Qualora, in seguito a sospensione/annullamento giurisdizionale dell’originario affidamento di un contratto di lavoro autonomo, il ricorrente sia stato assunto per la residua parte del contratto, per tale parte la tutela in forma specifica esclude ogni profilo di danno, atteso che il ricorrente percepirà la dovuta retribuzione. Per la parte non eseguita, invece, non può che riconoscersi la tutela risarcitoria per equivalente.
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 1 luglio 2016, n. 844
Selezione pubblica affidamento di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa
N. 00844/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Colaleo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bari, Via N. Putignani N. 118;
contro
Universita’ degli Studi di Bari, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, è domiciliata ex lege, in Via Melo, N.97;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Dell’Olio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
– del decreto del Direttore dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Informatica, n. 161 dell’8 luglio 2014, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria della selezione pubblica per titoli per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 24 mesi;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente e segnatamente dei verbali della Commissione, nominata con D.D. n. 153 del 26 giugno 2014;
– dell’eventuale provvedimento con il quale si è disposta la stipula del contratto dell’Amministrazione con il controinteressato
e per la condanna dell’Amministrazione, altresì, al risarcimento del danno:
in via principale, mediante declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e reintegrazione in forma specifica con subentro nell’esecuzione del servizio e nel contratto di consulenza; in via subordinata, mediante ristoro per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente impugna, in via principale, il decreto del Direttore n. 161 dell’8.7.2014 dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Informatica, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria della selezione pubblica per titoli per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 24 mesi, nell’ambito del processo di ricerca CNOS imp 14-1237, affisso all’albo ufficiale del DIB n. 211 del 2014.
Lamenta – questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze formulate – sotto vari profili, l’erroneità del giudizio della commissione, da cui è scaturita la graduatoria e la nomina quale vincitore del controinteressato (alla selezione hanno partecipato, infatti, 2 soli concorrenti: l’odierno ricorrente [#OMISSIS#] e il controinteressato Dell’Olio).
Reclama per sé la posizione potiore in graduatoria e la proclamazione quale vincitore, con conseguente stipula del contratto.
La domanda impugnatoria ha avuto compiuta trattazione già in fase cautelare (ordinanza di questo Tar n. 695/2015), all’esito della quale, è stata accordata la tutela interinale, sospendendo la graduatoria.
2.- L’Università, pur costituitasi, non ha svolto difese sostanziali.
Ha, tuttavia, all’esito dell’ordinanza cautelare n. 695/2015, disposto, in data 13.10.2015 (con D.D. 152), la sospensione del contratto già stipulato con il controinteressato Dell’Olio (contratto stipulato con efficacia dal 1°.10.2014 per la durata di 24 mesi, sicchè questo ha avuto esecuzione per 12 mesi come si desume dalla nota prot. 8489/III-6 del 2.2.2016, doc. 4 depositato il 3.5.2016).
3.- La controversia viene in questa sede, dopo la discussione in pubblica udienza del 9.6.2016, per la decisione nel merito del predetto gravame, unitamente alla domanda risarcitoria, per come puntualmente specificata nella memoria depositata il 7.5.2016.
4.- Il ricorso è integralmente fondato per la parte impugnatoria e lo è, quanto alla domanda risarcitoria, nei limiti indicati in motivazione.
4.a.- Quanto alla doglianza con cui si lamenta l’erronea attribuzione di punteggio ai candidati, con conseguente illegittimità della graduatoria di merito, vanno integralmente ribadite le motivazioni indicate in fase cautelare che hanno chiarito che la Commissione ha inteso attribuire al controinteressato n. 5 punti per la sussistenza di uno dei titoli preferenziali contemplati dall’art. 4 del bando.
Il titolo preferenziale in questione è così indicato nel bando “ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, supportata dalla frequenza di corsi di lingua…..”;
Il titolo preferenziale consiste nella “ottima conoscenza” della lingua e la frequenza dei corsi è solo un elemento probatorio del requisito.
Nella sua stessa domanda (v. curriculum prodotto in allegato alla domanda, atti depositati dall’Avvocatura), il controinteressato Dell’Olio dichiara di possedere una “buona conoscenza” della lingua, benché supportata da titoli.
Quindi, il controinteressato, per sua stessa indicazione, non possiede il titolo preferenziale che gli ha procurato l’attribuzione del punteggio pari ai 5 punti.
