TAR Puglia, Bari, Sez. III, 2 agosto 2016, n. 1038

Affidamento incarico di direzione struttura complessa convenzionata

Data Documento: 2016-08-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Esclusa la possibilità di ricorrere alle modalità previste per il reclutamento dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria ex art. 7 bis, comma 15, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per incompatibilità di uno dei soggetti coinvolti nella scelta, deve ritenersi applicabile la procedura dettata per il reclutamento dei direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale previste dall’art. 7 bis, comma 15, lett. a), D.Lgs. n. 502/1992.

Il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione implica chiaramente che l’organo che dovrà selezionare i candidati deve procedere alla scelta di detti criteri quando non ha conoscenza dell’oggetto concreto della valutazione. Altrimenti ne risulta evidentemente violato il principio di imparzialità poiché, avendo i membri della commissione l’occasione e il tempo di conoscere anticipatamente il curriculum dei candidati, i sub-criteri sarebbero adottati a posteriori, senza alcuna garanzia di astrattezza dei parametri di giudizio, che solo l’anonimato sull’oggetto della valutazione avrebbe potuto assicurare.

Contenuto sentenza

N. 01038/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Lofoco C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via [#OMISSIS#] Fiore, n. 14; 
contro
Università degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, sua domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Mastropieri C.F. MSTSNT67A65D643W, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Papa, in Bari, via Calefati, 133; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore [#OMISSIS#] C.F. DTTSVT71E14I452V, [#OMISSIS#] Felicetti C.F. FLCVNI81E46H579S, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bari, via Torre Tresca n. 2/A; 
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1349 del 22 ottobre 2015, emessa dalla Terza Sezione del TAR Bari, esecutiva, con la quale venivano accolti il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla prof.ssa [#OMISSIS#] e ascritti al n. r.g. 305/2015, e, per l’effetto, venivano annullati il verbale del 25 novembre 2014 dei lavori della Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia per la valutazione dei candidati nell’ambito dell’indagine interna per l’attribuzione di un incarico assistenziale di direzione di struttura complessa dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e la deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, con il riconoscimento delle spese di lite a favore della ricorrente;
nonché per la dichiarazione della nullità
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n. 273 del 30 ottobre 2015;
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n. 275 del 30 ottobre 2015;
– ove occorra, della nota provvedimentale n. prot. 309 del 6/11/2014, a firma del prof. [#OMISSIS#] Greco, con la quale il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] veniva nominato come sostituto, in caso di assenza o impedimento, per la carica di Direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia;
nonché per il risarcimento dei danni, con contestuale richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., subiti e subendi dalla ricorrente in ragione dell’inottemperanza della sentenza di cui in epigrafe, e si chiede, altresì, che il Giudice adito indichi, in applicazione del meccanismo di cui all’art. 114, comma 4, lett e), c.p.a., l’importo eventualmente dovuto dall’amministrazione resistente in caso di successive, perpetrate violazioni e/o inosservanza delle statuizioni di cui al presente giudizio, ovvero per ogni ipotesi di ritardo nell’esecuzione di quanto statuito con sentenza esecutiva.
Con i motivi aggiunti depositati l’8 giugno 2016, da considerarsi eventualmente come ricorso autonomo ex art. 32 c.p.a.:
per l’annullamento, previa sospensione,
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n. 141 del 29 aprile 2016, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Struttura Complessa di Ostetrica e Ginecologia a conduzione universitaria al prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– dei verbali della Commissione Giudicatrice per l’attribuzione dell’incarico di direzione della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia a conduzione universitaria dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia nn. 1 e 2 del 22 gennaio e del 22 marzo 2016, conosciuti solo il 1° aprile20l6, con i quali è stato giudicato, quale vincitore della procedura selettiva di cui all’avviso prot. n. 27205 VII/1 del 10 novembre 2014, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– della nota n. 12241 III/15 del 21 aprile 2016 a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia (non comunicata, né pubblicata, né conosciuta dalla ricorrente) con la quale veniva proposto il conferimento dell’incarico di direzione al prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia, n. prot. 30056 del 25 novembre 2015;
– della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia, n. prot. 30979-V1/2 del 3 dicembre 2015;
– di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti endoprocedimentali, comunque collegati all’unico disegno di preferire il prof. [#OMISSIS#] alla prof. [#OMISSIS#], senza adeguata comparazione;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere nominata in luogo e vece del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a dirigere la ridetta unità operativa complessa;
