È illegittimo il regolamento universitario disciplinante i presupposti per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale ricercatore, tecnico, amministrativo e dirigente che ha maturato i requisiti di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento qualora non preveda, tra le condizioni che consentono la risoluzione unilaterale del rapporto, la previa valutazione del possibile pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. Tale pregiudizio, ai sensi dell’art. 72, comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, rappresenta infatti un requisito ostativo insuperabile all’applicazione dell’istituto del collocamento a riposto disposto unilateralmente.
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 26 novembre 2015, n. 1544
Regolamento universitario per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
N. 01544/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] STIVALA, [#OMISSIS#] GALLO, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Alessandria, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Alessandria in Torino, piazza Statuto, 24;
contro
COMUNE DI [#OMISSIS#] PERNO, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Barosio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Chiapale, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 4189/2013 in data 01/10/2013, a firma del Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico per l’Edilizia, con cui è stata richiesta, per la terza volta, un’integrazione documentale sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria n. 2015 del 06/05/2013;
nonchè per l’annullamento degli atti tutti presupposti, con particolare riferimento alle due precedenti richieste di integrazione documentale prot. n. 2254 del 21/05/2013 e prot. n. 3306 del 25/07/2013, nonchè all’ordinanza di ripristino n. 8 del 27/03/2013, nonchè, ancora, della nota prot. n. 1249 in data 15/03/2013, nonchè, infine, degli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento, e per ogni ulteriore statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di [#OMISSIS#] Perno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i signori [#OMISSIS#] Stivala e [#OMISSIS#] Gallo hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i dedotti motivi di legittimità, degli atti in epigrafe indicati, relativi alla richiesta, proveniente dal Comune di [#OMISSIS#] Perno (CN), di integrazione documentale nell’ambito di un procedimento amministrativo volto al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria (relativo al cambio di destinazione d’uso, con opere, di un immobile di loro proprietà).
Si è costituito in giudizio il Comune di [#OMISSIS#] Perno, in persona del Sindaco pro tempore, depositando documenti e chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2014, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, i ricorrenti hanno chiesto la trattazione della sospensiva congiuntamente al merito.
In prossimità della pubblica udienza di discussione, fissata per il 14 ottobre 2015, i ricorrenti hanno formalmente rappresentato il venir meno del proprio interesse alla definizione della controversia in quanto – nelle more del giudizio – l’amministrazione comunale ha infine rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Il Collegio, pertanto, deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
In considerazione dell’apposita domanda in calce alla memoria con la quale è stato rappresentato il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] Masaracchia, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)