TAR Puglia, Bari, Sez. III,  9 marzo 2017, n.  224

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Rinnovo Valutazione-Nuova commissione

Data Documento: 2017-03-09
Area: Giurisprudenza
Massima

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la commissione esaminatrice debba essere rinnovata allorchè si sia in presenza di numerose censure di parzialità dell’operato della stessa, che si siano tradotte in vizi di legittimità, con riferimento alle operazioni di predeterminazione dei criteri e del giudizio espresso.
Detto principio trova fondamento in un dato di comune esperienza, secondo il quale sarebbe quasi inevitabile un pregiudizio da parte della commissione, il cui operato sia stato annullato per iniziativa di uno dei partecipanti alla precedente procedura concorsuale.

Contenuto sentenza

N. 00224/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2015 REG.RIC.
N. 00127/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2015, proposto da Intini [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 47/Z;
contro
Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Commissione Giudicatrice di Concorso c/o Politecnico di Bari, non costituita in giudizio;
nei confronti di
De Gisi Sabino, non costituito in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2016, proposto da Intini [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bari, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 47/Z;
contro
Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Commissione Giudicatrice Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti di
De Gisi Sabino, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa concessione della sospensiva,
quanto al ricorso n. 1668/2015:
– del D.R. n. 605 del 29/10/2015 con cui il Rettore del Politecnico, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia, Terza Sezione della sede di Bari, n. 1160/2015 (che ha annullato gli atti relativi alla procedura concorsuale bandita con D.R. 10/07/2014 n. 265), ha fatto ripartire la procedura concorsuale incaricando la stessa Commissione valutatrice, già in origine officiata per detta procedura, di rinnovarla;
– del verbale n. 1 redatto in data 20/11/2015 con cui la medesima Commissione già in origine nominata ha proceduto a fissare nuovi criteri di valutazione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
quanto al ricorso n. 167/2016:
– del verbale n. 2 datato 21/12/2015, con cui la Commissione ha proceduto, in seduta pubblica, alla discussione dei titoli, del C.V. e delle pubblicazioni presentati dagli unici concorrenti, De Gisi e Intini, accertandone contestualmente la conoscenza della lingua inglese;
– del verbale n. 3 redatto in pari data dalla Commissione, con cui essa ha proceduto a valutare i titoli, C.V. e produzione scientifica dei due candidati, redigendo i giudizi individuali e collegiale, e formulando il giudizio collegiale comparativo sui candidati stessi e la graduatoria finale;
– del D.R. n. 731 datato 22/12/2015 con cui il Rettore del Politecnico di Bari ha approvato i verbali n. 1 (del 20/11/2015, già impugnato con il ricorso n. 1668/2015) e n. 2 (del 21/12/2015) della Commissione stessa, omettendo tuttavia l’approvazione del verbale n. 3 e dichiarando vincitore della predetta procedura l’ing. Sabino De Gisi, formalizzando la seguente graduatoria di merito:
1) De Gisi Sabino;
2) Intini [#OMISSIS#];
– dei giudizi individuali e collegiale, nonché del giudizio collegiale comparativo;
– per quanto occorrer possa, dei seguenti atti:
• della nota del 22/12/2015 a firma del Sig. Dell’Olio di trasmissione atti al Dicatech (a mezzo posta elettronica);
• del verbale del Consiglio di Dipartimento in Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Edile e di Chimica del 22/12/2015;
• della nota di trasmissione atti della Commissione giudicatrice (prot. n. 26885 del 21/12/2015);
• della nota del Politecnico prot. n. 23001 del 02/11/2015 di preavviso di annullamento del contratto;
• della nota del Politecnico prot. n. 27000 del 23/12/2015 di annullamento della precedente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
e per la conseguente riforma della graduatoria;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. [#OMISSIS#] Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con D.R. n. 265 del 10/07/2014 (avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 59 del 29/07/2014) il Politecnico di Bari indiceva la procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (cod. RUTD.14.01), nel Settore Scientifico Disciplinare ING – IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali), Settore concorsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia dei materiali).
