Il combinato disposto dell’art. 7, commi 3 e 4, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 va interpretato nel senso che il possesso del diploma di scuola secondaria superiore sia prescritto soltanto per l’effettivo conseguimento del diploma accademico rilasciato dal Conservatorio e non già per l’ammissione al corso di secondo livello. La finalità del summenzionato comma 3, infatti, è indubbiamente quella di consentire l’accelerazione della carriera accademica degli studenti “con spiccate capacità e attitudini”, proprio consentendo l’ammissione al corso accademico pur in assenza del diploma di scuola secondaria superiore
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23 dicembre 2015, n. 1672
Ammissione corso accademico secondo livello in mancanza di diploma di scuola secondaria superiore
N. 01672/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lamanna, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Didonna in Bari, Via Cognetti, 58;
contro
Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Rota” di Monopoli, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
– del decreto, prot. N. 4424 –S/23 del 20.10.2014 (notificato in data 21.10.2014) con il quale il Direttore del Conservatorio di musica [#OMISSIS#] Rota di Monopoli ha decretato l’annullamento del diploma laurea di II livello in discipline musicali, indirizzo interpretativo-compositivo (ex D.M. 08.01.2004) scuola di Arpa, curriculum in data 29.10.2013;- della nota, prot. N. 3202-S/23, dell’01.08.2014 con la quale il Direttore del Conservatorio comunicava l’avvio del procedimento di annullamento del Diploma di II livello in Discipline musicali-Scuola di Arpa;- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè ad oggi non conosciuto, purchè nell’interesse della ricorrente e, in particolare, ove occorra:- della nota del 30.07.2014, prot. In uscita n. 4918 del 28.07.2014, a firma del Capo Dipartimento per l’Università, l’Altra Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca del MIUR;- dell’art. 24 del regolamento didattico Del Conservatorio [#OMISSIS#] Rota di Monopoli, ove interpretato nel senso della non ammissione ai corsi accademici di secondo livello in caso di non possesso di diploma di scuola media superiore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Rota” di Monopoli e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Pasca e uditi per le parti i difensori avv. [#OMISSIS#] Damato, su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato la revoca in autotutela del diploma accademico di secondo livello in discipline musicali – indirizzo amministrativo compositivo (D.M. 08/01/2004) scuola di Arpa, conseguito il 29.10.2013 con votazione 110 e lode e con l’acquisizione di 120 crediti formativi.
L’autotutela risulta fondata sul rilievo che, all’atto dell’ammissione al corso in questione, la suddetta non fosse in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Si sono costituiti in giudizio il M.I.U.R. e il Conservatorio di musica resistenti, con atto prodotto in data 13.11.2014, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n. 698/2014, è stata concessa la richiesta tutela cautelare, sul presupposto che la fattispecie soggiaccia alla disciplina del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art.7 del D.P.R. n. 212/05 e che non possa, invece, trovare applicazione l’art. 4 della legge n. 508/99.
All’udienza del 12 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto secondo l’indirizzo interpretativo già espresso in sede cautelare.
Il rilievo sulla base del quale è stata esercitata l’autotutela è –si ribadisce- incontroverso in punto di fatto; tuttavia, è stato dall’Amministrazione erroneamente qualificato in punto di diritto.
In effetti, è incontroverso che la ricorrente abbia conseguito il diploma di maturità scientifica in epoca successiva all’ammissione al corso accademico musicale indirizzo Arpa di I livello, risultando ammessa in deroga e in ragione delle sue spiccate attitudini e della sua eccezionale predisposizione, circostanza desumibile dagli atti di causa e supportata dai numerosi riconoscimenti conseguiti dalla ricorrente, ancorchè in età giovanissima.
Come già chiarito nella richiamata ordinanza è applicabile alla fattispecie il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art.7 del D.P.R. n. 212/05, il quale va interpretato nel senso che il possesso del diploma di scuola secondaria superiore sia prescritto soltanto per l’effettivo conseguimento del diploma accademico e non già per l’ammissione al corso di secondo livello.
Pertanto, come correttamente evidenziato in ricorso, la circostanza che il diploma di maturità scientifica di cui si è detto sia stato conseguito solo nel 2013, dopo aver iniziato il corso di II livello al Conservatorio, non inficia la validità del relativo diploma conseguito.
Diversamente opinando, risulterebbe mortificata la ratio della disciplina speciale della deroga di cui al richiamato comma 3 dell’art. 7 del D.P.R. n. 212/05 la cui finalità è indubbiamente quella di consentire l’accelerazione della carriera accademica degli studenti “con spiccate capacità e attitudini”, quali la ricorrente.
Appaiono, pertanto, fondati, i primi due motivi di gravame con cui la ricorrente stessa lamenta sostanzialmente l’inconferenza del richiamo all’art. 4, comma 3, della legge n. 508/1999, l’erronea interpretazione del combinato disposto degli commi 3 e 4 dell’art. 7 di cui si è detto e, in particolare, la violazione della ratio della previsione derogatoria di cui al comma 3 appena richiamato, che –si ribadisce- consente l’anticipazione dell’iscrizione al corso di I livello a studenti con capacità ed attitudini speciali.
Considerata, tuttavia, la non cristallina formulazione delle disposizioni in esame, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Serlenga, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)