La graduatoria impugnata, con tutti gli atti valutativi presupposti va, conseguentemente annullata, confermandosi l’onere conformativo nei confronti dell’Università, di rideterminare la graduatoria (in via definitiva, avendolo già fatto in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare con D.D. n. 6 del 19.1.2016 che potrà trovare integrale conferma) con esclusione del punteggio illegittimamente attribuito e consolidamento della già disposta assunzione del dr. [#OMISSIS#].
4.b.- Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva quanto segue.
Sussistono tutti i presupposti per ritenere sussistenti gli elementi di cui all’art. 2043 cc. La manifesta fondatezza della pretesa, in termini generali, esclude che ci si soffermi oltre, essendo stati tutti i requisiti compiutamente delineati nello scritto difensivo di parte ricorrente (cui per ragioni di sintesi si rinvia), depositato il 7.5.2016.
Venendo alla concreta quantificazione, il ricorrente chiede sia il danno patrimoniale da mancata retribuzione, sia quello curriculare.
4.c.- In merito al danno patrimoniale da mancata retribuzione, risulta dalla memoria depositata il 7.5.2016 che il ricorrente è stato assunto per la residua parte del contratto (ovverosia per la durata di 12 mesi).
Per tale parte, pertanto, la tutela in forma specifica esclude ogni profilo di danno, atteso che il dr. [#OMISSIS#] percepirà la dovuta retribuzione (complessivamente stabilita, a norma di bando, in euro 19.2000,00 per 24 mensilità; sicchè per le 12 residue andranno corrisposti euro 9.600,00).
Per la parte non eseguita (che ha, invece, eseguito il controinteressato prima della sospensione disposta a seguito della tutela cautelare), non può che riconoscersi la tutela risarcitoria per equivalente, quantificata in misura pari all’importo non percepito ovverosia euro 9.600,00.
4.d.- Diverse considerazioni valgono per il danno curriculare reclamato, derivante dalla mancata esecuzione dell’incarico pubblico, quantificato in ulteriori euro 9.600,00.
La difesa di parte ricorrente riconduce tale danno all’impossibilità, per il ricorrente di beneficiare di un’ulteriore collaborazione con l’Università, essendo i due contratti di collaborazione (quello oggetto della presente controversia e quello rinunciato) incompatibili.
Tuttavia, deve rilevarsi che la dimostrazione del danno così come reclamato non può ritenersi compiuta.
Infatti, in primo luogo non è dato sapere l’ammontare della retribuzione per l’incarico rinunciato (elemento probatorio certamente nella disponibilità del ricorrente, su cui grava, in virtù del principio di vicinanza probatoria, l’onere della prova) che, in ipotesi potrebbe essere ben inferiore alla cifra pretesa; ma ancor prima che tale valutazione, dirimente è la circostanza che l’allegata incompatibilità derivante dalla sovrapposizione temporale è rimasta priva di ogni elemento di prova in quanto, della decorrenza di tale incarico ulteriore, nulla risulta in atti (vedasi la mail prodotta, doc. 7 dep. il 3.5.2016, in cui il ricorrente dichiara di non conoscere la data di inizio e che preferisce – testualmente- non iniziare l’attività con il Corecom, in modo da non creare disagi al Dipartimento ed al Corecom).
4.e.- A fini conformativi dell’operato dell’Amministrazione e per evitare futuro contenzioso deve, tuttavia, precisarsi che la posizione del ricorrente va ricostruita in integrum come se fosse stato assunto e abbia svolto l’incarico per la durata di tutti i 24 mesi oggetto del contratto. Tanto non solo ad eventuali fini contributivi e previdenziali, ma anche a livello curriculare, in quanto le eventuali certificazioni dell’attività svolta dovranno temer conto della durata integrale.
5.- Le spese, per quanto attiene l’Università, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Vengono integralmente compensate con il controinteressato Dell’Olio, in ragione della mancata costituzione e della conseguente condotta processuale non oppositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda impugnatoria e per l’effetto annulla il decreto del Direttore dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Informatica, n. 161 dell’8 luglio 2014 e gli atti valutativi della Commissione ad esso presupposti.
Accoglie in parte la domanda risarcitoria, per come precisato in parte motiva, condannando, per l’effetto, l’Università degli Studi di Bari al pagamento di euro 9.600,00.
Condanna l’Università degli Studi di Bari alla rifusione, in favore del ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], delle spese processuali che liquida in euro 3000,00, oltre IVA, CAP e spese generali in misura massima, nonché rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Gaudieri, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)