Completati i lavori, con D.R. n. 40 del 29/01/2015, il Rettore, previa approvazione degli atti, dichiarava il dott. Sabino De Gisi vincitore della procedura de qua, sottoscrivendo con lo stesso, in data 27/02/2015, il relativo contratto.
Con sentenza n. 1160 del 29/07/2015 – preceduta da ordinanza cautelare n. 62 del 29/01/2015 che ammetteva con riserva alla procedura pubblica di cui sopra il dott. [#OMISSIS#] Intini, in quanto in un primo momento escluso con D.R. n. 469 del 17/12/2014 – la Terza Sezione del T.A.R. Puglia, sede di Bari accoglieva i tre ricorsi presentati (recanti rispettivamente r.g. n. 18, 29 e 328 del 2015, quest’ultimo integrato con motivi aggiunti) ed annullava il provvedimento di esclusione dell’Intini, il verbale del 21/11/2014 n. 1 con cui la Commissione aveva stabilito i criteri di valutazione ed il D.R. n. 40/2015 di approvazione degli atti della stessa Commissione.
La summenzionata sentenza non veniva impugnata e, pertanto, passava in giudicato.
Conseguentemente, il Rettore del Politecnico di Bari, con D.R. n. 605 del 29/10/2015, in esecuzione alla succitata sentenza, dichiarava nullo il D.R. n. 469 del 17/12/2014, il verbale n. 1 del 21/11/2014, nei termini e nei limiti di cui nelle motivazioni della predetta sentenza, ed il D.R. n. 40 del 29/01/2015. Per l’effetto, disponeva il rinnovo della procedura di cui sopra ed ordinava alla Commissione, già nominata con D.R. n. 354 del 21/10/2014, di procedere a nuova valutazione dei candidati Sabino De Gisi e [#OMISSIS#] Intini.
Pertanto, con verbale n. 1 del 20/11/2015 la Commissione giudicatrice procedeva alla rideterminazione dei criteri e dei parametri per la valutazione dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica, individuando come data il giorno 14/12/2015 per la prosecuzione dei lavori, nonché per la convocazione dei candidati per la discussione dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica e per la contestuale prova orale di accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Nei confronti dei suddetti atti (D.R. n. 605 del 29/10/2015 e verbale n. 1 redatto in data 20/11/2015) è stato proposto ricorso, notificato in data 11/12/2015 e depositato in data 23/12/2015, recante r.g. n. 1668/2015, con il quale si sono dedotte censure così sinteticamente riassumibili:
1) eccesso di potere per inosservanza, erroneità e falsa applicazione della sentenza del Tribunale; violazione del principio di trasparenza, di segretezza e dell’anonimato; violazione dell’art. 7 del bando di concorso (scansione temporale degli adempimenti della Commissione): il D.R. del 29/10/2015 n. 605, ottemperando alla sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Terza Sezione n. 1160/2015 del 29/07/2015, non avrebbe annullato il D.R. n. 354/2014 di nomina della Commissione valutatrice; il Rettore con il medesimo provvedimento avrebbe incaricato quella stessa Commissione di “procedere al rinnovo della procedura, come nelle motivazioni di cui alla richiamata sentenza TAR Puglia n. 1160/2015, procedendo a valutare i candidati Sabino De Gisi e [#OMISSIS#] Intini”, disponendo, pertanto, un semplice “riesame”, da parte della medesima Commissione giudicatrice, delle proprie precedenti determinazioni e valutazioni e senza, tuttavia, rinnovare integralmente la procedura concorsuale per cui è causa; il rinnovo della procedura sarebbe dovuto essere affidato ad una diversa Commissione giudicatrice;
2) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’oggetto del bando di concorso; elusione del giudicato sotto distinto profilo: la Commissione, mostrando di recepire “le motivazioni di cui alla richiamata sentenza TAR Puglia n. 1160/2015” ed introducendo ex novo in tutti i criteri frasi quali “attiene al profilo previsto dal bando (aderente alle Tecnologie per la Tutela dell’Ambiente)” o “su tematiche attinenti al profilo previsto dal bando”, avrebbe eseguito una reformatio in peius (in danno del ricorrente) dei criteri e dei relativi punteggi, introducendo la possibilità di attribuire punti anche a pubblicazioni e titoli “non congruenti” con S.S.D. ING – IND/22; la Commissione avrebbe reintrodotto il criterio dell’illegittima limitazione della valutazione della consistenza, intensità e continuità temporale agli ultimi 5 anni della produzione scientifica (pur censurato dal T.A.R. con la sentenza n. 1160/2015), utilizzando formule matematiche involute; la Commissione non avrebbe attribuito neanche 1 punto alla prova orale, destinata alla discussione pubblica di titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei due candidati nonché alla conoscenza dell’inglese.
