 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto secondo l’indirizzo interpretativo già espresso in sede cautelare.
Il rilievo sulla base del quale è stata esercitata l’autotutela è –si ribadisce- incontroverso in punto di fatto; tuttavia, è stato dall’Amministrazione erroneamente qualificato in punto di diritto.
Come già chiarito nella richiamata ordinanza è applicabile alla fattispecie il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art.7 del D.P.R. n. 212/05, il quale va interpretato nel senso che il possesso del diploma di scuola secondaria superiore sia prescritto soltanto per l’effettivo conseguimento del diploma accademico e non già per l’ammissione al corso di secondo livello.
Pertanto, come correttamente evidenziato in ricorso, la circostanza che il diploma di maturità scientifica di cui si è detto sia stato conseguito solo nel 2013, dopo aver iniziato il corso di II livello al Conservatorio, non inficia la validità del relativo diploma conseguito –si ribadisce- nel 2014, solo dopo il diploma di maturità scientifica.
Diversamente opinando, risulterebbe mortificata la ratio della disciplina speciale della deroga di cui al richiamato comma 3 dell’art. 7 del D.P.R. n. 212/05 la cui finalità è indubbiamente quella di consentire l’accelerazione della carriera accademica degli studenti “con spiccate capacità e attitudini”, quali la ricorrente.
Appaiono, pertanto, fondati, i primi due motivi di gravame con cui la ricorrente stessa lamenta sostanzialmente l’inconferenza del richiamo all’art. 4, comma 3, della legge n. 508/1999, l’erronea interpretazione del combinato disposto degli commi 3 e 4 dell’art. 7 di cui si è detto e, in particolare, la violazione della ratio della previsione derogatoria di cui al comma 3 appena richiamato, che –si ribadisce- consente l’anticipazione dell’iscrizione al corso di I livello a studenti con capacità ed attitudini speciali.
Considerata, tuttavia, la non cristallina formulazione delle disposizioni in esame, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente
[#OMISSIS#] Serlenga, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)