nonché ancora, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in esito alla sua illegittima pretermissione nella procedura per cui è causa, anche in esito alla reiterazione dei vizi e delle illegittimità già accertate e stigmatizzate da codesto TAR con la sentenza n. 1349 del 22 ottobre 2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia, dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente, con il ricorso in ottemperanza, censura l’inerzia dell’Università di Foggia – chiedendo il risarcimento del danno conseguente – nel provvedere a dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 1364/2015, mediante rinnovazione della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ospedali riunititi” di Foggia.
1. 2. Censura inoltre l’affidamento provvisorio, per chiamata diretta, di detto incarico per sei mesi rinnovabile fino ad un anno, allo stesso candidato, prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che era risultato vincitore all’esito della selezione annullata dalla predetta sentenza.
2. Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato gli atti della nuova procedura concorsuale, medio tempore avviata, che si è conclusa nuovamente con il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa al prof. [#OMISSIS#].
2.1 Ha dedotto vizi di costituzione della Commissione giudicatrice, violazione o elusione del giudicato, per avere, la Commissione, modificato, a favore del dott. [#OMISSIS#], gli originari criteri di valutazione, ed eccesso di potere sotto diversi e articolati profili.
3. Resistono le Amministrazioni intimate e il controinteressato vincitore della rinnovata procedura concorsuale.
4. Alla camera di consiglio, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e quindi, non avendo le parti avanzato riserva di ulteriori gravami, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
5. Il ricorso per l’ottemperanza nella parte in cui censura l’inerzia dell’Università deve essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta riedizione della procedura concorsuale.
5.1. Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’inerzia della p.a., non può trovare accoglimento, dovendosi escludere che la ricorrente abbia subito una perdita a causa del ritardo nell’avvio di detta procedura, poiché, seppure si fosse svolta in tempi più rapidi, non ne avrebbe tratto alcuna utilità in quanto l’esito della nuova selezione ha favorito il controinteressato.
5.2. La seconda questione, introdotta con il ricorso in ottemperanza che censura come contrario o elusivo del giudicato il conferimento in via provvisoria al dott. [#OMISSIS#] dell’incarico di direttore dell’UOC, è invece infondata poiché esula dal dictum della sentenza n. 1349/2015 che ha avuto ad oggetto la legittimità della procedura concorsuale per la designazione del Direttore di struttura complessa, mentre il provvedimento censurato mira a far fronte ad una vacanza temporanea, destinata ad esaurirsi proprio con la riedizione di detta procedura.
6. Venendo al ricorso per motivi aggiunti, anche la scelta di sub criteri di valutazione diversi da quelli stabiliti nella procedura annullata, che secondo la ricorrente sarebbe in contrasto con la sentenza n. 1349/2015, afferisce ai poteri discrezionali dell’organo di valutazione, in quanto gli originari criteri non furono conformati dal precedente giudicato perché non impugnati, quindi neanche la decisione di modificarli può ritenersi ad esso contraria.
7. Restano dunque da esaminare le censure di violazione di legge ed eccesso di potere parimenti introdotte con il ricorso per motivi aggiunti senza necessità di disporre il mutamento del [#OMISSIS#] in quanto il ricorso per motivi aggiunti, come detto, può essere definito in sede camerale con sentenza in forma semplificata.
8. Venendo alla prima delle questioni prospettate dalla ricorrente, inerente alla nomina dei membri della Commissione di concorso scelti dal Collegio dei professori ordinari di ginecologia e ostetricia, occorre premettere una breve rassegna delle disposizioni rilevanti ai fini del decidere.
9. L’art. 15 comma 7 bis lett. c) del d.lg. 502/1992, riprodotto sostanzialmente nell’art. 5 comma 5 del d.lg. 517/1999 e recepito dall’art. 7 comma 7 del protocollo d’intesa del 13.12. 2012 fra l’Università di Foggia e la Regione Puglia, stabilisce che la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
10. Nel caso in decisione, tuttavia, il Rettore dell’Università, con nota del 13.11.2015 n. 28838 (all. 4 doc.ti dell’Università depositati il 2.4.2016), ha escluso il ricorso a detta procedura, stante l’incompatibilità del direttore del dipartimento (prof. Greco) accertata dalla sentenza n. 1349/2015.
10.1. Pertanto con delibera del 25.11.2015, il Consiglio di facoltà ha deciso di nominare una Commissione giudicatrice di tre membri designati dal Collegio dei professori ordinari di ginecologia e ostetricia.
11. La ricorrente sostiene che i commissari avrebbero dovuto essere invece sorteggiati, come previsto dal comma 7 bis lett. a) del citato art. 15, che ai fini della nomina dei direttori di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale dispone: la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.