Nelle more del suddetto giudizio in data 21/12/2015 la Commissione esaminatrice procedeva in seduta pubblica alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, accertando contestualmente la conoscenza della lingua inglese (cfr. verbale n. 2).
In pari data, con la redazione del verbale n. 3, la Commissione procedeva altresì alla valutazione delle competenze di lingua inglese (lettura e traduzione di un brano) dei candidati, all’attribuzione di un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni presentate ed alla produzione scientifica complessiva, formulando per ciascun candidato il giudizio individuale e collegiale.
La Commissione procedeva, inoltre, alla stesura della tabella finale ed alla formulazione del giudizio collegiale complessivo comparativo per i due candidati.
Infine, sulla base dei giudizi e dei punteggi attribuiti ai titoli ed alle pubblicazioni, la Commissione dichiarava all’unanimità quale vincitore il dott. De Gisi.
Con D.R. n. 731 del 22/12/2015 il Rettore del Politecnico approvava gli atti formati dalla Commissione, relativi al rinnovo della procedura pubblica di selezione, costituiti dal verbali n. 1 del 20/11/2015 e n. 2 del 21/12/2015. Dichiarava vincitore della predetta procedura il dott. De Gisi Sabino e formalizzava la graduatoria di merito.
In data 23/12/2015, giusta nota prot. n. 27000 VII/2, il Rettore del Politecnico di Bari revocava la precedente nota prot. n. 23001 del 01/11/2015, con cui aveva preavvisato l’annullamento del contratto stipulato all’esito della prima procedura.
Pertanto, con il successivo ricorso n. 127/2016 il ricorrente Intini [#OMISSIS#] impugnava la proclamazione del vincitore disposta con D.R. n. 731/2015 e gli atti presupposti in epigrafe indicati, lamentando i seguenti vizi:
1) eccesso di potere per inosservanza, erronea e falsa esecuzione della sentenza del Tribunale; violazione del principio di trasparenza, di segretezza e dell’anonimato; violazione dell’art. 7 del bando di concorso;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 legge n. 240/2010 e dei decreti ministeriali (MIUR) n. 89/2009 e n. 243/2011; violazione del D.M. (MIUR) n. 855 del 30/10/2015 “rideterminazione di macro settori e settori disciplinari”; eccesso di potere per sviamento;
3) violazione dell’art. 3 del D.M. n. 243/2011; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione della lettera del bando;
4) eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, superficialità, contraddittorietà e approssimazione nello svolgimento del compito valutativo.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che i ricorsi debbano essere accolti nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, attesa la stretta connessione soggettiva ed oggettiva che caratterizza i ricorsi r.g. n. 1668/2015 e r.g. n. 127/2016 avendo ad oggetto atti relativi alla stessa procedura concorsuale, i gravami debbono essere riuniti dal Collegio per essere decisi con un’unica sentenza.
Il ricorrente – che ha partecipato alla selezione – muove numerose ed articolate censure agli atti e provvedimenti della procedura che ritiene lesivi del suo interesse ad essere utilmente selezionato.
