Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che, nelle more del giudizio, il collegio docenti ha esaminato la tesi di dottorato, ritenendola non ammissibile all’esame finale.
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 909
Dottorato di ricerca-Richiesta di proroga
N. 00909/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02011/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2009, proposto da:
[#OMISSIS#] Amara, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Losito, [#OMISSIS#] Amara, [#OMISSIS#] Lofoco, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Lofoco in Bari, via [#OMISSIS#] Fiore, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Politecnico di Bari, in persona del legale raapresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
della nota provvedimentale del Rettore del Politecnico di Bari del 6.8.2009, prot. n. 3709, con la quale veniva comunicata alla ricorrente la decadenza dal diritto a sostenere l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio — XX Ciclo”;
del verbale del 13.7.2009 del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio — XX Ciclo, conosciuto attraverso la predetta nota, pure gravata;
di tutti i verbali (precedenti e successivi) relativi al medesimo procedimento, anche se non conosciuti, e sui quali si riservano motivi aggiunti;
del provvedimento del Rettore del Politecnico di Bari prot. n° 3262 dell’8/7/2009, recante rigetto della richiesta della dott. Amara di proroga ai sensi dell’art. 11;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente: ad ottenere la proroga di cui all’art. 11 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca a sostenere l’esame finale di dottorato di ricerca nel XXII Ciclo, una volta annullati i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Politecnico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 la dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori avv. Alma [#OMISSIS#] G. Tarantino su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Lofoco e l’avv. dello Stato Grazia [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe [#OMISSIS#] Amara ha impugnato i provvedimenti con il quale il Politecnico di Bari ha dapprima respinto la sua richiesta di proroga ai sensi dell’art. 11 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e l’ha poi dichiarata decaduta dal diritto a sostenere l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio — XX Ciclo”.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di violazione dell’art. 11 citato, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto, sviamento.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Politecnico di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente ordinando all’amministrazione di riesaminare la richiesta di proroga del termine per la conclusione del ciclo di studi.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con memoria depositata il 27.3.2012 le amministrazioni resistenti hanno rappresentato che, sebbene il Politecnico, in ottemperanza all’ordinanza cautelare, avesse concesso la proroga di un anno e poi di ulteriori 60 giorni alla ricorrente, tuttavia nella seduta del 22.7.2010 il Collegio dei Docenti, esaminata la tesi, aveva deciso di non ammetterla all’esame finale, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
L’esito della lite giustifica comunque la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Morea, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)