12. In effetti, escluse le modalità previste per il reclutamento dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria, per incompatibilità di uno dei soggetti coinvolti nella scelta, deve ritenersi applicabile la procedura dettata per il reclutamento dei direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale previste dallo stesso comma 7 dell’art. 15 del d.lg. 502/1992 sub lett. a).
12.1. La diversa procedura adottata dall’Università è da un lato atipica, dall’altro non conforme alla ratio del d.lg. 502/1992 e del d.lg. 517/1999 che, nella selezione dei direttori delle strutture ospedaliere a direzione universitaria, mirano a coinvolgere anche organi del SSN, tant’è che essa è demandata dall’art. 15 comma 7 bis lett. c) del d.lg 501271992 all’intesa, fra il Rettore e il Direttore generale della ASL sentito il Direttore del dipartimento (art. 7 del protocollo d’intesa fra Università e regione Puglia).
12.2. La diversa, autoreferenziale procedura valutativa rimessa esclusivamente a professori universitari designati senza la previa fissazione di criteri di scelta, appare pertanto distante dall’ispirazione della normativa indicata.
12.3. Appare certamente più coerente la procedura prevista dal citato comma 7 lett. a) dell’art. 15 d.lg. 502/1999, cui per analogia avrebbe dovuto farsi ricorso, per la marcata impronta di imparzialità insita nel sorteggio da un elenco nazionale di direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale, fra i quali figurano anche gli apicali delle strutture a direzione universitaria (cfr. all.1 dell’Accordo del 26.9.2013 della conferenza permanente Stato-Regioni).
12.4. Avendo invece l’Università optato per un sistema di selezione dei commissari che non garantisce il coinvolgimento dell’Ente ospedaliero, né l’imparzialità della designazione (insita nel sorteggio), sussiste il vizio di costituzione della Commissione lamentato dalla ricorrente, che si estende a tutti gli atti da questa successivamente compiuti.
13. E’ fondato anche il secondo motivo aggiunto nella parte in cui viene censurata la scelta dei sub criteri di valutazione perché effettuata da commissari che conoscevano i titoli presentati dagli aspiranti.
13.1. Il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione, ribadito nella sentenza n. 1349/2015 di questo Tribunale, implica chiaramente che l’organo che dovrà selezionare i candidati deve procedere alla scelta di detti criteri quando non ha conoscenza dell’oggetto concreto della valutazione, mentre, nel caso in decisione, le seguenti circostanze dimostrano che i Commissari ne avevano ampia e completa informazione:
a) con nota prot n. 32340 del 18.12.2015 l’Università, su richiesta del Presidente della Commissione, aveva trasmesso tutta la documentazione presentata dai due aspiranti all’incarico;
b) durante la riunione convocata per la specificazione dei criteri di valutazione e prima di procedere a tale adempimento, il Presidente ha dato lettura della sentenza n. 1349/2015 di questo Tribunale contenente i nominativi dei candidati nonché ampi e puntuali riferimenti al curriculum e ai titoli da ciascuno presentati (verbale n. 1 del 22.1.2016 della commissione giudicatrice).
13.2. Ne risulta evidentemente violato, come dedotto nel ricorso per motivi aggiunti, il principio di imparzialità poiché, avendo avuto i membri della Commissione l’occasione e il tempo di conoscere anticipatamente il curriculum dei candidati, i sub criteri sono stati adottati a posteriori, senza alcuna garanzia di astrattezza dei parametri di giudizio, che solo l’anonimato sull’oggetto della valutazione avrebbe potuto assicurare.
14. Appaiono inoltre insuperabili i profili di illogicità evidenziati nel secondo motivo di ricorso con riferimento, ad esempio, all’attività didattica che la Commissione ha stabilito, senza alcuna motivazione, di valutare l’insegnamento tenuto nei corsi di laurea, ma non quello, più qualificante, tenuto nei corsi di dottorato di ricerca, o di escludere dai titoli valutabili l’attività svolta nel ruolo di Preside di facoltà (confluito nel ruolo di Direttore di dipartimento ex l. 240/2010) benché abbia ad oggetto iniziativa, promozione e coordinamento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà (Statuto dell’Università di Foggia in G.U. Serie Generale n. 121 del 27.5.2014).
15. Non possono, invece, essere accolte la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad essere nominata in luogo del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a dirigere l’unità operativa complessa, né la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’azione illegittima dell’Università, l’una implicando l’esercizio di attribuzioni riservate alla pubblica amministrazione, l’altra essendo rimasta priva di riscontro probatorio.
16. Il ricorso per motivi aggiunti pertanto, assorbita ogni altra questione, va accolto nei limiti suesposti.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Università di Foggia, mentre devono essere compensate nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia che ha avuto un ruolo meramente formale nella vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza e sul ricorso per motivi aggiunti,
– dichiara il ricorso in ottemperanza in parte improcedibile e in parte lo respinge;
– accoglie, nei limiti spiegati, in motivazione il ricorso per motivi aggiunti.
Pone a carico dell’Università di Foggia le spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, e le compensa nei confronti dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Gaudieri, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/08/2016