Merita positivo apprezzamento la censura sub 1) del ricorso r.g. n. 1668/2015 (reiterata con la censura sub 1 del ricorso r.g. n. 127/2016) relativa alla contestazione del DR n. 605/2015 di rinnovo della procedura selettiva dopo la sentenza n. 1160/2015 con incarico assegnato alla stessa Commissione valutatrice nominata con DR n. 354/2014.
Infatti, pur dovendosi condividere la decisione amministrativa di riavviare il procedimento dalla fase della individuazione dei criteri di valutazione, essendo stata accertata l’illegittimità della determinazione originaria degli stessi, non può ritenersi coerente con i principi invocati al punto 1) dell’atto introduttivo dei due ricorsi r.g. n. 1668/2015 e 127/2016 (trasparenza, segretezza e anonimato) come interpretati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, l’aver affidato tale compito alla stessa Commissione che era incorsa nella suddetta illegittimità.
Invero, la tesi maggioritaria, cui questo Collegio ritiene di aderire, relativa alla necessità di convocazione di una nuova Commissione esaminatrice in diversa composizione all’esito dell’annullamento giurisdizionale di una procedura selettiva, trova fondamento in un dato di comune esperienza, secondo il quale sarebbe quasi inevitabile un pregiudizio da parte della Commissione, il cui operato sia stato annullato per iniziativa di uno dei partecipanti alla precedente procedura concorsuale.
Ed infatti, la giurisprudenza amministrativa è risultata [#OMISSIS#] nel ritenere che la commissione debba essere rinnovata, allorché si sia in presenza di quelle numerose censure di parzialità dell’operato della stessa, che si siano tradotte in vizi di legittimità, dedotti ed accolti dal Tribunale, con riferimento alle operazioni di predeterminazione dei criteri e del giudizio espresso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 17/12/2013, n. 6032 con la quale si è affermato che «… Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), Cod. proc. amm. si dispone, per la corretta attuazione del giudicato, il rinnovamento della procedura concorsuale ad opera di una commissione in diversa composizione, in conformità con il più recente ed ormai prevalente orientamento di questo Consiglio di Stato secondo il quale, nel caso in cui il giudicato richieda il rinnovo di una procedura concorsuale, a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa è di regola preferibile che la commissione sia riconvocata in diversa composizione, a maggio ragione laddove, come nel caso di specie, il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa (es. Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4858). …»).
A tal riguardo questo T.A.R. con le sentenze n. 2084/2012 e n. 1963/2012 ha evidenziato l’opportunità che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.
Inoltre, Consiglio di Stato, Sez. V, 16/06/2009, n. 3882 ha sottolineato:
«… la giurisprudenza afferma in modo pienamente condivisibile (esattamente in termini Cons. St., Sez. IV, 18 ottobre 2006 n. 6196), che quando si debba procedere per ordine del giudice ad una nuova valutazione di candidati l’Amministrazione deve affidare l’incarico ad una nuova commissione, affinché sia garantito che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.
Né va taciuto che, per [#OMISSIS#] giurisprudenza (Sez. IV 12 luglio 2007 n. 3985) la commissione esaminatrice esaurisce il suo compito con la proclamazione dell’esito della procedura concorsuale. Ne consegue che, allorché si presenti l’esigenza di compiere nuovi atti integrativi o ripetitivi della procedura, può legittimamente procedersi mediante una commissione costituita a quel determinato fine. …».
Infine T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 219 rileva che “… La circostanza che per la riedizione delle operazioni di valutazione sia stata disposta la costituzione di nuova e diversa commissione costituisce, …, legittima precauzione al fine di pervenire a valutazioni scevre da interferenze con preconcetti giudizi già resi in sede di valutazione di ciascun candidato e di valutazione comparativa tra tutti i candidati …”.
Nel caso de quo, come detto, il vizio ravvisato dal giudice con la sentenza n. 1160/2015, atteneva proprio a quelle operazioni preliminari e prodromiche all’espressione del giudizio, e cioè quelle volte alla elaborazione dei criteri da predeterminarsi in vista dell’attribuzione dei punteggi da assegnare ai candidati sui relativi titoli e pubblicazioni, che in un primo momento erano ancora ignoti ai commissari.
Pertanto con ogni evidenza, l’elaborazione del nuovo verbale n. 1, redatto in data 20/11/2015 (all. n. 3 del ricorso recante r.g. n. 1668/2015), avrebbe dovuto essere affidata ad una diversa Commissione giudicatrice, al fine di assicurare l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni.
Rileva a tal proposito T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 22/06/2012, n. 656:
«… deve ritenersi che, in tal modo, la PA abbia solo in parte correttamente ottemperato alla suddetta sentenza; infatti, pur dovendosi condividere la decisione amministrativa di riavviare il procedimento dalla fase della determinazione dei criteri di valutazione, essendo stata accertata l’illegittimità della determinazione originaria di tali criteri, non può ritenersi coerente con il giudicato l’aver affidato tale compito alla stessa commissione che era incorsa nell’illegittimità accertata; infatti, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che, anche se la regola generale è che, in ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale di una procedura concorsuale, l’Amministrazione debba procedere alla sola rinnovazione delle sequenze procedimentali annullate, tuttavia nel caso di ripetizione delle prove di un concorso pubblico con un numero estremamente limitato di candidati, in cui la commissione ha già proceduto alla correzione degli elaborati scritti- ancorché questi ultimi siano stati annullati per un mero motivo procedimentale, è necessaria, per assicurare l’imparzialità delle operazioni e in ossequio al principio di anonimato rigidamente ma sostanzialmente inteso, la nomina di una nuova commissione giudicatrice in sostituzione della precedente (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. II, 20 gennaio 2006. n. 674).
Il principio di diritto è stato enunciato con riferimento alla valutazione delle prove scritte, a tutela dell’esigenza di assicurare l’anonimato nella valutazione degli elaborati; ma deve ritenersi valido anche in relazione ad una valutazione comparativa, per titoli, di candidati aspiranti ad una cattedra universitaria; infatti, anche in tale fattispecie, è necessario assicurare che la rinnovata valutazione si svolga in assenza di qualsiasi condizionamento o collegamento con la pregressa vicenda concorsuale, in ossequio al principio costituzionale di trasparenza ed imparzialità amministrativa, non potendosi escludere che la commissione, nel determinare i nuovi criteri di valutazione, non sia in qualche misura condizionata dalla piena conoscenza dei titoli e dei candidati da sottoporre a valutazione, avendo approfonditamente esaminato gli stessi in occasione, appunto, della precedente vicenda concorsuale annullata. …».
Inoltre, al fine, per assicurare la massima obiettività e trasparenza sul rinnovo delle operazioni concorsuali, e al fine di rispettare i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dall’attività amministrativa, il Collegio ritiene necessario che la nuova Commissione sia composta da professori appartenenti a Università nelle quali non prestino, o abbiano prestato, servizio i concorrenti della procedura di valutazione comparativa (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13/09/2012, n. 4858).
Il conseguente obbligo di procedere al rinnovo delle operazioni concorsuali con una diversa Commissione consente di prescindere dagli ulteriori motivi di impugnazione (con riferimento ad entrambi i ricorsi) che, riguardando presunti vizi di una procedura destinata all’integrale rinnovo, possono dichiararsi assorbiti (cfr. punto 14 di Cons. Stato, Sez. VI, 13/09/2012, n. 4858).
La nuova Commissione dovrà pertanto procedere al rinnovo della procedura selettiva nel pieno rispetto della sentenza n. 1160/2015.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento dei ricorsi riuniti r.g. 1668/2015 e r.g. n. 127/2016 e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti r.g. 1668/2015 e r.g. n. 127/2016, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Politecnico di Bari al pagamento delle spese di lite in favore di Intini [#OMISSIS#] liquidate in €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Gaudieri, Presidente
[#OMISSIS#] Cocomile, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Lenzi, Referendario
Pubblicato il 09/03/2017